• Testo DDL 784

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Atto a cui si riferisce:
S.784 Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 784
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Onorevoli Senatori. -- Il 5 novembre 1992 è stata emanata a Strasburgo la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

La Carta europea ha come scopo la protezione e la promozione di tutte quelle minoranze linguistiche storiche e regionali che hanno contribuito alla formazione del patrimonio culturale e artistico dell'Europa e riconosce il diritto di utilizzare tali lingue in ambiti amministrativi della vita economica e sociale delle aree geografiche nelle quali le stesse rappresentano il modo di esprimersi di un numero di persone, giustificante l'adozione di speciali misure di protezione e di promozione. Il trattato enuncia obiettivi e princìpi di massima cui le legislazioni dei vari Paesi devono aderire nel rispetto delle loro particolari minoranze.

Gli sconvolgimenti che hanno attraversato e attraversano anche il nostro continente dimostrano che la protezione delle minoranze nazionali è fattore indispensabile per la stabilità e la sicurezza delle istituzioni democratiche e per la pace, e che dunque essa è intimamente legata allo spirito dello scopo statutario del Consiglio d'Europa: cooperazione più stretta tra gli Stati membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i princìpi che ne costituiscono il patrimonio comune. Per questi motivi, tale principio viene salvaguardato non solo dall'articolo 6 della nostra Costituzione e da alcune pronunce della Corte costituzionale -- si veda fra tutte la n. 62 del 24 febbraio 1992 -- ma anche dall'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

È in tale quadro che si inserisce la ratio del presente disegno di legge, che intende ratificare e conferire piena attuazione al contenuto della Carta europea, che assume un carattere fondamentale, trattandosi di uno dei pochi strumenti di diritto internazionale che si occupa delle minoranze nazionali. Il nostro Paese, infatti, non ha mai, sino ad ora, ratificato il trattato già in vigore dal 1º marzo 1998, ed anzi, in Italia, per lungo tempo è mancata una specifica legislazione riguardante le minoranze linguistiche.

Tale lacuna è stata poi colmata con l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Tale normativa ha consentito all'Italia non solo di sottoscrivere, il 27 giugno 2000, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, associandosi ad altri ventuno Paesi firmatari, ma di aderire inoltre alla Convenzione-quadro, sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa, per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995 e resa esecutiva dalla legge 28 agosto 1997, n. 302. Senza una traduzione legislativa dei princìpi della Convenzione, la stessa non poteva essere applicabile direttamente nell'ordinamento interno.

Visto pertanto che anche l'Italia si è dotata di un corpo legislativo proprio che garantisce le minoranze nazionali, si tratta ora di perfezionarlo attraverso l'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, i cui Paesi firmatari si impegnano, tutti assieme, a rispettare, con criteri comuni, le lingue regionali o minoritarie, operando a livello europeo per il loro potenziamento.

Per tali ragioni si sollecita una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Art. 2.

1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, piena e intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai princìpi della Carta di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. La competenza relativa all'attuazione della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.645 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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