• Testo DDL 639

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Atto a cui si riferisce:
S.639 Modifica all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 639
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2013

Modifica all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale

Onorevoli Senatori. -- L'immigrazione è un fenomeno di crescenti proporzioni che -- in tema di diritti e di doveri -- richiede risposte urgenti, ispirate ai princìpi di solidarietà e di convivenza civile.

Gli stranieri non devono e non possono essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per l'occupazione, ma una straordinaria risorsa per il progresso civile, culturale ed economico della nostra società. Il riconoscimento della ricchezza, certo non solo economica, che dà al nostro Paese la presenza di donne e di uomini provenienti da altri Stati, e che risiedono regolarmente in Italia, non può essere disgiunta dal riconoscimento dei diritti giuridici, civili e politici, che rappresentano la precondizione per rendere effettiva la partecipazione dei migranti nella società di accoglienza. È urgente, dunque, la necessità di definire e rafforzare politiche di cittadinanza nei confronti di chi vive, risiede, studia e lavora nel nostro Paese.

Gli immigrati regolari godono di diritti fondamentali in materia di tutela della maternità e dell'infanzia, di lavoro (anche autonomo), di accesso alle libere professioni e ai diritti previdenziali, in condizioni di parità con i cittadini italiani.

In altre materie, che riguardano fondamentali diritti individuali, il nostro Paese, invece, è tuttora ancorato a concezioni ormai anacronistiche, che non hanno giustificazione rispetto ai princìpi base di una moderna democrazia.

Una delle gravi lacune -- rispetto all'auspicato processo di integrazione nel nostro sistema politico e sociale -- consiste nel mancato riconoscimento agli stranieri, che risiedono regolarmente e stabilmente nel territorio nazionale, dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.

L'Italia, infatti, non si è adeguata alla linea di tendenza europea rispetto al diritto di voto e, quindi, alla partecipazione dello sviluppo democratico, non solo nelle consultazioni elettorali nazionali, ma neppure in quelle locali (come previsto, ad esempio, in Spagna e in Belgio).

Il presente disegno di legge, che modifica l'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è teso ad estendere il diritto di voto attivo e passivo nelle consultazioni elettorali regionali e amministrative nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie indette dagli enti locali, agli stranieri che risiedono stabilmente e regolarmente in Italia da almeno cinque anni (come peraltro previsto inizialmente dall'articolo 38, poi espunto nel corso dei lavori parlamentari, del disegno di legge governativo divenuto la legge 6 marzo 1998, n. 40), ed è complementare al disegno di legge costituzionale di modifica agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo, pure depositato dai firmatari del presente disegno di legge, al fine di sancire tale diritto a livello costituzionale.

Un'ultima, ma significativa, considerazione: l'interpretazione corrente della nostra Carta costituzionale, sancita anche dalla giurisprudenza, estende i diritti fondamentali a «tutti» e non solo ai «cittadini». Nello stesso senso, come noto, vanno numerose convenzioni internazionali ratificate dall'Italia che in particolare sanciscono il passaggio da una situazione di «tolleranza» ad un'altra caratterizzata da diritti garantiti a tutti, senza discriminazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«4-bis. Allo straniero che risiede regolarmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi delle regioni e degli enti locali, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie indette dagli enti locali».

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le procedure previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.