Testo DDL 612
Atto a cui si riferisce:
S.612 Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013
Modifiche allarticolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e allarticolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità
Onorevoli Senatori. -- Il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, delle legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che ha abrogato gli articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, e relativa sospensione, alle cariche elettive regionali, ha previsto l'istituto giuridico della sospensione e della decadenza di diritto per i soggetti che:
a) hanno riportato una condanna non definitiva: per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli sopra indicati; per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
b) con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
c) nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (associazione di tipo mafiose anche straniere, contraffazione, tratta di persone, sequestro di persone).
Si tratta di particolari fattispecie criminose, la cui pericolosità ha indotto il legislatore a comprimere il diritto di elettorato passivo in capo ai soggetti condannati in via definitiva, ovvero a procedere alla sospensione o alla decadenza del loro incarico nel caso di condanne non ancora definitive, al fine di proteggere l'integrità, la trasparenza e l'efficienza dei pubblici uffici da condotte illecite poste in essere da soggetti interni all'amministrazione stessa.
Oltre ai reati contro la pubblica amministrazione ed al delitto di associazione di stampo mafioso, tuttavia, sussistono ulteriori figure delittuose di analoga gravità e pericolosità sociali, nei confronti delle quali non è prevista alcuna sanzione per gli amministratori locali.
Si fa riferimento, in particolare, ai reati contro la persona, che hanno come vittime i minori, quali la violenza sessuale sui minori, la prostituzione e la pornografia minorile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, disciplinati dagli articoli 600-bis e seguenti del codice penale e dall'articolo 609-quater del medesimo codice.
I suddetti reati, pur non presentando una diretta connessione con l'attività amministrativa e con l'interesse pubblico strettamente inteso, assumono comunque un notevole disvalore sociale agli occhi dell'opinione pubblica, in quanto la loro gravità ridimensiona la percezione di affidabilità del cittadino nei riguardi dell'amministratore pubblico.
Si tratta dei delitti che, più comunemente vengono ascritti alla categoria dei «reati di pedofilia», nei confronti dei quali il legislatore ha previsto una disciplina ad hoc, attraverso la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, che ha aggiunto al codice penale i nuovi reati di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater) e di corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies) e la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che ha introdotto nel nostro codice penale i nuovi reati di prostituzione minorile (articolo 600-bis), di pornografia minorile (articolo 600-ter), detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater) e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies).
Il presente disegno di legge, già presentato nella scorsa legislatura, si pone l'obiettivo di estendere la portata dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012, sopra richiamato, anche alle suddette fattispecie delittuose prevedendo, nelle ipotesi di condanna non definitiva, la sospensione e la decadenza di diritto dalle cariche pubbliche in questione.
Per quanto concerne gli incarichi pubblici di consigliere regionale, di assessore regionale e di presidente della giunta regionale, la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, prevedeva il medesimo istituto della sospensione dalle cariche di consigliere regionale, di presidente della giunta regionale e di assessore regionale per coloro i quali avessero ricevuto una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 314 (peculato) e seguenti del codice penale, ovvero per il reato di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e per i reati connessi. Tale normativa è stata successivamente abrogata dal TUEL, ma è rimasta in vigore per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e i consiglieri regionali. Anche in tale caso, la normativa non contempla le ipotesi in cui tali soggetti siano oggetto di una sentenza penale di condanna, non definitiva, per un reato attinente alla sfera della pedofilia. Il presente disegno di legge interviene anche, su quest'ultimo aspetto, novellando la lettera a) del comma 4-bis dell'articolo 15 della citata legge n. 55 del 1990, prevedendo un parallelismo tra la disciplina sanzionatoria applicata agli amministratori locali e quella relativa ai consiglieri regionali e ai componenti degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 15, comma 4-bis, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: «e 320 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «, 320, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-quater del codice penale».
Art. 2.
1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-quater del codice penale».