• Testo DDL 829

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Atto a cui si riferisce:
S.829 Norme in materia di riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli Ordini e degli Albi delle professioni sanitarie


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 829
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BIANCO, SILVESTRO, DE BIASI, PADUA e LAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2013

Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge reca disposizioni in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e di istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie già organizzate in collegi e di quelle regolamentate ma a tutt'oggi non strutturate in analoghe istituzioni professionali.

L'opera di riordino è ormai matura da tempo, basti ricordare che nella XVI legislatura un provvedimento contenente analoghi princìpi riformatori fu approvato dalla Camera, ma si fermò al Senato per il termine della legislatura stessa.

Le novità che hanno in questi anni investito il mondo della medicina, della sanità e delle professioni sanitarie rendono tanto più urgente la necessità del rinnovamento e dell'integrazione del quadro normativo stabilito dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), che costituisce a tutt'oggi il testo di riferimento degli ordini e dei collegi vigenti.

Di qui un disegno di legge teso ad assicurare una più efficace armonizzazione delle norme di riferimento e ad assicurare maggior funzionalità alla sanità pubblica e privata, attraverso misure che interessano l'insieme delle professioni sanitarie, pur nella ovvia distinzione delle competenze e delle responsabilità.

Un punto fermo di principio, che informa l'intera opera di riforma, è costituito dal presupposto che la potestà legislativa in materia di ordini professionali spetta allo Stato. La salute costituisce infatti un preminente interesse pubblico, la cui salvaguardia richiede un intervento normativo uniforme per tutto il territorio nazionale e in grado di abbracciare l'intero settore.

Il disegno di legge modifica in particolare i capi I, II e III del ricordato decreto legislativo n. 233 del 1946, relativi, rispettivamente, agli ordini e ai collegi provinciali, agli albi professionali ed alle federazioni nazionali.

L'articolo 1 del decreto legislativo, come modificato, prevede la costituzione degli ordini territoriali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti al 31 dicembre 2012, ma con possibilità, da parte del Ministero della Salute, su proposta delle federazioni nazionali e sentiti gli ordini interessati, di unire più circoscrizioni finitime.

Sempre l'articolo 1 stabilisce che ordini e federazioni nazionali sono «enti pubblici, non economici» che agiscono in quanto «organi sussidiari dello Stato», votati a loro volta al perseguimento di quegli a «interessi pubblici» che debbono essere propri dell'esercizio professionale. Di questi soggetti è tutelata l'autonomia patrimoniale, regolamentare e disciplinare, sia pur sempre sotto «vigilanza» del Ministero della Salute.

Di particolare rilievo il fatto che ordini e federazioni, siano chiamati a promuovere e tutelare l'autonomia delle professioni insieme alla loro responsabilità e «qualità tecnico-professionale»; il tutto a partire dal bagaglio di conoscenze e competenze acquisito sulla base delle funzioni svolte e dei connessi profili di esperienza e responsabilità. Di qui anche la necessità, espressamente riconosciuta, di una forte integrazione con le istituzioni formative universitarie, oltre alla cura particolare riservata alle attività di formazione e aggiornamento long life dei professionisti, sempre nell'ottica di uno sviluppo professionale continuativo. In quest'ottica assume poi un particolare rilievo l'attività di certificazione dei crediti formativi secondo la normativa vigente.

Quanto al problema sensibile dell'attività disciplinare, che sostanzia la peculiarità fondante di queste istituzioni professionali, ordini e federazioni nazionali sono chiamate, ai sensi dell'articolo 1, lettera h) del presente disegno di legge, a tenere distinta «nella funzione disciplinare a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante». A tal fine, in ogni regione, sono costituiti uffici istruttori composti da cinque e undici membri estratti fra i componenti delle commissioni disciplinari di ciascuna professione, più un magistrato o giudice di pace nominato dal Ministero. Sono questi uffici che istruiscono il procedimento disciplinare e formulano il profilo di addebito. A decidere sarà poi la Commissione disciplinare di albo con funzione giudicante.

L'articolo 2 disciplina la composizione e le modalità di elezione degli organi (il presidente, il consiglio direttivo, commissioni di albo ed il collegio dei revisori) degli ordini delle professioni sanitarie. È ciascun ordine in assemblea fra gli iscritti agli albi ad eleggere consiglio direttivo, la commissione di albo, il collegio di revisori dei conti. Sono stabilite altresì le condizioni di validità dell'assemblea elettorale, il numero dei giorni di votazione, i ricorsi avversi alla validità delle elezioni.

L'articolo 3 definisce i compiti del consiglio direttivo e della commissione di albo. Il consiglio direttivo tiene gli albi dell'ordine, esercitando un funzione meramente ricognitiva di verifica sull'effettivi possesso dei requisiti previsti dalla legge, vigila su decoro e indipendenza degli iscritti all'ordine, stabilisce la tassa annuale per le spese di gestione. Le commissioni di albo propongono al consiglio direttivo i nuovi iscritti all'albo professionale, designano i rappresentanti dell'ordine presso organismi terzi; un'attenzione particolare è riservata alla formazione culturale, professionale e universitaria degli iscritti.

Di particolare rilievo per le commissioni di albo la funzione giudicante disciplinare. Esse regolano altresì le eventuali controversie fra sanitari, anche con riferimento a ragioni di spese e onorari o comunque connesse all'esercizio dell'attività professionale.

Particolare attenzione nel testo viene riservata alla piena attuazione della legge 27 luglio 1985, n. 409, ridefinendo gli ambiti di autonoma rappresentanza e di esercizio della funzione disciplinare, pur nella conservazione dell'integrità funzionale dello stesso ordine di appartenenza.

L'articolo 4 definisce le modalità di scioglimento dei consigli direttivi, che avviene comunque con decreto del Ministero della salute e a mezzo della costituzione di una commissione straordinaria composta da tre membri dell'ordine riguardato.

L'articolo 5, relativo agli albi professionali, prevede che ciascun ordine abbia uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i sanitari della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previste da specifiche norme. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo; chiariti sono altresì i requisiti per l'iscrizione all'albo.

L'articolo 6 disciplina le modalità di cancellazione dall'albo professionale.

L'articolo 7 regolamenta le federazioni nazionali, formate dagli ordini territoriali delle rispettive professioni, di cui assumono la rappresentanza esponenziale e stabiliscono i compiti d'indirizzo e coordinamento generale e gli organi delle stesse. Di particolare rilievo il comma 3 dell'articolo 7 secondo il quale le federazioni nazionali raccolgono e aggiornano le norme deontologiche in un codice nazionale unico per tutti gli iscritti agli albi.

L'articolo 8 individua gli organi delle federazioni nazionali (presidente, consiglio nazionale, comitato centrale, commissione di albo, revisori), definendone modalità di elezione, ruoli e funzioni, oltre alle condizioni e alle procedure per il loro scioglimento. Per quanto attiene in particolare gli odontoiatri è prevista una commissione degli iscritti all'albo degli odontoiatri, composta da 9 membri. I primi eletti entrano a far parte del comitato centrale della federazione nazionale, come previsto dalla legge n. 409 del 1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra). Di rilievo è il fatto che i rappresentanti di albo si costituiscano a commissione disciplinare, rivolta espressamente agli eletti nelle commissioni provinciali e che sia istituito un ufficio istruttorio nazionale di albo, di cui fa parte anche un magistrato o giudice di pace nominato dal Ministero. Il consiglio nazionale approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo della federazione, su proposta del comitato centrale, ma stabilisce anche il contributo annuo che ciascun ordine deve versare per le esigenze della federazione.

Quanto al comitato centrale, questo predispone e aggiorna gli albi e vigila sul decoro della rispettiva professione.

Alla commissione di albo di ciascuna federazione spetta di contribuire all'individuazione di provvedimenti comunque utili alla professione, soprattutto esercita il potere disciplinare, designa i rappresentanti della federazione presso organismi e commissioni nazionali, dà direttive per la soluzione di controversie.

Risulta inoltre stabilito che i presidenti delle federazioni nazionali fanno parte del consiglio superiore di sanità.

Le singole federazioni nazionali definiscono anche l'articolazione delle federazioni regionali e provinciali, come la loro organizzazione su base locale.

L'articolo 9 tratta del rinnovamento degli organi degli ordini; in particolare sono previsti «uno o più regolamenti adottati dal Ministero della salute» che, previo parere delle federazioni interessate, regolano appunto le norme per la elezione e lo scioglimento degli organismi dirigenti.

L'articolo 10 riguarda gli statuti delle federazioni nazionali, segnatamente le modalità di costituzione, le funzioni, l'organizzazione degli uffici.

L'articolo 11 regola il regime precedente l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

L'articolo 2 prevede la trasformazione degli attuali collegi delle professioni in ordini professionali, di particolare rilevo è la costituzione dell'ordine delle professioni sanitarie e delle rispettive Federazioni nazionali delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e a prevenzione, che accorpano in un unico ente rappresentativo tutte le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate. Si dispone inoltre l’abrogazione delle norme pregresse a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa.

Il presente disegno di legge intende dunque contribuire a definire una cornice normativa unica che interessa circa 900.000 professionisti sanitari, il tutto nel rispetto degli irrinunciabili profili di autonomia e responsabilità, nonché nella distinzione e nella salvaguardia di competenze e funzioni da esercitare sempre avendo come fine gli interessi pubblici connessi alla tutela della salute individuale e collettiva, così come sancito dalla nostra Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato13 settembre 1946, n. 233)

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, senza nuovi o diversi oneri a carico dello Stato, i Capi I, II e III, sono sostituiti dai seguenti:

«Capo I

DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1. -- 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province vigenti al 31 dicembre 2012 sono costituiti gli ordini territoriali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti. Se il numero dei sanitari residente sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive federazioni nazionali e d'intesa con gli ordini interessati, può disporre che un ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche finitime designandone la sede.

2. Gli ordini e le relative federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Le spese di funzionamento degli ordini e delle federazioni sono a carico degli iscritti, non gravano sulla finanza pubblica e ad essi non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica;

c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale e delle professioni, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della loro funzione sociale, la salvaguardia dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione;

f) partecipano e assumono ruoli e compiti nelle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

g) concorrono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti i sanitari iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

h) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione vengono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra 5 e 11 iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli ordini, e un magistrato o giudice di pace nominato dal Ministro della salute. Nel caso di regioni con un solo ordine professionale o delle province autonome sono costituiti, rispettivamente, uffici istruttori interregionali o interprovinciali. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare, o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

i) i rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante;

l) gli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, sono soggetti alle sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito.

Art. 2. -- 1. Sono organi degli ordini delle professioni sanitarie:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la commissione di albo;

d) il collegio dei revisori.

2. Ciascun ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto:

a) il consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti, se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se superano i cinquecento ma non i mille e cinquecento, da quindici componenti se superano i mille e cinquecento;

b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica è costituita da cinque componenti del medesimo albo, se gli iscritti non superano i mille e cinquecento, di sette componenti se superano i mille e cinquecento ma sono inferiori a tremila e di nove se superano i tremila e per la professione medica è costituita dalla componente medica del consiglio direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre iscritti quali componenti effettivi ed un iscritto quale revisore supplente. Nel caso di ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

3. L'assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti.

4. Le votazioni devono aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione della numerosità degli aventi diritto, dell'ampiezza territoriale e caratteristiche geografiche. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale.

5. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

6. I componenti del consiglio durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il consiglio scade. La proclamazione degli eletti va effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

7. Ogni consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

8. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine di cui convoca e presiede il consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

Art. 3. -- 1. Al consiglio direttivo di ciascun ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere gli albi dell'ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'ordine;

c) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale -- anche diversificata -- necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al consiglio direttivo l'iscrizione all'albo della professione;

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'ordine, la rappresentanza esponenziale della professione;

c) designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

e) svolgere la funzione giudicante disciplinare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

f) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitari, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

g) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dallo statuto;

h) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione.

3. Contro i provvedimenti per le materie indicate nel comma 1, lettera a) e comma 2, lettere a) e c) del presene articolo è ammesso ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 4. -- 1. I consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti iscritti al medesimo ordine. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

Capo II

DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5. -- 1. Ciascun ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i sanitari della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previste da specifiche norme.

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere di buona condotta;

c) essere in possesso del prescritto titolo accademico ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;

d) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine.

4. Possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'ordine professionale italiano di appartenenza.

Art. 6. -- 1. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita del godimento dei diritti civili;

b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c);

c) di rinunzia all'iscrizione;

d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1 lettera c), non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.

Capo III

DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Art. 7. -- 1. Gli ordini provinciali sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti ed istituzioni nazionali.

2. Alle federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli ordini e alle federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. Le federazioni nazionali raccolgono e aggiornano le norme deontologiche in un codice nazionale unico per tutti gli iscritti agli albi, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.

Art. 8. -- 1. Sono organi delle federazioni nazionali:

a) il presidente;

b) il consiglio nazionale;

c) il comitato centrale;

d) la commissione di albo, per le federazioni comprendenti più professioni;

e) il collegio dei revisori.

2. Le federazioni sono dirette dal comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

3. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri. I primi eletti entrano a far parte del comitato centrale della federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

4. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante per gli eletti nelle commissioni territoriali. È istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e un magistrato o giudice di pace nominato dal Ministro della salute.

5. Ogni comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

6. Il presidente ha la rappresentanza della federazione, di cui convoca e presiede il comitato centrale ed il consiglio nazionale, composto dai presidenti degli ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

7. I comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

8. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti, e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti, al rispettivo albo territoriale.

9. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

10. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi ordini.

11. Spetta al consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della federazione su proposta del comitato centrale.

12. Il consiglio nazionale, su proposta del comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della federazione.

13. All'amministrazione dei beni spettanti alla federazione provvede il comitato centrale.

14. Al comitato centrale di ciascuna federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;

b) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;

c) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi ordini

15. Alla commissione di albo di ciascuna federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione gli ordini.

b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 4 del presente articolo;

c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d);

d) designare i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale;

e) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e). e f).

16. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 15, lettera, b), è ammesso ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

17. I comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

18. I presidenti delle federazioni nazionali di cui al comma 1, lettera a), sono membri di diritto del consiglio superiore di sanità.

Art. 9. -- 1. Gli ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

2. Gli organi delle federazioni nazionali di cui al comma 1, lettera a), restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avverrà con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al successivo comma 3.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, previo parere delle federazioni nazionali interessate, da esprimersi entro 90 giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

a) le norme relative all'elezione degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli ordini e delle relative federazioni nazionali;

b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli ordini;

c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;

d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli ordini e federazioni;

e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti d'albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;

f) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla commissione centrale.

Art. 10. -- 1. Lo statuto delle federazioni nazionali, approvato dai consigli nazionali, definisce:

a) la costituzione e l'articolazione delle federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;

b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;

c) le modalità di articolazione territoriale degli ordini;

d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

Art. 11. -- 1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui ai commi 3 dell’articolo 9 e 1 dell’articolo 10 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle federazioni nazionali».

Art. 2.

(Istituzione degli albi e degli ordini delle professioni sanitarie)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e le federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in ordini delle professioni infermieristiche e federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;

b) i collegi delle ostetriche e degli ostetrici in ordini professionali delle ostetriche;

c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. La professione di assistente sanitario confluisce nell'ordine di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

3. Le federazioni nazionali degli ordini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente di federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, federazione nazionale degli ordini delle professioni ostetriche e federazione nazionale degli ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

4. Agli ordini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla presente legge.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo dell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al comma 1, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

6. Rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in materia di istituzione, trasformazione e integrazioni delle professioni sanitarie.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui ai commi 3 dell’articolo 9 e 1 dell’articolo 10, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.