Relazione 589-A
Atto a cui si riferisce:
S.589 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza Generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatori Russo e Gibiino
(3ª - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
(8ª - LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
Comunicato alla Presidenza il 3 luglio 2013
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro della salute
con il Ministro per gli affari europei
e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2013
PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Palermo)
sul disegno di legge
11 giugno 2013
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
su emendamenti
25 giugno 2013
La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Albertini)
sul disegno di legge e sui relativi emendamenti
19 giugno 2013
La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo su testo ed emendamenti.
PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Santini)
sul disegno di legge
18 giugno 2013
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
su emendamento
27 giugno 2013
La Commissione, esaminato lemendamento 4.1 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
Diniziativa del Governo | Testo proposto dalle Commissioni riunite |
Capo I | Capo I |
RATIFICA ED ESECUZIONE | RATIFICA ED ESECUZIONE |
Art. 1. | Art. 1. |
(Autorizzazione alla ratifica) | (Autorizzazione alla ratifica) |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convezione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL. | Identico |
Art. 2. | Art. 2. |
(Ordine di esecuzione) | (Ordine di esecuzione) |
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII della Convenzione stessa. | Identico |
Capo II | Capo II |
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO | DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO |
Art. 3. | Art. 3. |
(Modifiche al codice della navigazione) | (Modifiche al codice della navigazione) |
1. L'articolo 368 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 368. - (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). -- Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali». | Identico |
2. L'articolo 1091 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 1091. - (Diserzione). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro». | |
3. L'articolo 1094 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 1094. - (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). -- Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo». | |
Art. 4. | Soppresso |
(Modifiche in materia di legge regolatrice del contratto di arruolamento) | |
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: «legge scelta dalle parti» sono sostituite dalle seguenti: «legge regolatrice del contratto di arruolamento». | |
Art. 5. | Art. 4. |
(Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro) | (Modifiche in materia di età minima per l'ammissione al lavoro) |
1. All'articolo 119, primo comma, del codice della navigazione, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici anni». | Identico |
2. Nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, le parole: «15 anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 anni». | |
Art. 6. | Art. 5. |
(Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo) | (Modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo) |
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validità di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW 78/95 -- Seafarers training, certification and watchkeeping Code. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validità del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi». | Identico |
2. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e che trasportano più di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria. | |
Art. 7. | Art. 6. |
(Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045) | (Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045) |
1. L'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è abrogato. | Identico |
Art. 8. | Art. 7. |
(Copertura finanziaria) | (Copertura finanziaria) |
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo XIII della Convenzione di cui allarticolo 1, valutati in euro 1.480 per l'anno 2013 e in euro 2.960 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | Identico |
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al citato articolo XIII della Convenzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. | |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. | |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |