• Testo DDL 704

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Atto a cui si riferisce:
S.704 Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti la determinazione dell'anzianità del personale con rapporto convenzionale beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 704
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori FILIPPI e MATESINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 297, concernenti la determinazione dell'anzianità del personale con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali

Onorevoli Senatori. -- La legge 20 maggio 1985, n. 207, recante disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, ha provveduto a colmare un vuoto legislativo in ordine al personale non di ruolo delle allora unità sanitarie locali (USL), regolarizzando una serie di posizioni fino a quel momento ambigue in ordine al rapporto tra le allora USL e il personale.

La citata legge, all'articolo 1, prevedeva che «Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unità sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta (...)».

All'articolo 2 si disponeva, per il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio, anche non di ruolo e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, l'inquadramento direttamente nella posizione funzionale ricoperta.

All'articolo 3, primo comma, si precisava come tutto il personale che «alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale (...) e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità (...)».

Questa legge, come detto, veniva a risolvere una situazione ambigua che vedeva molteplici lavoratori prestare la propria opera per le USL senza un inquadramento consono all'attività svolta. Però, come spesso accade, la legge conteneva un punto ambiguo: prevedeva infatti l'inquadramento di chi non era di ruolo senza tuttavia riconoscerne l'anzianità di servizio. Ambiguo poiché per un numero rilevante di lavoratori che di fatto operavano come dipendenti, tuttavia regolamentati dai cosiddetti «contratti a convenzione», si procedeva, da un lato, finalmente, a un giusto inquadramento, mentre dall'altro lato correvano il rischio non vedersi riconoscere gli anni pregressi ai fini pensionistici.

Se, infatti, vi erano casi in cui il contratto a convenzione regolava effettivamente situazioni di collaborazione tra l'ente e professionisti esterni, vi erano anche casi di professionisti (quelli indicati dall'articolo 1 della legge) che in realtà, seppur mascherati dal contratto a convenzione, effettuavano un vero e proprio lavoro subordinato.

Si venne quindi a creare un problema in ordine a tutto il personale che aveva lavorato fino al 1985 come vero e proprio personale di ruolo dipendente e che veniva giustamente assunto e inquadrato nei ruoli, ma che rischiava, con palese ingiustizia, di non veder maturati i diritti in ordine all'anzianità. In pratica, tale personale aveva un trattamento eguale a chi aveva lavorato come professionista esterno senza tutti gli obblighi della dipendenza.

Il problema, nel corso degli anni, è stato risolto in modo diverso da caso a caso. In alcune USL vi è stato un immediato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (ancorché coperto dal contratto a convenzione); in altre tale riconoscimento è stato rifiutato.

Da qui un ampio contenzioso che ha visto casi in cui la magistratura ha dato ragione al lavoratore e casi in cui, al contrario, al lavoratore è stata disconosciuta la qualifica di dipendente per il periodo anteriore alla legge n. 207 del 1985.

La situazione ha avuto ulteriori aspetti paradossali: molti lavoratori si sono visti respingere sia dal tribunale amministrativo regionale che dal Consiglio di Stato (all'epoca era competente il giudice amministrativo) la richiesta di riconoscimento di lavoro subordinato.

Nello stesso periodo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) chiedeva e otteneva vari decreti ingiuntivi, ognuno d'importo consistente, contro le USL (e poi contro le aziende sanitarie locali - ASL) sostenendo che il rapporto a convenzione in realtà mascherava un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che l'ente era tenuto a pagare i relativi contributi. In tutti questi casi le USL facevano opposizione davanti al giudice competente (giudice del lavoro) e si vedevano dare torto.

Dunque le stesse persone venivano considerate come lavoratori autonomi dal giudice amministrativo in ordine al loro diritto di vedersi riconoscere l'anzianità di servizio e venivano invece considerate lavoratori dipendenti dal giudice del lavoro in ordine all'obbligo della USL di pagarne i relativi contributi.

Infine, quando la competenza in ordine all'inquadramento è passata al giudice del lavoro, vi sono stati casi di personale che non aveva mai presentato ricorso al giudice amministrativo e che ricorreva al giudice del lavoro vedendosi riconoscere il rapporto di subordinazione.

Tale situazione risulta non soltanto paradossale ma soprattutto determina condizioni di palese ingiustizia e disparità di trattamento! In palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Vi sono cittadini che hanno prestato il loro lavoro con contratti a convenzione, ma in realtà avendo un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, che si sono visti riconoscere tale qualifica e vi sono altri cittadini, nella medesima situazione, a cui la qualifica non è stata riconosciuta né da parte della USL per cui lavoravano, né da parte dei magistrati cui hanno fatto ricorso. Inoltre, come già rilevato, molti lavoratori non si sono visti riconoscere il rapporto subordinato dal giudice amministrativo, ma sono stati riconosciuti quali dipendenti dal giudice del lavoro ai soli fini contributivi e le sentenze in giudicato del giudice amministrativo impediscono loro di farsi riconoscere i diritti acclarati dal giudice del lavoro.

Quanto esposto crea anche situazioni che determinano il rischio di ricorsi all'Unione europea per violazione dei diritti di uguaglianza e inerenti ai rapporti di lavoro.

Il presente disegno di legge ha il fine dì rimediare alla palese violazione dei diritti di uguaglianza e dei lavoratori, integrando la normativa del 1985.

Poiché il riconoscimento di anzianità ex lege se, da un lato, risolve i profili problematici esposti, d'altro lato evidenzia problemi in ordine alla copertura finanziaria, il disegno di legge prevede una serie di ipotesi per garantirla.

Un riconoscimento sic et simpliciter del rapporto di lavoro subordinato comporterebbe un onere economico stimato intorno a 50 milioni di euro.

Il presente disegno di legge prevede sostanzialmente due ipotesi:

1) con la prima, il lavoratore chiede di poter usufruire degli anni durante i quali ha lavorato a convenzione al solo fine di maturare gli anni necessari per andare in pensione ma senza che tali anni siano computati per determinare l'importo delta pensione;

2) con la seconda, il lavoratore che vuole vedersi riconosciuti gli anni dei rapporto a convenzione anche ai fini pensionistici economici deve versare un contributo per ogni anno riscattato.

Sono anche regolamentati alcuni rari casi nei quali il lavoratore a convenzione aveva già spontaneamente provveduto a corrispondere quanto dovuto ai fini contributivi.

Con il meccanismo previsto l'onere finanziario diminuisce di circa il 40 per cento arrivando alla cifra di 30 milioni di euro. Alla copertura di tali oneri si provvede mediamente i risparmi derivanti dalla rideterminazione della strutture periferiche dei Ministeri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (Anzianità di servizio). -- 1. Coloro che hanno avuto un rapporto di lavoro convenzionato successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato, con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, hanno diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni di rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuto ai sensi del comma 1, non sono computati al fini del trattamento economico pensionistico. Qualora il lavoratore intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto a convenzione deve dichiarare quanti anni del rapporto di lavoro convenzionato intende riscattare e deve versare un contributo previdenziale pari a 500 euro per ogni anno riscattato. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento.

3. Nel caso di cui al comma 2 il trattamento economico è pari a quello corrisposto a un soggetto pensionato di pari qualifica e anzianità con un rapporto di lavoro subordinato.

4. Il lavoratore che aveva un rapporto di lavoro convenzionato, e che ha già pagato quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto alla pensione al sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato, ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli stessi, mediamente utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 6-ter.

Art. 6-ter. - (Rideterminazione delle strutture periferiche dei Ministeri). -- 1. Al fine di razionalizzare e di ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche e all'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali nel territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. I risparmi sono conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».