• Testo approvato 783 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.783 [Direttiva UE-Prestazione Energetica dell'Edilizia] Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 783

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 luglio 2013, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63

All’articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l’occupazione»;

dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati;

h-ter) promuovere l’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».

All’articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ‘prestazione energetica di un edificio’: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazone energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti"»;

al comma 1:

al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011»;

al capoverso lettera l-quinquies), le parole: «"confine del sistema (o energetico dell’edificio)"» sono sostituite dalle seguenti: «"confine del sistema" o "confine energetico dell’edificio"»;

al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all’interno del confine di sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti: «prodotta in situ»;

al capoverso lettera l-novies), le parole: «"edificio di riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti: «"edificio di riferimento" o "target»;

il capoverso lettera l-vicies bis) è soppresso;

al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies quater)»;

   al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»;

al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «"sistema di climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti: «"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto»;

al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a uno» sono sostituite dalle seguenti: «dedicato a un servizio energetico»;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 10 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nell’allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto"».

All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis è inserito il seguente:

«3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall’applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici, ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell’autorità preposta».

All’articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico».

All’articolo 5, comma 1:

al capoverso Art. 4-bis:

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «con il parere della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata»;

al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l’individuazione, sulla base dell’analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1»;

al capoverso Art. 4-ter:

al comma 2, dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l’attestazione della prestazione energetica dell’intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso»;

al comma 3, dopo le parole: «del rendimento energetico dell’edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013»;

al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

All’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6:

al comma 1, le parole da: «L’attestato» fino a: «è rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato» e le parole: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità»;

al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e, nell’ultimo periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità»;

al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;

al comma 5, secondo periodo, le parole da: «dal decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»;

al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il fondo di garanzia di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti»;

al comma 8, le parole: «l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti: «gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale»;

al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio dell’attestato di prestazione energetica» e le parole: «sistema di attestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di certificazione energetica»;

al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158».

All’articolo 7:

al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola: «mera» è soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37» e, nell’ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto articolo 26, comma 7»;

al comma 2, alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005».

All’articolo 8, comma 1:

alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 4, comma 1-bis»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 3-bis, le parole: "Ai sensi dell’articolo 1, comma 3," sono soppresse»;

alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi»;

alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell’alinea, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole: «Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d’azione».

All’articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «si provvede».

All’articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L’ente locale e la regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»;

al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Modifica dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). – 1. L’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (Clausola di cedevolezza). – 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento”».

All’articolo 14, comma 1, le parole da: «, con l’esclusione delle spese» fino alla fine del comma sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri, pari a 0,2 milioni di euro per l’anno 2014, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

All’articolo 15, comma 1, dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l’adeguamento antisismico».

Dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. -- (Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili). -- 1. Al fine di monitorare l’andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dai dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie.

3. All’attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All’articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Requisiti degli impianti termici). -- 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”».

All’articolo 18:

al comma 1, le parole da: «sono abrogati» fino a: «allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell’Allegato A»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al punto 4 dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: "soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all’articolo 4, comma 1-bis"».

All’articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: "somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni"».