• Testo DDL 652

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Atto a cui si riferisce:
S.652 Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 652
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CARIDI, FLORIS, IURLARO, Giuseppe ESPOSITO, D'ASCOLA, PELINO, GUALDANI, SCOMA, TORRISI, CASSANO, BILARDI, MANCUSO, BOCCA, AIELLO, LANGELLA e GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, di valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno
al trasferimento generazionale delle imprese artigiane

Onorevoli Senatori. -- Le imprese artigiane costituiscono da sempre un importante fattore di crescita economica in tutta l'Europa, ed in particolare in Italia. L'evoluzione storica dell'imprenditoria artigiana è, infatti, strettamente legata a quella dello sviluppo dell'industria italiana, con elementi comuni che sono rappresentati dalle capacità del singolo, dalle intuizioni, dalle relazioni tra attori locali e dalla coesione sociale.

La nostra economia reale, soprattutto nel settore dell'artigianato, è fatta di tutte quelle piccole e medie imprese, spesso nate all'interno di un unico contesto familiare, che contribuiscono a mantenere vive tradizioni manifatturiere radicate nella storia produttiva del nostro Paese.

Tuttavia, se si osserva nei suoi aspetti organizzativi e nelle sue dinamiche imprenditoriali più complesse, il mondo artigiano appare essere un settore dell'economia italiana che non ha mostrato un percorso evolutivo chiaro verso una dimensione imprenditoriale vincente sul mercato.

Esiste in Italia un gruppo (ancora ristretto) di imprese artigiane che mostrano di aver intrapreso un percorso di trasformazione verso forme organizzative più dinamiche e strutturate, che trovano attuazione nell'attività su mercati internazionali (si ricorda che circa il 18% delle esportazioni italiane proviene dal mondo dell'artigianato), in collaborazioni con sub-fornitori di primo e secondo livello, in investimenti orientati verso produzioni su fasce qualitative più elevate o ancora in attività di ricerca di nuovi mercati.

Tuttavia, ancora oggi non si riescono ad individuare strategie di sviluppo comuni a favore dell'artigianato in seno all'Unione Europea, anche perché solo negli ultimi vent'anni l'importanza dell'artigianato è stata riconosciuta e iscritta nella «Agenda Politica» delle Istituzioni comunitarie.

Infatti, solo in seguito ad un lungo processo, alimentato da un vivace dibattito culturale negli anni '70 e '80, l'imprenditoria artigiana ha assunto un ruolo riconosciuto nel tessuto produttivo locale.

Tappe fondamentali del processo di tutela e sostegno delle piccole imprese e imprese artigiane sono: la Prima Conferenza dell'Artigianato di Avignone nel 1990, la Seconda Conferenza dell'Artigianato di Berlino nel 1994, la Terza Conferenza di Milano nel 1997 e l'approvazione a Feira nel 2000 della Carta europea per le Piccole Imprese e la Quarta Conferenza di Stoccarda nel 2007. È da sottolineare, infine, che con l'allargamento ad Est sono entrate nel contesto politico ed economico dell'Unione Europea nuove realtà socio-produttive.

Da alcune stime elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico -- Direzione Generale PMI e Enti Cooperativi -- emerge che ammontano a circa 5 milioni le imprese artigiane in Europa, pari al 25% dell'universo imprenditoriale. L'Italia si caratterizza per il ruolo di primo piano dell'artigianato, sia in termini di esportazioni, sia in termini di incidenza nella creazione della ricchezza nazionale.

L'artigianato rappresenta una realtà estremamente importante e dinamica nel nostro Paese: si contano, infatti, oltre 1.450.000 imprese artigiane attive (ovvero circa il 35% del totale delle imprese italiane extra agricole), in particolare concentrate in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, regioni queste dove è presente comunque un fitto tessuto imprenditoriale.

Un primo indicatore è rappresentato dalla vocazione imprenditoriale artigiana, espressa dal rapporto fra la numerosità delle imprese artigiane e la popolazione residente. In Italia tale incidenza si attesta su un valore medio di 24,7 imprese ogni 1.000 abitanti, ma risulta particolarmente elevata in alcune regioni (Emilia Romagna, Marche, Valle d'Aosta, Toscana, Veneto e Piemonte), tutte al di sopra della soglia delle 30 imprese artigiane per 1.000 abitanti.

È da notare che si tratta di realtà territoriali del Centro-Nord del Paese. Per contro, le regioni caratterizzate da una densità di imprese artigiane rispetto alla popolazione locale inferiore alla media nazionale, si concentrano quasi tutte nel Mezzogiorno: Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Campania. Fa eccezione soltanto il Lazio, che si distingue tradizionalmente per una scarsa diffusione dell'imprenditorialità artigiana soprattutto in ragione del peso della vocazione economica della Capitale.

L'artigianato, quindi, rappresenta in Italia non soltanto una realtà diffusa in termini di numerosità d'impresa, ma anche una notevole fonte di ricchezza per il Paese nel suo complesso: il contributo del settore artigiano in termini di valore aggiunto sfiora i 150 miliardi di euro, ossia il 12,5% del valore aggiunto nazionale al netto dell'agricoltura; inoltre, circa 58,6 miliardi sono imputabili alle imprese artigiane dell'industria in senso stretto, 35,4 a quelle attive nell'ambito delle costruzioni e 53,9 alle aziende artigiane dei servizi.

Il maggior contributo per la creazione di ricchezza derivante dal settore artigiano si riscontra nelle regioni del Nord Ovest (in totale 46,9 miliardi di euro, pari al 31,7% del valore aggiunto artigiano complessivo del Paese ) e del Nord Est (41,6 miliardi, ovvero il 28,1% del totale), mentre l'apporto delle regioni del Centro e del Sud risulta più ridotto: rispettivamente 28 e 31,4 miliardi di euro (ovvero il 18,9% e il 21,2% del totale). Il Mezzogiorno si distingue, invece, per una più consistente creazione di ricchezza per quanto concerne l'artigianato dei servizi: oltre 14,3 miliardi di euro, pari al 26,6% del totale, a fronte del 29,9% del Nord Ovest, del 24% del Nord Est e del 19,5% del Centro Italia.

A livello regionale, si distinguono per un'incidenza particolarmente elevata dell'artigianato sul valore aggiunto complessivo regionale le Marche (18,8%), l'Umbria (16,7%) e il Veneto (16,3%), ma si caratterizzano per un ruolo di primo piano dell'artigianato anche l'Emilia Romagna (15,9%), il Trentino Alto Adige (15,4%) e la Toscana (14,9%). Per contro, le regioni «meno artigiane» risultano il Lazio e la Campania, in cui la percentuale del valore aggiunto artigiano sul totale si attesta rispettivamente intorno al 6% e all'8%.

Eppure nonostante questo dato piuttosto inquietante e l'imperversare della crisi, l'Italia continua ad essere un paese a vocazione artigianale e resta la «patria» mondiale dell'imprenditoria: 6,6 aziende ogni 100 abitanti: tante piccole e piccolissime imprese spesso sottocapitalizzate. Sempre secondo la confederazione degli artigiani, l'Italia è in testa alla classifica dei Paesi ad economia avanzata con il più alto tasso di imprenditorialità. Al secondo posto la Francia con 4,1 imprese ogni 100 abitanti, seguita dal Regno Unito (2,8 aziende per 100 abitanti). Le imprese artigiane «spiccano» nel primato italiano: con 1.448.867 aziende sul territorio, l'artigianato è il vero collante delle piccole e medie imprese alle quali va ascritta la tenuta dell'occupazione anche nella fase più acuta della crisi. Tra il 2007 e il 2010 le micro imprese (con meno di 9 addetti) hanno fatto registrare un aumento dell'1,2% degli occupati a fronte di un calo dell'1,5% degli addetti del totale delle imprese.

Tra il 2008 e la fine dell'anno scorso, l'Italia ha registrato una diminuzione del 16% dei giovani alla guida di aziende o indipendenti, con un trend negativo rispetto a quanto verificatosi nell'intera Unione europea, dove il fenomeno ha riguardato l'8,9% degli under 40 in affari.

Dai dati elaborati nel settimo Osservatorio sull'imprenditoria giovanile artigiana in Italia realizzato dall'Ufficio studi di Confartigianato (3 maggio 2013), è emerso, nel confronto con gli altri maggiori Paesi europei, che i lavoratori indipendenti italiani under 40 mostrano un calo più intenso rispetto a quello rilevato in Germania (-9,3%) ed inferiore solo a quello osservato in Spagna, dove tra il 2008 e il 2012 si sono ridotti di oltre un quarto (-27%). Mentre in Francia e nel Regno Unito il numero dei giovani imprenditori è addirittura aumentato (rispettivamente del 7,2% e del 3,2%). Secondo l'Osservatorio, nonostante tutto, l'Italia rimane sul gradino più alto del podio europeo per numero di imprenditori e di lavoratori autonomi tra i 15 e i 39 anni: sono oltre 1,7 milioni e staccano nettamente il Regno Unito, che ne conta 1,3 milioni, la Polonia con 1 milione circa e la Germania, che si ferma a 959mila. Nel nostro Paese il 19,2% dei giovani occupati under 40 lavora in proprio, una percentuale quasi doppia rispetto al 10,3% della media europea.

Nel dettaglio la propensione a «fare impresa» dei giovani italiani è superiore all'11,5% della Spagna, al 9,7% del Regno Unito, al 7,5% della Francia, e al 5,9% della Germania. Circa il 30% dei giovani imprenditori italiani sono artigiani. I «capitani» under 40 delle piccole imprese sono infatti 576.177. E anche per loro la crisi si è fatta sentire con una diminuzione, tra il 2008 e il 2012, del 5,6%, pari a 34.425 imprenditori in meno. In pratica, negli ultimi 5 anni, la crisi ha fatto scomparire 4 giovani imprenditori artigiani al giorno.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di valorizzare le eccellenze artigianali e la cultura del saper fare artigiano quale patrimonio nazionale meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico, sociale e culturale, e di incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani, quale strumento per ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese e per dare effettività ai valori della libertà di autodeterminazione e dello sviluppo della persona attraverso il lavoro e l'agire di impresa, di cui ai princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

Nell'attuale contesto economico, il confronto e la prefigurazione di scenari di riforma e di rinnovamento condivisi rappresentano un volano per favorire le prospettive di investimento e di sviluppo delle nostre imprese artigiane, coniugando così la maggiore crescita dimensionale con i vantaggi di vitalità e di dinamismo dell'attuale modello organizzativo.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione degli articoli 3, 4, 35, primo e secondo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a:

a) valorizzare le eccellenze artigianali e la cultura del saper fare artigiano quale patrimonio nazionale meritevole di pubblica tutela e promozione attraverso misure di ordine economico, sociale e culturale;

b) incentivare il trasferimento generazionale dei mestieri artigiani, quale strumento per ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica del Paese e per dare effettività ai valori della libertà di autodeterminazione e dello sviluppo della persona attraverso il lavoro e l'agire di impresa, di cui ai princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

2. La promozione del saper fare artigiano e l'incentivazione del trasferimento generazionale dei mestieri artigiani costituiscono finalità di rilievo nazionale delle politiche formative, del lavoro e per l'impresa, nonché obiettivo fondamentale degli atti di programmazione delle politiche per lo sviluppo e il lavoro definiti, ai sensi della legislazione statale e dell'Unione europea vigente, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge.

4. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

Art. 2.

(Finalità)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista un'azione nazionale di sistema intesa quale insieme coordinato e integrato di misure aventi ad oggetto:

a) l'informazione, l'assistenza e l'orientamento dei giovani, interessati ad avviare e rilevare un'impresa artigiana con particolare riferimento alla valorizzazione delle eccellenze artigianali;

b) l'individuazione delle imprese e dei mestieri artigiani disponibili al trasferimento generazionale a soggetti in possesso di idonea formazione e qualificazione;

c) la creazione di una «Borsa dell'iniziativa artigiana» quale luogo fra domanda ed offerta rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani interessati ad acquisirla;

d) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano con funzione di mentor;

e) il sostegno alle cosiddette «botteghe scuola»;

f) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;

g) la partecipazione alla garanzia finanziaria in conto interesse o in conto capitale tramite consorzio fidi.

2. All'attuazione della presente legge concorrono tutti i livelli istituzionali di governo e, in funzione di sussidiarietà orizzontale, le forze economiche e sociali presenti sul territorio. A tal fine sono promosse apposite intese interistituzionali e sedi di concertazione tra Governo e parti sociali.

Capo II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO

Art. 3.

(Programma nazionale di intervento)

1. A decorrere dall'anno 2013 è adottato, su base triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Programma nazionale di intervento per la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, di seguito denominato «Programma nazionale di intervento».

2. Le regioni partecipano alle azioni definite e promosse dal Programma nazionale di intervento attraverso il concorso alle azioni di sistema di cui all'articolo 2 e la destinazione a tal fine di adeguate risorse e strumenti nell'ambito della programmazione per l'impiego dei fondi europei.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato, con il decreto di cui al comma 1, il Programma nazionale di intervento per il triennio 2013-2015. Il medesimo decreto individua altresì i soggetti responsabili e le modalità organizzative per l'implementazione delle azioni nell'ambito di azioni previste nella seguente legge.

4. Il coordinamento, la verifica ed il rendiconto delle iniziative adottate nell'ambito del Programma nazionale di intervento sono realizzati attraverso la cabina di regia nazionale di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Cabina di regia nazionale)

1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui al Programma nazionale d'intervento, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per la valorizzazione delle eccellenze artigianali, la promozione dei mestieri artigiani e l'incentivazione del trasferimento generazionale di impresa.

2. La cabina di regia è struttura di riferimento nazionale per la promozione e la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge ed è coordinata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede e la convoca, con periodicità almeno semestrale. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle regioni e delle province, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia nazionale.

Art. 5.

(Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio)

1. Per le attività di assistenza tecnica in materia di promozione dei mestieri artigiani e trasferimento generazionale di impresa, la cabina di regia di cui all'articolo 4 si avvale della società Italia lavoro spa. La medesima società fornisce supporto tecnico alle regioni per la pianificazione delle azioni sul territorio.

2. Per le attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del Programma nazionale d'intervento, la cabina di regia si avvale altresì del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

3. Nel caso di cofinanziamento regionale, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio connesse al Programma nazionale di intervento.

Capo III

VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ARTIGIANALI E PROMOZIONE DEI MESTIERI ARTIGIANI

Art. 6.

(Informazione ed orientamento)

1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove specifici programmi nazionali di informazione e orientamento con riguardo ai mestieri artigiani.

2. Le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, sostengono e verificano le azioni di informazione ed orientamento di cui al comma 1 attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche.

Art. 7.

(Formazione. Sistema delle«botteghe scuola»)

1. Il Governo, attraverso l'azione congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, definisce e promuove gli interventi per la formazione delle competenze connesse ai mestieri artigiani.

2. Il Governo, nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, concorda annualmente con le regioni un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani.

3. Le azioni di formazione sono sostenute e organizzate attraverso i sistemi regionali del lavoro, con il coinvolgimento dei servizi per l'impiego, degli istituti scolastici, degli enti di formazione accreditati e la partecipazione del sistema camerale e delle forze sociali ed economiche.

4. Le regioni programmano l'offerta formativa per i mestieri artigiani, in accordo con le province e le camere di commercio locali, sulla base di un'azione di analisi e verifica dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane nei territori di riferimento. A tal fine, le regioni adottano appositi strumenti di programmazione annuale concordati con ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Gli enti formativi che concorrono all'offerta di formazione destinata ai mestieri artigiani vengono certificati e accreditati con una specifica modalità premiale e selettiva, attestante natura, durata e qualità della formazione svolta, rispettivamente, all'interno e all'esterno delle imprese.

6. Ai fini della certificazione e dell'accreditamento di cui al comma 5, le attività di formazione devono obbligatoriamente prevedere lo svolgimento di uno stage o di una forma di alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana per la definizione di una formazione teorico-pratica e la graduale acquisizione di sicurezza nelle proprie capacità operative. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

7. Le regioni istituiscono e promuovono il sistema della cosiddetta «bottega scuola», quale modalità di formazione e di incontro tra giovani studenti, soggetti in cerca di occupazione e le botteghe artigiane. Per le finalità di promozione e sostegno di cui alla presente legge, sono individuati, con legge regionale, gli ambiti settoriali e le modalità di esercizio della «bottega scuola», anche attraverso scuole di formazione artigianale, con prioritaria considerazione per le imprese dell'artigianato artistico.

8. Nell'ambito del Programma nazionale di intervento possono essere definite modalità di incentivazione e sostegno all'inserimento nelle imprese artigiane dei giovani che abbiamo completato il corso di formazione certificato, che prevedano agevolazioni specifiche per l'utilizzo del contratto di apprendistato.

Art. 8.

(Borsa dell'iniziativa artigiana)

1. È istituita, presso Unioncamere, la «Borsa dell'iniziativa artigiana» quale luogo di incontro fra domanda ed offerta rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani interessati ad acquisirla.

2. La Borsa dell'iniziativa artigiana è costituita da un sistema informativo interattivo implementato dalle camere di commercio locali che forniscono contestualmente informazione, assistenza e accompagnamento nel processo di valorizzazione delle eccellenze artigianali e promozione dei mestieri artigianali in favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 9.

3. Alle attività previste dai commi precedenti concorrono le organizzazioni territoriali di rappresentanza delle imprese artigiane.

Art. 9.

(Servizi provinciali per l'avvio, l'esercizioe il trasferimento d'impresa artigiana)

1. L'avvio e il consolidamento delle imprese artigiane sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici integrati negli sportelli unici per le attività produttive presso i quali i soggetti interessati possono ottenere tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle imprese artigiane, con particolare riguardo alle procedure per il loro avvio e per il trasferimento generazionale d'impresa di cui al capo IV della presente legge, per l'accesso alle opportunità di mercato, a partire dalle commesse e dagli appalti pubblici, nonché relative alle buone pratiche amministrative e commerciali, alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche previste dalla legislazione statale e regionale.

3. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite nell'ambito di attività o percorsi di formazione ai mestieri artigiani, in forma integrata con i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti a sostegno delle nuove attività di lavoro autonomo e di impresa.

Art. 10.

(Rapporti tra lo Stato, le regionie le autonomie locali)

1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'omogeneo ed efficace esercizio delle competenze normative in materia di promozione dei mestieri artigiani e di incentivazione al trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi della presente legge, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati conseguiti dalle regioni e dagli enti locali nei rispetti ambiti d'intervento.

Capo IV

INCENTIVI AL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DI IMPRESA ARTIGIANA

Art. 11.

(Linee guida per l'implementazione delle politiche regionali a sostegno del trasferimento generazionale di impresa artigiana)

1. Le regioni, nell'ambito delle politiche a sostegno dello sviluppo economico territoriale e in sede di pianificazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti informativi per il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovono e sostengono il trasferimento generazionale di impresa artigiana, secondo le linee guida di cui alla presente legge.

2. Le regioni, attraverso i servizi per il lavoro accreditati nelle singole province, gli enti bilaterali e il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come indicato nel precedente articolo 8 provvedono a:

a) promuovere, sulla base di specifiche intese con le province e le camere di commercio locali, un'azione di monitoraggio e di verifica delle botteghe artigiane il cui titolare si trovi a meno di tre anni dalla cessazione dell'attività per pensionamento, nonché di quelle per le quali il titolare si dichiari disponibile al trasferimento generazionale di impresa entro un periodo di tre anni;

b) favorire, anche attraverso l'emissione di specifici bandi, l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasferimento generazionale di impresa artigiana da parte, rispettivamente, di giovani fino a trentacinque anni di età e titolari di botteghe artigiane nelle condizioni di cui alla lettera a);

c) definire un percorso per il trasferimento generazionale di impresa che preveda la sottoscrizione, tra il soggetto candidato alla rilevazione dell'attività e il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale, di uno specifico patto di servizio recante i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso per il trasferimento di impresa, nonché i diritti e gli obblighi a carico del soggetto medesimo;

d) nell'ambito del patto di servizio di cui alla lettera c), ammettere la possibilità di accesso, al termine della fase di formazione e addestramento in azienda, a servizi gratuiti di affiancamento tecnico per l'avvio di impresa riservati ai titolari d'impresa artigiana subentranti;

e) sostenere la funzione di mentor svolta dagli artigiani cedenti, nell'ambito del percorso di trasferimento d'impresa di cui alla lettera c), attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità di tutoraggio, per tutta la durata del periodo di affiancamento successivo alla cessione dell'attività, entro il limite massimo di tre anni;

f) sostenere l'attività di formazione e l'obbligatorio addestramento dei giovani che si candidano a rilevare l'impresa artigiana e che non si trovano nella posizione di dipendenti o apprendisti presso la medesima impresa, attraverso il riconoscimento agli stessi di un'indennità formativa specifica, per un periodo non superiore a tre anni.

3. I servizi di affiancamento tecnico di cui alla lettera d) del comma 2 sono definiti dalle regioni sulla base del Programma nazionale di intervento e consistono in un tutoraggio per:

a) la realizzazione del progetto di impresa;

b) lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina vigente;

c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'accesso al prestito d'onore e alla garanzia del consorzio fidi, ai sensi dell'articolo 12.

4. Le regioni provvedono a selezionare, con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di un bando unico regionale, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di affiancamento tecnico di cui alla lettera d) del comma 2 ovvero possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati secondo la normativa nazionale e comunitaria.

Art. 12.

(Prestito d'onore e incentivi al credito)

1. I soggetti che rilevano un'impresa artigiana attraverso le procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 11 possono accedere, al termine della fase di formazione in azienda, a uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, secondo i limiti e le modalità definiti dal regolamento di cui al comma 4.

2. Il prestito d'onore è erogato a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana di cui all'articolo 15 ed è destinato al sostegno delle spese di avviamento, investimento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività.

3. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 1 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi.

6. Le regioni possono cofinanziare gli interventi previsti dal presente articolo anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali o comunitarie coerenti con le finalità della presente legge.

Art. 13.

(Sostegno fiscale al trasferimento generazionale di impresa artigiana. Defiscalizzazione degli start-up )

1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa artigiana ai sensi del presente capo, sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 14.

(Sostegno alle attività di formazione di giovani artigiani. Cofinanziamento statale dei voucher formativi regionali)

1. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti, in corrispondenza con i fabbisogni e la vocazione produttiva dei territori, percorsi formativi certificati destinati ai soggetti fino a trentacinque anni di età che si candidano alla rilevazione di imprese artigiane tradizionali secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi voucher formativi a favore dei soggetti che partecipino alle attività formative di cui al comma 1, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i voucher formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo nazionale di cui all'articolo 15, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15.

(Fondo nazionale per la promozionedei mestieri artigiani e il trasferimentogenerazionale di impresa artigiana)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo nazionale per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa artigiana», con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato:

a) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE), nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro, all'alternanza scuola-lavoro e al sistema della bilateralità;

b) al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 6, in relazione ai finanziamenti concessi a soggetti, fino trentacinque anni di età, che intendono avviare un'attiva d'impresa artigiana o ne sono titolari da non più di tre anni, ivi inclusi i soggetti ammessi alle procedure di trasferimento generazionale di impresa di cui all'articolo 11;

c) all'erogazione, ai soggetti di cui alla lettera b), dei prestiti d'onore previsti dall'articolo 12.

3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino a un ammontare massimo di 25.000 euro.

4. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

5. La garanzia del Fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.

6. La garanzia del Fondo può essere chiesta dai consorzi fidi e dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di accesso ai finanziamenti e di rilascio e operatività delle garanzie.

Art. 16.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni sono adottate le disposizioni attuative della presente legge.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15 della presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze previste dai commi precedenti, l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza aggravio di nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, sono compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.