• Testo DDL 685

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Atto a cui si riferisce:
S.685 [Riforma della legge elettorale] Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 685
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, CHITI, LO MORO, FEDELI,   Rita GHEDINI, CAPACCHIONE, CORSINI, FATTORINI, FILIPPI,   MATURANI, PUGLISI, SANGALLI e TOMASELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2013

Disposizioni transitorie per l’elezione del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati

Onorevoli Senatori. -- L’esplicita finalità di questo disegno di legge è quella di provvedere a regolare nuove consultazioni elettorali nel caso in cui il legislatore non fosse stato preliminarmente in grado di provvedere alla revisione del titolo I della parte II della Costituzione e di adottare una nuova, conseguente, legge elettorale.

Allo stesso tempo, l’iniziativa legislativa muove dalla necessità ineludibile di superare l’attuale disciplina elettorale (legge 21 dicembre 2005, n. 270), suscettibile di numerosi rilievi di costituzionalità -- come peraltro ha evidenziato la recente ordinanza di rimessione della Corte di cassazione del 21 marzo 2013.

Va ulteriormente sottolineato che i recenti risultati elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno mostrato l’inidoneità della legge elettorale vigente ad assicurare, in un mutato quadro politico, un solido riferimento ai fini della governabilità del Paese, e ciò nonostante la previsione di un premio di maggioranza per l’elezione della Camera dei deputati sulla cui ragionevolezza e compatibilità con le norme costituzionali è lecito fortemente dubitare. Né può trascurarsi l’insostenibilità di una disciplina elettorale che lede il principio di rappresentanza sotto il profilo del diritto dell’elettore all’esercizio di voto diretto, inteso anche come scelta dei singoli rappresentanti non mediata esclusivamente dalla selezione svolta dai partiti politici.

Nelle condizioni descritte, la scelta operata con il disegno di legge è quella della reintroduzione -- con alcune correzioni -- del sistema elettorale previgente (cosiddetto «Mattarellum»).

Le modifiche proposte a tale sistema consistono:

-- nell’introduzione di sistemi di riequilibrio della rappresentanza di genere (articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), per la Camera dei deputati; articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), per il Senato della Repubblica);

-- nell’abolizione, per la Camera dei deputati, del voto distinto su liste di candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, e nell’abolizione del cosiddetto scorporo, al fine di rendere più incisivo l’effetto maggioritario dell’attribuzione dei seggi alle liste concorrenti (articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 3);

-- nell’introduzione di un premio di maggioranza per entrambe le Camere (articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), e lettera b), numero 4), ancorato al raggiungimento della soglia del 40 per cento del totale di voti attribuiti a gruppi di candidati, insieme alle liste di candidati per la circoscrizione Estero, che si siano identificati con il medesimo contrassegno, e fino al raggiungimento del 55 per cento dei seggi attribuiti, operando a valere sui seggi della quota proporzionale (articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4) e 5), e lettera b), numeri 3), 4) e 5).

Il risultato che ci si propone di raggiungere con il presente disegno di legge è quello di disporre un sistema che tenda ad assicurare un risultato diretto all’esercizio del voto da parte di ciascun elettore, sollecitando al contempo la responsabilità dei cittadini in ordine agli effetti del proprio voto per la costituzione di stabili maggioranze parlamentari.

A questo fine, peraltro, come si desume dalle proposte di modifica illustrate, il sistema tenderebbe a disincentivare la formazione di maggioranze disomogenee alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Con l’articolo 3 del disegno di legge si conferisce altresì delega al Governo in materia di determinazione dei collegi elettorali, in ragione della necessità di tenere conto dei mutamenti demografici intervenuti e rilevati con l’ultimo censimento della popolazione.

Si propone, infine, che la legge eventualmente approvata entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (articolo 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sistema elettorale transitorio)

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.

2. Fino all’adozione di una legge elettorale conseguente alla revisione del titolo I della parte II della Costituzione, per l’elezione delle Camere si applicano, rispettivamente, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 270 del 2005, come modificati ai sensi della presente legge. Si applicano inoltre, per le elezioni nella circoscrizione Estero, le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificate ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(Delega al Governo per l’adeguamentodei testi unici per le elezioni delle Camere)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, nonché alla legge n. 459 del 2001, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per la Camera dei deputati:

1) nella presentazione delle candidature, per ciascun gruppo di candidati nei collegi uninominali in ogni circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità delle candidature, in misura superiore alla metà del totale, con arrotondamento all’unità superiore;

2) nelle liste dei candidati in ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità delle candidature, in misura superiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore; ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella medesima lista; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza;

3) abolizione del voto distinto per l’elezione dei deputati su liste di candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con attribuzione dei relativi seggi in ragione proporzionale, senza detrazione dei voti validi per l’elezione dei candidati nei collegi uninominali, tra i gruppi di candidati in ciascuna circoscrizione, secondo l’ordine decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati che non sono stati già proclamati eletti nei collegi uninominali;

4) qualora l’insieme dei gruppi di candidati nelle diverse circoscrizioni nonché delle liste di candidati nella circoscrizione Estero, identificati con il medesimo contrassegno, che ottiene il maggior numero dei seggi nei collegi, corrispondente almeno al 40 per cento del totale dei voti validi, non consegua il 55 per cento del totale dei seggi, prima di procedere all’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a valere sulla relativa quota di seggi sono attribuiti a quei gruppi di candidati tanti seggi quanti ne mancano per conseguire il 55 per cento del totale dei seggi, con arrotondamento all’unità più prossima; i seggi rimanenti sono attribuiti in ragione proporzionale tra gli altri gruppi di candidati in ogni circoscrizione secondo l’ordine decrescente delle cifre individuali dei candidati nei collegi uninominali che non sono stati già proclamati eletti;

5) tutti i seggi della quota proporzionale sono attribuiti ai sensi del numero 3) quando non si realizzino in entrambe le Camere le condizioni di maggioranza assoluta dei seggi in favore di gruppi di candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati nella circoscrizione Estero identificati, per entrambe le Camere, con il medesimo contrassegno;

b) per il Senato della Repubblica:

1) nella presentazione delle candidature nei collegi uninominali, per ciascun gruppo di candidati in ogni circoscrizione regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità delle candidature, in misura superiore alla metà del totale, con arrotondamento all’unità superiore;

2) nelle liste dei candidati in ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a pena di inammissibilità delle candidature, in misura superiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore; ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella medesima lista; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza;

3) attribuzione dei seggi ai candidati che non sono già stati proclamati eletti nei collegi uninominali, in ragione proporzionale tra i gruppi di candidati di ogni circoscrizione secondo l’ordine decrescente delle cifre elettorali individuali, senza detrazione dei voti utili per l’elezione dei candidati già proclamati eletti nei collegi uninominali;

4) qualora l’insieme dei gruppi di candidati nelle diverse circoscrizioni regionali, nonché delle liste di candidati nella circoscrizione Estero identificati con il medesimo contrassegno, che ottiene il maggior numero dei seggi nei collegi, corrispondente almeno al 40 per cento del totale dei voti validi, non consegua il 55 per cento del totale dei seggi elettivi del Senato, prima di procedere all’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a valere sulla relativa quota di seggi sono attribuiti a quei gruppi di candidati tanti seggi quanti ne mancano per conseguire il 55 per cento del totale dei seggi, con arrotondamento all’unità più prossima; i seggi rimanenti sono attribuiti in ragione proporzionale tra gli altri gruppi di candidati in ogni circoscrizione regionale secondo l’ordine decrescente delle cifre individuali dei candidati nei collegi uninominali che non sono stati già proclamati eletti;

5) tutti i seggi della quota proporzionale sono attribuiti ai sensi del numero 3) quando non si realizzino in entrambe le Camere le condizioni di maggioranza assoluta dei seggi in favore di gruppi di candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati nella circoscrizione Estero identificati, per entrambe le Camere, con il medesimo contrassegno.

2. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 sono apportate altresì le modificazioni strettamente conseguenti alle nuove disposizioni introdotte, ai sensi del comma 1, nei citati testi unici per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché nella legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l’esercizio della delega, ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri sono espressi nel termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorso quest’ultimo termine, il decreto legislativo può essere emanato anche in mancanza dei pareri parlamentari.

Art. 3.

(Delega al Governoin materia di collegi elettorali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione regionale del Senato e di ciascuna circoscrizione della Camera dei deputati nel territorio nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest’ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell’ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell’Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall’invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini prescritti.

4. All’inizio di ogni legislatura i Presidenti delle Camere provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all’estero si procede altresì con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.