• Testo DDL 604

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Atto a cui si riferisce:
S.604 Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 604
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori GIOVANARDI e COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana

Onorevoli Senatori. -- L'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, prevede già che nel nostro ordinamento abbia un particolare rilievo il fatto di essere nati nel territorio della Repubblica (il cosiddetto ius soli).

La norma stabilisce infatti che, con decreto, il Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno può concedere la cittadinanza allo straniero, nato nel territorio della Repubblica, che da almeno tre anni risiede legalmente in Italia.

Analogo trattamento può essere riservato allo straniero se ha padre o madre o ascendenti di secondo grado che erano italiani per nascita (ius sanguinis).

Al di fuori di queste due fattispecie e da altre speciali previste dalla legge, per ottenere la cittadinanza italiana si deve essere residenti nel nostro paese per almeno dieci anni.

Appare pertanto ragionevole che tra i sostenitori dell'applicazione dello ius soli, con la concessione automatica della cittadinanza a tutti coloro che nascono in Italia e coloro che vogliono il mantenimento della legge attuale che la vincola al compimento del diciottesimo anno di età o a quando ai genitori viene rilasciata la cittadinanza italiana, si scelga una strada che non si presti ad abusi e nel contetnpo venga incontro alle aspettative di chi nasce e vive nel nostro paese.

Con questo disegno di legge si propone pertanto che il figlio nato da cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea, con uno dei genitori legalmente dimorante da almeno un anno in Italia, se dopo la nascita risiede legalmente in Italia possa ottenere la cittadinanza italiana nel momento in cui viene iscritto al primo anno della scuola dell'obbligo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chi nasce nel territorio nella Repubblica italiana da genitori cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea, dei quali, almeno uno sia residente legalmente da un anno in Italia, se dopo la nascita risiede legalmente in Italia, può ottenere la cittadinanza italiana a partire dalla data di iscrizione al primo anno della scuola dell'obbligo.