• Testo DDL 614

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.614 Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 614
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, Eva LONGO, FASANO, AMORUSO, LIUZZI, FAZZONE, ALICATA e MUSSOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo

Onorevoli Senatori. -- I codici del 1930 (cosiddetti Codici Rocco) -- tanto quello di diritto sostanziale quanto quello di diritto processuale -- di matrice marcatamente fascista, erano -- come è ovvio -- figli della loro epoca. Un'epoca in cui il sistema Stato era fortemente presente, a tutti i livelli della vita socioeconomica del Paese: la domanda di sicurezza da parte dei cittadini trovava pronta risposta nelle istituzioni (magistratura e Forze dell'ordine), conseguentemente il ruolo della parte civile -- necessariamente relegato alla sola fase processuale -- era del tutto marginale ed unicamente finalizzato all'ottenimento del risarcimento già in sede penale.

L'attuale codice di procedura penale (cosiddetto Codice Vassalli, del 1988), da subito e a più riprese rimaneggiato, più che una costruzione organica e sistematica della disciplina processuale penalistica risulta ormai essere un coacervo di principi e di norme spesso slegati gli uni dagli altri. Ogni modifica è stata infatti figlia di un'istanza o di un'esigenza momentanea. Finanche i suoi principi ispiratori sono stati costantemente disattesi.

Il risultato è pertanto quello di una procedura penale inadatta a tutelare gli interessi di cui viceversa dovrebbe essere portatrice.

Le istanze di giustizia dei cittadini infatti vengono quotidianamente frustrate e disattese. Dal punto di vista criminologico, ciò è dovuto al pressoché totale disinteresse per le vittime dei reati, con corrispondente -- e non sempre spiegabile -- attenzione quasi esclusiva per gli autori degli stessi, con indubbie ricadute sulla (in)giustizia «percepita».

Dal punto di vista procedurale, ciò si verifica grazie a diversi istituti, fra i quali si possono citare i cosiddetti riti deflattivi del dibattimento -- applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento) e rito abbreviato -- ed i limitatissimi poteri -- o meglio «facoltà» -- attribuite alla persona offesa.

Tanto è vero che la persona offesa è totalmente dimenticata in fase di indagini, si ricordi infatti che essa ha solo la possibilità di presentare memorie ed indicare elementi di prova (ex articolo 90 del codice di procedura penale), ma non ha un certo ed autonomo diritto di accesso agli atti in questa fase: viene infatti da chiedersi quanto possa essere effettiva ed utile tale facoltà, a fronte di un'evidente lacuna legislativa con indubbie ricadute sul piano fattuale, determinanti un'inevitabile ignoranza sullo stato delle indagini. Ad ulteriore conferma di quanto testé accennato, si ricordi che la persona offesa non ha nemmeno il diritto di ricevere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex articolo 415-bis codice di procedura penale), discrimen assoluto fra cognizione piena e non delle attività svolte dal pubblico ministero.

Non solo. Se essa non ha espressamente chiesto -- nella denuncia o nella querela -- di essere avvisata della richiesta di archiviazione, ex articolo 408 del codice di procedura penale, non ne avrà alcuna notizia e dunque non avrà alcuna possibilità di interloquire in merito.

Quando poi -- finalmente e, a volte, dolorosamente -- si arriva alla fase processuale, si esordisce affermando che la persona offesa che si sia costituita parte civile è parte eventuale. Il processo quindi si può tranquillamente trattare -- nonostante la sua regolare costituzione -- anche in mancanza del suo difensore, con indubbia disparità di trattamento rispetto all'avvocato della difesa, la cui assenza è viceversa in grado di paralizzare l'intero processo (circostanza rispetto alla quale l'imputato è tutt'affatto indifferente, non fosse altro che in non pochi casi tali assenze consentono all'imputato di beneficiare della prescrizione).

Alla luce di tali poche riflessioni emerge con evidenza l'opportunità di una rivisitazione organica della materia, che sia più vicina al concetto di giustizia sostanziale e meglio risponda alle istanze di protezione e tutela richieste a gran voce dai cittadini, in primis quelli che non commettono i reati, ma incolpevolmente li subiscono.

Ecco allora l’esigenza di rendere la persona offesa parte necessaria del procedimento. Tale modifica radicale importerebbe come corollario il fatto che la persona offesa partecipa di diritto fin dalle prime investigazioni -- e non già e non solo in fase processuale -- a tutto il procedimento che la vede incolpevolmente coinvolta, salvo che la medesima -- con dichiarazione resa personalmente all'autorità giudiziaria (e non alla polizia giudiziaria) o a mezzo del proprio procuratore speciale dichiari, prima dell'inizio dell'udienza preliminare o prima della prima udienza dibattimentale, quando si tratta di reati a citazione diretta, di non voler partecipare, senza che questo importi rinuncia al diritto al risarcimento in sede civile.

La persona offesa che non abbia dichiarato di rinunciare al processo avrà gli stessi diritti dell'imputato, e dunque avrà piena facoltà di svolgere indagini difensive, di chiedere al giudice delle indagini preliminari che si proceda con incidente probatorio, nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale; di ricevere sempre l'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonché l'avviso della richiesta di proroga del termine per lo svolgimento delle indagini preliminari; avrà il diritto di ricevere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis del codice di procedura penale, a pena di nullità degli atti successivamente compiuti; avrà un autonomo diritto di impugnazione della sentenza, negli stessi casi e limiti del pubblico ministero.

La persona offesa è domiciliata ex lege presso il proprio difensore di fiducia.

L'imputato -- che si giova di nullità delle notifiche, spesso causate dall'imputato stesso, attraverso il continuo mutamento del domicilio dichiarato o eletto -- sarà ex lege domiciliato presso il difensore, d'ufficio o di fiducia. Al difensore -- ai limitati fini del rintraccio del proprio assistito -- sarà attribuita la facoltà di valersi direttamente della polizia giudiziaria.

Lo scopo ultimo di questo disegno di legge è la partecipazione piena ed attiva al processo della persona offesa, la quale deve avere la possibilità di interloquire in tutte le fasi procedurali, ivi comprese quelle investigative e quelle esecutive, senza che tuttavia tali ulteriori oneri per l'ente Stato importino nuove lungaggini e ritardi nella definizione dei processi.

Una maggiore e più completa partecipazione della persona offesa al procedimento riguardante la responsabilità di chi l'ha -- suo malgrado -- coinvolta in una vicenda drammatica è probabilmente uno dei modi migliori per fornire alle vittime un inizio di giustizia sostanziale. Solo la piena partecipazione può infatti portare alla piena consapevolezza degli accadimenti e ad una maggiore responsabilizzazione delle parti coinvolte.

Dallo scambio di informazioni dei partecipanti non può che derivarne un arricchimento di tutti ed una maggiore completezza nella verificazione della verità processuale come verità storicamente accaduta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale, l'alinea è sostituito dal seguente: «1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale le parole: «alla persona sottoposta alle indagini e al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta alle indagini, al difensore e alla persona offesa dal reato».