Testo DDL 643
Atto a cui si riferisce:
S.643 Disciplina della rappresentanza di interessi
| Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013
Disciplina della rappresentanza di interessi
Onorevoli Senatori. -- In ogni sistema democratico i gruppi di interesse svolgono attività di pressione nei confronti dei decisori pubblici. L'attività che svolgono è espressione diretta della vivacità democratica del circuito politico in cui si formano le decisioni pubbliche.
Una regolazione adeguata dell'attività dei gruppi di pressione è quindi indice e misura della democraticità di un sistema politico. Le regole alla rappresentanza di interessi svolta dai gruppi di pressione ne riconosce la natura di soggetto politico necessario e imprescindibile per la corretta formulazione delle politiche pubbliche. Sono i gruppi di pressione che portano a conoscenza il decisore pubblico di informazioni preziose, utili a definire un quadro informativo completo per assumere la decisione finale. Gli stessi gruppi di pressione garantiscono la vivacità del dibattito e svolgono il ruolo di filtro tra le esigenze della società civile e le politiche pubbliche.
In numerosi ordinamenti l'attività di pressione è oggetto di regolazione. A livello comunitario l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea prevede che le istituzioni diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione, così da mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con tutta la società civile e le associazioni rappresentative. Il 23 giugno 2011 il Parlamento e la Commissione hanno siglato un lnstitutional Agreement per istituire un registro per la trasparenza condiviso e un codice di condotta. Tra i Paesi nei quali l'attività di rappresentanza di interessi è regolamentata ci sono gli Stati Uniti. La legge statunitense pone regole stringenti sia per l'accreditamento dei rappresentanti di interessi presso le sedi istituzionali, sia per il rispetto di norme deontologiche nell'esercizio della professione, sia per il regime di incompatibilità.
Il presente disegno di legge si propone di regolamentare le attività di rappresentanza di interessi condotte nei confronti dei decisori pubblici italiani con lo scopo di influenzarli, al fine di trarne un vantaggio diretto. La legge si fonda su tre pilastri: il primo è quello della trasparenza, che viene garantita attraverso un registro dei rappresentanti di interessi e attraverso l'assolvimento di una serie di obblighi di pubblicità da parte dell'organo tenutario del registro. Il secondo pilastro è quello del buon andamento delle amministrazioni. Il processo di accreditamento garantisce infatti ai rappresentanti di interessi una serie di agevolazioni nel dialogo con i decisori pubblici. Queste agevolazioni non sostituiscono i canali tradizionali di partecipazione e concertazione. Rappresentano invece un canale supplementare per garantire ai portatori di interessi la possibilità di rendere nota la propria posizione ai decisori pubblici, e a questi ultimi offrono l'occasione per elaborare politiche pubbliche condivise. Il terzo pilastro è quello della legalità. La legge mira a scongiurare fenomeni di malaffare e opacità che hanno interessato le cronache giudiziarie anche recenti. Il sistema di accreditamento e le sanzioni previste nel testo garantiscono un maggiore rispetto delle procedure e dei principi ai quali si ispira la legge: pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali.
L'articolo 1 specifica le finalità della legge. Si tratta in particolare della garanzia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni e la diffusione della conoscenza nel processo di formazione delle decisioni pubbliche. L'articolo, nell'individuare gli obiettivi della legge, richiama i principi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali.
L'articolo 2 introduce le definizioni dei soggetti a cui è rivolta la legge e definisce l'attività di rappresentanza professionale degli interessi.
In particolare, tra i soggetti destinatari dell'intervento normativo, si definiscono i portatori di interessi particolari e i decisori pubblici. I primi comprendono singoli professionisti o società che svolgono attività di rappresentanza professionale. I secondi comprendono tutti i soggetti che concorrono alla formazione delle decisioni pubbliche. L'articolo elenca tutti i soggetti istituzionali che rientrano in questa categoria.
Successivamente l'articolo definisce i processi decisionali pubblici -- ossia i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali -- e l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Quest'ultima è definita come un'attività professionale svolta per rappresentare all'interno dei processi decisionali interessi privati. Sono quindi escluse le attività di rappresentanza dei datori di lavoro, l'attività di comunicazione presso i mezzi di informazione e le dichiarazioni ufficiali rese nel corso di audizioni e incontri pubblici presso rappresentanti del Governo, delle Commissioni e Comitati parlamentari.
L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano la struttura amministrativa alla quale affidare il coordinamento delle attività di monitoraggio e di verifica della rappresentanza professionale di interessi e ne disciplinano le funzioni. La struttura ha il ruolo fondamentale di coordinare l'attività di rappresentanza degli interessi e accreditare i rappresentanti degli interessi privati presso le istituzioni. Ciò non impedisce ai decisori pubblici, nell'esercizio dell'autonomia istituzionale loro riconosciuta, di introdurre ulteriori regole per l'accreditamento dei rappresentanti di interessi presso le rispettive sedi.
In particolare, l'articolo 3 prevede la creazione di una struttura ad hoc presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura, denominata «Struttura di missione per il monitoraggio della rappresentanza di interessi» è composta da un comitato direttivo e da una segreteria amministrativa. Nel comitato direttivo siedono quattro membri scelti tra soggetti di comprovata esperienza professionale e accademica nel settore della rappresentanza di interessi e della partecipazione democratica. Il Presidente è eletto dal comitato, tra i membri di questo. Nella segreteria amministrativa siede personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre amministrazioni (in posizione di comando).
L'articolo 4 elenca invece le funzioni principali esercitate dalla Struttura di missione.
Queste comprendono: la tenuta del Registro dei portatori di interessi; l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i portatori di interessi; la redazione di una relazione annuale al Parlamento; la gestione delle procedure di consultazione dei portatori di interessi particolari (limitatamente alle attività del Governo, per quelle del Parlamento la legge attribuisce a Camera e Senato il potere di disciplinare autonomamente le procedure di accreditamento e consultazione dei portatori di interesse).
L'articolo 5 e l'articolo 6 riguardano il Registro dei portatori di interessi particolari. L'articolo 5 introduce il principio dell'obbligatorietà di iscrizione per i rappresentanti di interessi.
Le modalità di iscrizione sono disciplinate dall'articolo 6. La norma elenca i requisiti essenziali per l'iscrizione, tra i quali sono particolarmente importanti la maggiore età, il possesso di una laurea specialistica (oppure di un'esperienza continuativa di almeno due anni presso un soggetto iscritto al Registro) e il non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro, tra gli altri, la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e il patrimonio. La verifica del possesso dei requisiti posti dalla norma è affidata alla Struttura di missione, che ha anche facoltà di chiedere, ove necessario, informazioni integrative. Al momento della iscrizione al Registro i rappresentanti di interessi sono tenuti a comunicare alcune informazioni. Tra quelle individuate dalla norma sono particolarmente importanti quelle relative alla categorie di interessi che intendono rappresentare, i potenziali destinatari dell'attività di pressione e le risorse economiche, umane e materiali che intendono utilizzare per l'attività di pressione. L'iscrizione dà diritto a ricevere i codici identificativi necessari per accedere alle consultazioni svolte dal Governo.
L'articolo 7 disciplina il codice deontologico che gli iscritti al Registro sono tenuti a rispettare. La norma rimanda a un atto di natura regolamentare da adottare nei successivi novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, a opera della Struttura di missione.
Il regime delle incompatibilità è disciplinato dall'articolo 8. La norma introduce il cosiddetto divieto delle «revolving doors», ossia la commistione tra interessi privati e pubblici prima che sia decorso un periodo di tempo adeguato. Fatte salve le eccezioni già contemplate dall'articolo 6, la norma vieta l'iscrizione al Registro dei rappresentanti di interessi, per i due anni successivi allo svolgimento del mandato o alla cessazione dell'incarico, per i decisori pubblici, i soggetti titolati di incarico da esperto o incarico individuale presso le Pubbliche amministrazioni, i giornalisti parlamentari e i dirigenti di partiti o movimenti politici.
L'articolo 9 disciplina le attività dei rappresentanti di interessi. La norma ne indica quattro: la presentazione di proposte, richieste o documentazione pertinente a un processo decisionale in corso; l'accesso alle strutture istituzionali (previo rilascio di un tesserino di riconoscimento secondo le modalità indicate da ciascuna amministraione); la partecipazione alle attività di Analisi di impatto della regolamentazione e di Verifica di impatto della regolamentazione degli atti del Governo; la partecipazione alle consultazioni delle Autorità amministrative indipendenti.
L'articolo 10 è dedicato alla relazione annuale che la Struttura di missione è tenuta a redigere e presentare in Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno. La relazione rappresenta un prezioso strumento di monitoraggio del settore della rappresentanza di interessi. Nel solco della tradizione sperimentata nei Paesi anglosassoni, la relazione diviene uno strumento conoscitivo importante a vantaggio delle istituzioni e della collettività. La norma prevede che la relazione contenga informazioni sulle attività di rappresentanza svolte nell'anno precedente, sui soggetti pubblici nei cui confronti sono state svolte, sulle risorse (umane e materiali) impiegate e sulle eventuali criticità riscontrate, al fine di consentire al Parlamento di introdurre i necessari correttivi alla disciplina.
L'articolo 11 e l'articolo 12 contemplano gli adempimenti dei decisori pubblici.
L'articolo 11 prevede anzitutto che i decisori pubblici rendano noti e accessibili a tutti i soggetti iscritti al Registro i documenti relativi a iniziative normative del Governo. La norma prevede altresì che non si possano presentare proposte di legge in Consiglio dei ministri in assenza di una relazione che rendiconti adeguatamente lo svolgimento delle consultazioni dei portatori di interessi particolari (fatte salve alcune eccezioni). Per quanto riguarda le altre istituzioni, in particolare la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e le Autorità amministrative indipendenti, la norma prevede che, nel rispetto dell'autonomia loro riconosciuta, siano loro a disciplinare con apposito regolamento le modalità di coinvolgimento dei soggetti iscritti al Registro.
Con particolare riferimento alle consultazioni a favore dei rappresentanti di interessi, l'articolo 12 disciplina le modalità di partecipazione gestite dalla Struttura di missione. Sono previsti obblighi di pubblicità, di durata e di rendicontazione degli esiti di ciascuna consultazione.
L'articolo 13 disciplina il regime sanzionatorio. Per coloro che sono iscritti al Registro la Struttura di missione ha facoltà di irrogare le seguenti sanzioni: ammonizione, censura, sospensione dal Registro e cancellazione. L'ammonizione consiste in un richiamo scritto contenente l'invito a non ripetere il comportamento commissivo o omissivo. La censura consiste in un richiamo scritto e pubblicato sul sito internet dalla Struttura. La sospensione e la cancellazione dal Registro si applicano nei casi più gravi di violazione (o nel caso di violazioni reiterate) e prevedono la temporanea o definitiva esclusione dal Registro e dai diritti che comporta.
La norma elenca una serie di ipotesi di violazione (da non considerarsi esaustive), gli importi delle sanzioni pecuniarie che possono accompagnarsi al riconoscimento di una violazione, il diritto di contraddittorio in capo ai destinatari delle sanzioni e la competenza giurisdizionale in caso di controversia.
Per coloro che non sono iscritti al Registro la Struttura di missione non ha potere sanzionatorio. La norma gli riconosce comunque la facoltà di segnalare all'autorità giurisdizionale competente eventuali condotte illecite.
Le disposizioni finali, disciplinate dall'articolo 14, riguardano anzitutto i casi di esclusione, che comprendono gli atti urgenti o coperti da segreto di Stato e l'attività di rappresentanza di esponenti sindacali e imprenditoriali svolta nell'ambito di processi decisionali, che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di consultazione.
Il comma 2 riporta la clausola di invarianza finanziaria.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali finalizzata alla rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti.
2. La presente legge si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali, e persegue le seguenti finalità:
a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi;
c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
d) consentire l'acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) «portatori di interessi particolari»: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente, presso i decisori pubblici, interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto o ad avviare nuovi processi decisionali pubblici;
b) «decisori pubblici»: coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche. L'espressione comprende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari degli incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i membri del Parlamento, i collaboratori parlamentari e i consiglieri parlamentari;
c) «processi decisionali pubblici»: i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali;
d) «attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali e svolta professionalmente da persone, organizzazioni, associazioni, enti, imprese, movimenti o società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici. Non sono considerate attività di relazione: le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro; le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo stampa, radio e televisione; le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
Art. 3.
(Struttura di missione per il monitoraggio della rappresentanza di interessi)
1. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Struttura di missione per il monitoraggio della rappresentanza di interessi (di seguito denominata «Struttura di missione»).
2. La Struttura di missione è composta da un comitato direttivo di quattro membri, composto da soggetti di comprovata esperienza professionale e accademica nel settore della rappresentanza degli interessi, della partecipazione democratica e della trasparenza delle istituzioni.
3. Il comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente.
4. Alla segreteria del comitato direttivo è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni.
Art. 4.
(Funzioni della Struttura di missione)
1. La Struttura di missione cura la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali pubblici ed esercita le seguenti funzioni:
a) tenuta e aggiornamento periodico del Registro dei portatori di interessi particolari, di cui all'articolo 5;
b) pubblicazione dei dati ricevuti dai portatori di interessi particolari nella sezione dedicata del proprio sito internet;
c) trasmissione ai decisori pubblici del Registro dei portatori di interessi particolari in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;
d) redazione e trasmissione al Parlamento, entro il 30 ottobre di ogni anno, di un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente. Il rapporto viene trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione;
e) gestione delle procedure telematiche di consultazione dei portatori di interessi particolari che intendono partecipare alle decisioni del Governo;
f) gestione del contraddittorio e assegnazione di sanzioni ai portatori di interessi particolari nei casi previsti dall'articolo 13.
2. La Struttura di missione fa fronte alle competenze attribuite dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Art. 5.
(Registro dei portatoridi interessi particolari)
1. È istituito presso la Struttura di missione il Registro dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici devono iscriversi nel Registro secondo le modalità di cui all'articolo 6.
Art. 6.
(Iscrizione al Registro)
1. I portatori di interessi particolari si iscrivono al Registro esclusivamente per via telematica, tramite un portale dedicato e accessibile dal sito internet della Struttura di missione.
2. Ai fini dell'iscrizione al Registro, il portatore di interessi particolari:
a) deve essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea e ivi residente;
b) deve aver compiuto il diciottesimo anno d'età;
c) deve essere in possesso di una laurea specialistica ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro;
d) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
e) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
3. La Struttura di missione verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrative.
4. I portatori di interessi particolari che intendono iscriversi al Registro devono comunicare i seguenti dati:
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del portatore o dei portatori di interessi particolari;
b) i dati identificativi del soggetto nell'interesse del quale è svolta attività di rappresentanza di interessi;
c) la categoria di interessi di riferimento e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatati dell'attività di relazioni istituzionali;
d) le risorse economiche e umane di cui si dispone per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi;
e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e chiarezza delle informazioni comunicate.
5. I dati di cui al comma 4 devono essere aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno a cura del soggetto iscritto.
6. All'atto dell'iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alla sezione riservata del sito internet della Struttura di missione attraverso cui si svolge la consultazione di cui allarticolo 12.
7. I portatori di interessi particolari iscritti al Registro devono impegnarsi per iscritto a rispettare il codice di cui all'articolo 7.
Art. 7.
(Codice deontologico)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Struttura di missione adotta un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazione istituzionale.
2. Il codice deontologico è pubblicato sul sito internet della Struttura di missione nell'ambito della sezione dedicata al Registro.
Art. 8.
(Incompatibilità)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e), non possono iscriversi al Registro e non possono esercitare attività di rappresentanza di interessi particolari, durante il loro mandato o il loro incarico, e per i due anni successivi allo svolgimento del loro mandato o alla cessazione dell'incarico:
a) i decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
b) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale estraneo alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
d) i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e sono iscritti all'Associazione stampa parlamentare;
e) i dirigenti di partiti o movimenti politici.
Art. 9.
(Attività dei portatoridi interessi particolari)
1. Il portatore di interessi particolari iscritto nel Registro può:
a) presentare proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e documenti, anche per via telematica, al fine di perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici;
b) accedere alle strutture istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, previo rilascio di un apposito tesserino di riconoscimento, al fine di esercitare l'attività di rappresentanza di interessi, secondo le modalità definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa ai sensi dellarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell8 aprile 2009;
d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle Autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.
Art. 10.
(Relazione annuale)
1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, il portatore di interessi particolari, o il suo ente di appartenenza, trasmette alla Struttura di missione, esclusivamente per via telematica, una sintetica relazione concernente l'attività di rappresentanza degli interessi particolari svolta nel corso dell'anno precedente.
2. La relazione contiene:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza svolte nell'anno precedente;
b) l'elenco dei processi decisionali pubblici nell'ambito dei quali sono state svolte le predette attività;
c) l'indicazione delle risorse umane, strumentali ed economiche concretamente impiegate ai fini delle predette attività;
d) la segnalazione di eventuali criticità nei comportamenti dei decisori pubblici.
3. La Struttura di missione può richiedere agli iscritti al Registro, ove necessario, la trasmissione di informazioni e di dati integrativi rispetto alle informazioni di cui al comma 2.
4. La Struttura di missione garantisce la pubblicità dei contenuti delle relazioni nella sezione dedicata del proprio sito internet.
Art. 11.
(Adempimenti dei decisori pubblici)
1. I decisori pubblici rendono accessibili ai soggetti iscritti nel Registro le notizie relative ad iniziative normative del Governo, unitamente agli schemi di provvedimento che il Governo intende sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri.
2. Per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, allarticolo 55, comma 1, primo periodo, del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parola: «può» è sostituita dalla parola: «deve».
3. L'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle proposte di atti normativi d'iniziativa del Governo è subordinata alla presenza di un'adeguata relazione che rendiconti lo svolgimento delle consultazioni dei portatori di interessi particolari, salvo i casi di disegni di legge costituzionale, di atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, nonché di disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.
4. I regolamenti governativi e i decreti ministeriali in cui siano mancate o insufficienti, con riferimento all'oggetto trattato, le consultazioni dei soggetti iscritti nel Registro possono essere impugnati da chi vi abbia interesse presso il tribunale amministrativo competente.
5. Le relazioni illustrative dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare rendono atto dell'eventuale coinvolgimento di portatori di interessi particolari in fase di elaborazione degli stessi nonché del loro coinvolgimento nella fase istruttoria.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà indicate dall'articolo 9 secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
7. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito delle rispettive autonomie e attribuzioni costituzionali, garantiscono la corretta attuazione della presente legge, provvedendo alle modifiche regolamentari, anche al fine di regolamentare l'accesso ai propri locali consentendolo ai portatori di interessi particolari iscritti al Registro.
Art. 12.
(Procedure di consultazione)
1. L'amministrazione centrale proponente l'atto normativo comunica tempestivamente, per via telematica, l'apertura della consultazione ai soggetti iscritti nel Registro nonché alla Struttura di missione.
2. La partecipazione alla consultazione avviene tramite accesso all'apposita sezione riservata del sito internet della Struttura di missione e mediante i codici identificativi personali consegnati al momento dell'iscrizione ai sensi dellarticolo 6, comma 6.
3. La consultazione resta aperta almeno venti giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello schema di atto normativo.
4. Tutti i soggetti iscritti nel Registro possono partecipare alla consultazione mediante l'invio di valutazioni circa lo schema di atto normativo comunicato.
5. L'amministrazione proponente può audire, al fine di integrare gli esiti delle consultazioni, i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cui al comma 2, informandone la Struttura di missione.
6. L'AIR, allegata allo schema di atto normativo, dà conto dei risultati della consultazione effettuata, indicando altresì le modalità seguite per l'espletamento della stessa e i soggetti consultati.
Art. 13.
(Sanzioni)
1. Il mancato rispetto delle modalità di partecipazione alla consultazione di cui all'articolo 12 ovvero il mancato o incompleto invio della relazione di cui all'articolo 10 sono sanzionati dalla Struttura di missione, previo contraddittorio con gli interessati e a seconda della gravità della condotta, mediante:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall'iscrizione nel Registro fino a un anno;
d) cancellazione dal Registro.
2. La violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico è punita con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione o nei successivi aggiornamenti, la falsità delle informazioni contenute nella relazione annuale o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
4. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dalla Struttura di missione al termine di un procedimento in cui siano garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti.
5. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet della Struttura di missione e nella scheda del portatore di interessi particolari cui è stata comminata. È inoltre pubblicato per estratto entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
6. In caso di cancellazione, il portatore di interessi particolari non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima di due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
7. Le controversie relative all'applicazione dei commi precedenti sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
8. La Struttura di missione ha facoltà di rilevare le eventuali condotte illecite da parte di soggetti che non sono iscritti al Registro ma esercitano attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici. In particolare la Struttura di missione può ammonire i responsabili e, in caso di reiterazione del reato, segnalare tali condotte all'autorità giudiziaria competente.
Art. 14.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nelle ipotesi di atti urgenti o coperti da segreto di Stato, ai fini delle consultazioni di amministrazioni o enti pubblici statali e territoriali, o all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali, che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di consultazione, da esponenti sindacali e imprenditoriali.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

