• Testo DDL 607

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.607 Istituzione del servizio di emergenza e primo intervento sui treni a lunga percorrenza o a lunga durata di percorrenza


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 607
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, Eva LONGO, FASANO, AMORUSO, LIUZZI, FAZZONE, ALICATA e MUSSOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Istituzione del servizio di emergenza e primo intervento sui treni
a lunga percorrenza o a lunga durata di percorrenza

Onorevoli Senatori. -- A nessuno sfugge l'importanza della rapidità di un intervento terapeutico in diverse situazioni di patologia acuta che come tali insorgono all'improvviso e che possono condurre in breve tempo all'exitus.

Pertanto, lo stesso Servizio sanitario nazionale si è sempre preoccupato, talvolta non riuscendo a realizzarlo, di creare un servizio di emergenza operante su tutto il territorio nazionale.

In situazioni particolari come quelle dei treni a lunga percorrenza, l'urgenza dell'intervento terapeutico è allo stato attuale molto lontana dall'essere realizzata per la impossibilità di procedere alle necessità improvvise che nel corso del viaggio possono imprevedibilmente emergere a carico degli utenti.

Infatti, a molti di noi è capitato di dover essere interpellati dal personale delle Ferrovie dello Stato per sapere se nelle carrozze fosse presente un medico perché occorreva soccorrere un viaggiatore colpito da accidenti acuti come un coma diabetico o una patologia acuta di tipo cerebro-vascolare o cardiovascolare. Allo stesso modo abbiamo dovuto assistere all'affannosa richiesta di assistenza urgente di un viaggiatore infortunatosi per patologia chirurgica ed emorragico durante il percorso del convoglio.

Si evidenzia, per quanto detto, l'estrema necessità di installare, sui treni a lunga percorrenza al di sopra dei 300 chilometri, o di lunga durata del percorso al di sopra delle quattro ore, un servizio medico ed infermieristico dotato dei presìdi terapeutici che configurino la possibilità del primo intervento.

L'assistenza sanitaria, già presente sulle navi passeggeri, ed in particolar modo nel servizio traghetti, e su quasi tutte le linee aeree, pone il viaggiatore in una situazione di tranquillità ed assicura le prime cure, talvolta in grado di poter scongiurare ulteriori peggioramenti e, in qualche caso la morte di un passeggero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Ente Ferrovie dello Stato Spa predispone servizi di pronto intervento su tutti i convogli viaggiatori che abbiano percorrenza superiore a 300 chilometri o con percorsi di durata superiore alle quattro ore.

Art. 2.

1. Il personale da adibire ai servizi di cui all'articolo l è costituito da due unità operative per turno, un medico specialista in cardiologia, o in anestesia e rianimazione, o in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e da un infermiere professionale.

Art. 3.

1. Su ogni convoglio è individuato ed attrezzato un apposito ambulatorio che abbia a disposizione tutti i presìdi terapeutici necessari all'urgenza, come stabilito dal Ministero della salute.

Art. 4.

1. Il personale da adibire ai servizi di cui all'articolo 1 è assunto in seguito a concorso per titoli ed esami.