• Testo DDL 679

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Atto a cui si riferisce:
S.679 Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1983 al 1991


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 679
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori D'AMBROSIO LETTIERI, GIRO e LIUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2013

Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi
alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici
dal 1982–1983 al 1991–1992

Onorevoli Senatori. -- I medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l’espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito non viene riconosciuto nell’ambito dell’Unione europea.

Invero, in base alle direttive 75/362/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, è stato prescritto che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione» ed i relativi titoli venissero riconosciuti presso tutti gli Stati membri.

In particolare, l’articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria disposizione, tanto è vero che la Corte di giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.

Solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però (articolo 6, comma 1) tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991-1992.

Per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l’illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall’amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie.

Successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha attribuito, all’articolo 11, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato.

A ciò si aggiunga, che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97),ha individuato nell’applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati.

In conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive.

Da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle Corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi.

Peraltro, secondo le più recenti decisioni della Suprema Corte di cassazione la prescrizione è decennale (Sezioni Unite, n. 9147 del 17 aprile 2009) e non inizia a decorrere sino a quando il legislatore non adotta un provvedimento legislativo in favore dei predetti medici, esclusi dalle precedenti norme attuative (Terza Sezione, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011).

In base a tale ultima evoluzione giurisprudenziale, alla quale le Corti di merito si stanno già adeguando, sta sorgendo un imponente carico finanziario per lo Stato, sicché, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1983 al 1991 e, dall’altro lato, è necessario ridurre il più possibile l’aggravarsi dell’«emorragia» di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti.

Il presente disegno di legge è volto, quindi, a risolvere definitivamente la questione esposta, adeguandosi completamente alle indicazioni provenienti dalle direttive dell’Unione Europeae dalle sentenze richiamate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall’anno accademico 1982-1983 all’anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e della direttiva 82/76/CEE, del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell’importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali nè a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all’accertamento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca della frequenza ad un corso di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l’intera durata legale del corso di formazione, attestata anche attraverso autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle borse di studio di cui al comma 1, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione dell’istanza secondo la normativa vigente in materia, nonché l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate, prevedendo, altresì, che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso le associazioni, non riconosciute, rappresentative dei medici interessati.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni di euro per l’anno 2013, e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.