• Testo DDL 678

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Atto a cui si riferisce:
S.678 Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 678
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D’ANNA, AIELLO, SCILIPOTI, RIZZOTTI e ZUFFADA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2013

Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

Onorevoli Senatori. -- Il testo del disegno di legge in oggetto è volto a disciplinare l'utilizzo del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. In proposito, si segnala che in Italia la pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è poco frequente. Ciò si ripercuote negativamente soprattutto sugli studenti di medicina italiani ai quali manca un'effettiva possibilità di approfondire le proprie conoscenze anatomiche così come non è data la possibilità al cittadino di donare il proprio corpo affinché possa essere utilizzato per fini di alto valore etico e umano, quali lo studio, appunto, e la ricerca scientifica. Anche la ricerca scientifica, infatti, riceverebbe grande aiuto da quanto previsto dal provvedimento in esame, in particolare per quel che riguarda lo studio di tutte quelle malattie su cui è più impegnata, e per la pratica delle nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e mininvasive.

In sostanza, attraverso il provvedimento in oggetto si propone l'estensione di quel diritto a fare «dono di sé» che è già stato sancito dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, sulla donazione degli organi e dei tessuti a fini di trapianto.

In assenza di norme ad hoc, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che dedica il capo VI (articoli 40-43) al rilascio di cadaveri a scopo di studio.

Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano sull'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che ha imposto un vincolo di legge sui cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti compresi nel nucleo familiare fino al sesto grado o a cura di confraternite e sodalizi, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, eccettuati comunque i casi di suicidio. Tali cadaveri, in virtù della suddetta norma, vengono destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche. In particolare, la consegna dei cadaveri alle sale anatomiche universitarie può avvenire trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.

Nel nostro ordinamento risultano invece del tutto assenti, allo stato, norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine all'atto di disposizione post mortem del proprio corpo.

Di converso, la legge 1º aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.

Il testo in esame si compone di otto articoli.

L'articolo 1 qualifica come oggetto del provvedimento l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti, a fini di studio e di ricerca scientifica, dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578 del 1993, che abbiano espresso in vita il consenso informato. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem e informato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali promuovono, sulla base delle rispettive competenze, campagne informative dirette a diffondere la conoscenza delle disposizioni recate dal presente provvedimento.

Viene precisato altresì che le iniziative informative sono promosse dal medesimo Ministero utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

L'articolo 3 disciplina le modalità attraverso le quali deve essere manifestato il consenso concernente l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem, prevedendo che esso debba essere espresso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento di cui all’articolo 4, che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo, ovvero all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al predetto centro di riferimento.

L'articolo 4 concerne l'individuazione, da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, delle strutture universitarie e aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e utilizzazione delle salme ai fini di cui al presente provvedimento.

L'articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna della stessa per fini di studio e di ricerca scientifica. Viene altresì stabilito che gli oneri per il trasporto della salma dal decesso alla restituzione, le spese relative alla tumulazione e quelle per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all’articolo 8, comma 1.

L'articolo 6 sancisce il principio per cui l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei predetti centri di riferimento.

L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione delle disposizioni ivi contenute.

L'articolo 8, infine, reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, per la quale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem è informato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

Art. 2.

(Promozione dell'informazione)

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Art. 3.

(Manifestazione del consenso)

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

Art. 4.

(Centri di riferimento)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Restituzione della salma)

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.

2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca)

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;

b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;

c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.