• Testo DDL 666

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Atto a cui si riferisce:
S.666 Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 666
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI, CHITI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GOTOR, ALBANO, RICCHIUTI, CUCCA, DIRINDIN, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MATTESINI, MINEO, DI GIORGI, AMATI, SOLLO e PAGLIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2013

Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale

Onorevoli Senatori. -- Il passare del tempo ci fa assistere impietosamente al persistente grave stato di dissesto del sistema processuale penale in Italia.

È sotto gli occhi di tutti, cittadini e operatori del diritto, lo stato asfittico e quasi comatoso in cui versa attualmente il sistema giustizia del nostro Paese. Gli aspetti più gravi ed evidenti attengono alla ormai inaccettabile durata dei processi e alla non effettività della pena che, quando viene definitivamente irrogata, rischia di arrivare ormai alla fine di iter procedurali lunghissimi e spesso incomprensibili per un normale cittadino.

Il presente disegno di legge si pone l'ambizioso obiettivo di rendere maggiormente razionali e celeri i tempi dei procedimenti penali al fine di realizzare pienamente il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, nonché di migliorare la qualità complessiva del sistema giudiziario, al fine di garantire ai cittadini maggiore sicurezza, effettiva giustizia, rispetto della legalità.

Si propone inoltre di intervenire nelle fasi successive alla condanna, da una parte con misure volte al recupero e reinserimento del condannato («messa alla prova», «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale») e dall'altra con norme in materia di recidiva-esecuzione della pena (proponendo l'abrogazione, tra l'altro, degli effetti più deleteri della legge 5 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta «legge Cirielli»).

Lo stesso Ministro della giustizia pro tempore, nella relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia illustrata in Parlamento il 18 gennaio 2011, aveva riconosciuto la gravità della situazione, precisando che «risulta stabile il numero delle pendenze nei processi penali» ma ammettendo «la necessità di azioni più incisive», considerato anche il notevole aumento delle richieste di indennizzo per violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

Ora, oltre ad ogni considerazione in merito alla esasperante e incivile lentezza dei tempi processuali, va ricordato che ammontano, ormai, a circa 250 i milioni di euro necessari per far fronte alle richieste di indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo, importo che registra una crescita media annua del 40 per cento, con un alimento del contenzioso dai circa 5.000 ricorsi del 2003 agli oltre 34.000 del 2009.

L'aspetto critico è costituito dalla crescente giacenza di processi, oltre che nel settore civile (5,5 milioni di procedimenti pendenti), anche nel settore penale (1,5 milioni di procedimenti pendenti).

Le cause che hanno determinato e che, tuttora, determinano questa situazione sono molteplici. Tra queste, basti menzionare le procedure farraginose, gli inutili formalismi, norme sostanziali penali e norme di rito penale in numero eccessivo e inadeguate allo scopo primario, la carenza di organici, la cattiva dislocazione e organizzazione degli uffici, l'eccessivo numero di avvocati, carenze evidenti di natura finanziaria e di programmazione e organizzazione delle attività degli uffici.

È necessario pertanto stabilire delle priorità ed individuare dei rimedi ormai indifferibili, così come si propone di fare, almeno in parte, con il presente disegno di legge, al fine di modernizzare il processo penale e favorirne una migliore efficienza, anche mettendo assieme alcune altre proposte già formulate e depositate da senatori del Partito democratico (tra queste, si vedano gli atti Senato nn. 389, 390, 509, 533, 738, 739, 1043, 1952 e 2718 della XVI legislatura).

Ai principali, gravi e annosi problemi del processo penale il presente disegno di legge cerca di dare una risposta puntuale e per quanto possibile esauriente, intervenendo sui tempi del processo penale e sull'organizzazione del sistema giudiziario.

Innanzi tutto, allora, il disegno di legge propone di modificare alcuni aspetti del processo penale non funzionali e farraginosi, prevedendo:

a) la concentrazione del lavoro degli uffici inquirenti sui fatti che abbiano davvero la caratteristica di un minimo di rilevanza penale, pur mantenendo fermo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, introducendo la richiesta di archiviazione per «particolare tenuità dell'offesa» e «non abitualità del comportamento» quando il fatto non rivesta in concreto la necessaria offensività per giustificare l'impiego della costosa risorsa delle indagini e del processo penale;

b) la semplificazione del regime delle notifiche, tenendo conto dell’introduzione delle modalità di notifica tramite posta elettronica certificata e ampliando l'utilizzo della polizia giudiziaria territorialmente competente;

c) la modifica del regime della contumacia e dell’assenza in udienza preliminare e alle udienze dibattimentali, per razionalizzare e ridurre il carico e la durata dei procedimenti;

d) termini stringenti al termine delle indagini preliminari e la previsione di un’udienza programmatica per una celere disciplina dei tempi delle udienze dibattimentali;

e) la riduzione dei casi di ammissibilità e di proponibilità del ricorso alla Corte di cassazione;

f) l'intervento sui tempi di prescrizione del reato, prevedendo l'abrogazione della cosiddetta legge Cirielli;

g) la previsione dell'istituto della «messa in prova» e del «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

h) la creazione dell'ufficio per il processo;

i) la riduzione della sospensione dei termini del procedimento penale nel periodo feriale, da quarantacinque a venticinque giorni.

In particolare, il presente disegno di legge, raccogliendo anche in questo caso proposte e indicazioni già formulate e depositate da altri senatori del Partito democratico, interviene sull'organizzazione del sistema giudiziario, prevedendo l'istituzione dell'ufficio per il processo e l'incentivazione della gestione manageriale degli uffici giudiziari, anche affiancando al magistrato dirigente giudiziario la figura del manager dell'ufficio giudiziario, con autonome e precise responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nuove disposizioni per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. - (Particolare tenuità del fatto). -- Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, risultino la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto non è punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale».

3. All'articolo 125, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando risultino le circostanze di cui all'articolo 49-bis del codice penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). -- 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma».

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1».

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti».

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.»;

e) il comma 8-bis è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari».

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

«Art. 157-bis. - (Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio). -- 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter. - (Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta). -- 1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio».

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona sottoposta ad indagini non detenuta»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «all'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta ad indagini non detenuta» e le parole: «copia al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «unica copia dell'atto al difensore»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità».

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). -- 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149».

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: «nonché l'invito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97».

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). -- 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161».

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica».

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell’ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successivo a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il decreto di archiviazione di cui al comma 1 è appellabile dalla persona offesa solo nel caso di mancato avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 408, comma 2»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ordinanza di archiviazione è appellabile solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La corte di appello decide in camera di consiglio sull'appello di cui ai commi 1-bis e 6, con le forme previste dall'articolo 127».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Contro la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per illegittima acquisizione della volontà dell'imputato, per difetto di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché qualora vengano inflitte una pena o una misura di sicurezza errate o non previste dalla legge».

3. All'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze, diverse da quelle sulla competenza che possono dar luogo al conflitto di cui al comma 2, deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dal versamento di una cauzione di 300 euro, fatta eccezione per i soli imputati già ammessi al gratuito patrocinio. In caso di accoglimento del ricorso, la cauzione è restituita all'avente diritto, dopo la trasmissione della copia della sentenza da parte della cancelleria della Corte di cassazione a norma dei commi l e 3 dell'articolo 625».

4. Al comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Si applica l'articolo 611, ma l'inammissibilità è dichiarata senza formalità, sentito il procuratore generale, se il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o contro un provvedimento non impugnabile o da chi non ha diritto all'impugnazione, nonché se il ricorso è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo è dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, eccettuati i casi di dissenso del pubblico ministero di cui all'articolo 448, comma 2».

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la cauzione di cui all'articolo 568, comma 2-bis, è utilizzata per il pagamento delle spese del procedimento. La parte della cauzione eccedente l'ammontare delle spese del procedimento è utilizzata a copertura, anche parziale, della somma eventualmente prevista dalla sentenza a favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, in materia di contumacia)

1. All'articolo 419, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies».

2. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-quater. - (Rinnovazione della udienza preliminare). -- 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso dell’udienza preliminare, di cui all'articolo 419, è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, a norma dell'articolo 148. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata a norma degli articoli 159, 161, comma 4, 165 o 169.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione dell'udienza, salvo che, in presenza di più imputati e in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone, offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato non notificato con ordinanza motivata, previa separazione della sua posizione processuale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento abbia nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

4. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione dell'udienza, di cui al comma 2, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione dell'udienza:

a) se le ricerche di cui al comma 4 abbiano avuto esito positivo e sia stata regolarmente effettuata la notifica dell'avviso;

b) se l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

6. Nei casi previsti dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

7. All'udienza di cui al comma 6 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi dell'articolo 444».

3. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-quinquies. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). -- 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 420-quater, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione dell'udienza, ordina di procedere in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 420-quater non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza si svolga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente a un’udienza, non compare a udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla altresì se l'udienza doveva essere sospesa ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater».

4. Dopo l'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 420-sexies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). -- 1. Qualora il giudice abbia disposto di procedere in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura dell'udienza, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, il giudice può procedere separatamente».

5. Al comma 2-bis dell'articolo 484 del codice di procedura penale, le parole: «e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 420-quinquies e 420-sexies».

6. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) sospensione del processo penale nei casi di assenza dell'imputato all'udienza di cui agli articoli 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale».

Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine al pubblico ministero per le determinazioni in ordine all'azione penale)

1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro e non oltre il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109».

2. All'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, avoca, con decreto motivato, l'indagine preliminare».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 132- bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)

1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 132-bis. - (Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali). -- 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari, incluse le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità di cui all'articolo 181, commi 2 e 3, del codice, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni ai sensi dell'articolo 91 del codice, nonché l'inserimento o l'espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione di giudizi, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitariti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro Stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e comunque in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di cui all'articolo 589 del codice penale commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro.

5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurare la ragionevole durata del processo, considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali o l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione».

Art. 7.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di deduzioni e di provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)

1. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato» e, dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «e sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,»;

b) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato».

2. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nel primo periodo, dopo le parole: «necessario od opportuno» sono aggiunte le seguenti: «, indicando le ragioni specifiche della tutela».

Art. 8.

(Abrogazione dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in materia di prescrizione)

1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 157, 158, primo comma, 159, 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente prima dalla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 168- bis del codice penale, in materia di sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 168-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). -- Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dall’articolo 2621 del codice civile. La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».

Art. 10.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 420-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-septies. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova). -- 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di eludere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-octies. - (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento). -- 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-septies il giudice, al fine di decidere sull'istanza, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni ai quali eventualmente subordinare la concessione della messsa alla prova, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad eludere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, di obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-novies. - (Esito della prova. Revoca). -- 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta».

2. Dopo l'articolo 491 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 491-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). -- 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto nell'udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-septies, 420-octies e 420-novies».

3. Dopo l'articolo 657 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 657-bis.-- (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca). -- 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 191- bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 191-bis. - (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). -- 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».

Art. 12.

(Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, ed alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione delle pene)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «dall'articolo 99, quarto comma, nonché» sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, quarto comma, le parole: «l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-quater è abrogato;

b) all'articolo 47-ter:

1) al comma 01, le parole: «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;

2) il comma 1.1 è abrogato;

3) al comma 1-bis, ultimo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;

c) all'articolo 50-bis, comma 1, le parole: «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero,» sono soppresse e le parole: «di almeno tre quarti di essa» sono sostituite dalle seguenti: «soltanto dopo l'espiazione di almeno tre quarti della pena».

Art. 13.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)

1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 47-septies. - (Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale). -- 1. Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, su richiesta sua o del difensore, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, attività culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena residua da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la cassa delle ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive, anche in cofinanziamento o in convenzione con le regioni, le province, i comuni o con altri enti pubblici e privati, utili all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, ovvero per il sostegno ai condannati e agli internati indigenti nei primi sei mesi di applicazione della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta dal gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Fermo quanto diversamente stabilito dal presente articolo, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 5 a 12-bis, nonché le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità; definisce e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte, anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Il patto deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato ammesso al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 comporta la sospensione del beneficio; la conseguente condanna ne comporta la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 11 la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

2. Alla citata legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale», sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 47-quinquies» sono inserite le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies»;

b) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

c) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: «dei permessi premio» sono inserite le seguenti: «, del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

d) all'articolo 58-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-ter, comma 6» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 47-septies, comma 10».

Art. 14.

(Istituzione e disciplina dell'ufficio per il processo e norme in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado è istituito l'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio per il processo sono attribuiti:

a) compiti e funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui al comma 3, destinate, altresì, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell’espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

b) compiti strumentali finalizzati a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

c) compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario, di cui riferisce con relazione al magistrato responsabile dell'ufficio e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari. I provvedimenti di cui al periodo precedente sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e sono indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 2, lettere b) e c), i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, possono essere assegnati all'ufficio per il processo, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta e a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali o le università di provenienza.

5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e la disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, e dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività.

6. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4, l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, e comporta il divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

8. Al dirigente giudiziario spettano la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

9. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture e agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare e organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata.

10. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dai commi 8 e 9 del presente articolo, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentano appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

Art. 15.

(Riduzione della sospensione dei termini del procedimento penale nel periodo feriale)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «ed a quelle amministrative» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dal secondo comma»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il decorso dei termini del procedimento penale è sospeso dal 1º al 25 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».