• Relazione 587-A

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Atto a cui si riferisce:
S.587 [Legge di delegazione europea 2013] Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 587–A

Relazione Orale

Relatore Tarquinio

TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 28 giugno 2013

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -- Legge di delegazione europea 2013

presentato dal Ministro per gli affari europei
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro dell’interno
con il Ministro dell’economia e delle finanze
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
con il Ministro della giustizia
con il Ministro della difesa
e con il Ministro per gli affari regionali il turismo e lo sport

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2013

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Della Vedova)

19 giugno 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

premesso che:

il disegno di legge di delegazione all’esame rappresenta la prima attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha riformato la legge comunitaria, tradizionale strumento di attuazione della normativa dell’Unione europea, attraverso il suo sdoppiamento in due diversi strumenti legislativi, la legge di delegazione europea e la legge europea;

da tale innovazione deriva un sensibile risparmio dei tempi di recepimento delle direttive comunitarie;

tenuto conto che il disegno di legge all’esame prevede il conferimento di deleghe al Governo per l’attuazione di direttive europee presenti nei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, non giunti ad approvazione;

osservato che d’interesse della Commissione appaiono le seguenti direttive indicate nell’allegato B di cui all’articolo 1, comma 1:

 -- direttiva 2011/51/UE, che estende il diritto all’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale;

-- direttiva 2011/98/UE, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico di soggiorno di lavoro per i cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano nel territorio di uno Stato membro;

-- direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo;

-- direttiva 2013/1/UE, che apporta modifiche alle regole relative al diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini,

si esprime in senso favorevole,

osservando come sia opportunamente previsto uno specifico criterio di delega per il recepimento della citata direttiva 2011/51/UE, di cui all’articolo 4 del disegno di legge, con il quale si prevede la revoca -- che la direttiva configura come facoltativa per gli Stati membri -- dello status di soggiornante di lungo periodo, qualora vi sia stata revoca o cessazione della protezione internazionale.

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Cirinnà)

19 giugno 2013

La Commissione, preso atto che per la prima volta il Parlamento è chiamato ad esaminare il disegno di legge per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea -- legge di delegazione europea 2013, nonché quello recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -- legge europea 2013 -- secondo le nuove procedure previste dalla legge n. 234 del 2012;

preso altresì atto del fatto che l’approvazione dei suddetti documenti riveste particolare importanza alla luce della mancata approvazione delle due leggi comunitarie per il 2011 e per il 2012, e dei conseguenti ritardi dell’Italia nell’esecuzione dei suoi obblighi di componente dell’Unione;

premesso che per il nostro Paese è assolutamente necessario uscire dalle procedure di infrazione e, ovviamente, evitare di incorrere in nuove sanzioni;

premesso infine che quest’anno risulta presentata in ritardo la relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, sulla quale la Commissione renderà parere successivamente;

considerato:

che l’articolo 1 del disegno di legge n. 587 reca la delega al Governo per il recepimento di direttive europee e di attuazione di altri atti dell’Unione europea, numerose delle quali recano importanti innovazioni nel campo del diritto civile e di quello penale, sulla cui attuazione l’Italia ha già maturato gravi ritardi;

considerato altresì:

che l’articolo 2 reca una delega al Governo in materia di disciplina sanzionatoria degli atti normativi dell’Unione europea, il cui esercizio appare necessario al fine di dare effettività nell’ordinamento nazionale ai predetti atti normativi;

esprime per quanto di competenza una relazione favorevole con la seguente osservazione:

si segnala l’opportunità che la Commissione di merito inserisca dopo l’articolo 9 una norma che formuli criteri direttivi di delega che consentano un tempestivo e completo adempimento della direttiva 2010/63/UE in materia di divieto della sperimentazione animale, corredandoli con un quadro sanzionatorio che sia, come previsto dalla direttiva stessa, appropriato, proporzionato e dissuasivo, in mancanza del quale, come recenti casi di cronaca relativi a prodotti medicali messi in commercio in seguito ad irregolari procedure effettuate su animali hanno dimostrato, l’attuazione della direttiva stessa è destinata a rimanere senza effetto;

in particolare si suggerisce di stabilire le sanzioni della reclusione non inferiore nel massimo a diciotto mesi e della multa da euro 1.000 a euro 3.000 per ciascun animale, utilizzato, in caso di violazioni relative al numero degli animali utilizzati o alle condizioni di stabulazione degli stessi, e che per le violazioni relative al benessere animale ovvero per il maltrattamento e l’uccisione non necessaria di animali allevati, forniti o utilizzati per fini sperimentali, sia esplicitamente chiarito che esse integrano le fattispecie di reato previste dal titolo IX-bis del codice penale, e siano previste sanzioni accessorie, quali la sospensione delle autorizzazioni ad effettuare esperimenti su animali per un minimo di sei mesi e, in caso di reiterazioni delle violazioni, la revoca delle autorizzazioni stesse.

Specifiche sanzioni accessorie, fino alla radiazione dall’albo professionale, dovrebbero essere previste per i medici veterinari responsabili del controllo.

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: Amoruso)

6 giugno 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula per quanto di competenza una relazione favorevole con la seguente osservazione:

si auspica che nel decreto legislativo di cui all’articolo 8, comma 1, venga mantenuta la previsione secondo cui il Comitato consultivo interministeriale deputato ad esprimere parere sul rilascio delle autorizzazioni all’esportazione di beni duali sia presieduto dal Ministero degli affari esteri.

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Albertini)

4 giugno 2013

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013;

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Del Barba)

19 giugno 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, sulla base dei seguenti presupposti:

che, quanto all’articolo 1, comma 4, l’utilizzo del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 per la copertura di spese non previste dalla legislazione vigente, e comunque nei soli limiti delle necessità connesse all’attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, abbia carattere eccezionale e riguardi in ogni caso un numero limitato di direttive tra quelle oggetto di recepimento;

che, rispetto all’articolo 3, comma 1, lettera d), si possa provvedere al potenziamento dell’attività ispettiva con le risorse previste a legislazione vigente;

che, quanto all’articolo 6, esso consenta l’abrogazione di norme non più applicate in ragione della loro incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e che pertanto non vi siano effetti negativi sulle entrate;

che, rispetto all’articolo 9, i possibili maggiori costi gravanti sulla Banca d’Italia e sulla CONSOB possano essere integralmente finanziati a carico dei soggetti vigilati tramite le rispettive contribuzioni;

che il recepimento della direttiva 2011/95/UE non comporti un ampliamento della platea degli aventi diritto allo status di rifugiato, e che gli eventuali maggiori costi derivanti dall’adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva saranno oggetto di puntuale individuazione nell’ambito dello schema di decreto legislativo di recepimento;

che, quanto alla direttiva 2011/99/UE, l’applicazione del criterio di riparto delle spese tra Stato di emissione dell’ordine di protezione e Stato di esecuzione, previsto dalla direttiva medesima, non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

che, rispetto alla direttiva 2012/18/UE, l’attività ispettiva ordinaria sarà finanziata a carico dei gestori degli impianti, mentre quella di tipo straordinario potrà essere svolta a risorse invariate;

che, quanto alla direttiva 2012/34/UE, l’obbligo di garantire l’equilibrio finanziario del gestore dell’infrastruttura ferroviaria (articolo 8, comma 4) non si possa tradurre in un aggravio per l’Erario.

La relazione è resa, altresì, con la seguente osservazione: quanto alla direttiva 2012/52/UE, essendovi la necessità di garantire la neutralità finanziaria del riconoscimento delle ricette mediche in ambito europeo rispetto agli obblighi di rimborso del costo dei medicinali a carico del Sistema sanitario nazionale, appare indispensabile che l’invarianza degli oneri venga confermata da parte della competente Amministrazione prima della conclusione dell’iter del provvedimento presso questo ramo del Parlamento.

su emendamenti

(Estensore: Lai)

26 giugno 2013

La Commissione esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1, 3.0.5, 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all’apposizione di una clausola di invarianza finanziaria sugli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4. Il parere è di contrarietà semplice sulle proposte 3.0.1 (limitatamente al comma 1, lettera e)), 4.1, 4.0.1 e 4.0.2.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8, mentre resta sospeso sulle proposte emendative all’articolo 9.

su ulteriori emendamenti

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti all’articolo 9 del provvedimento in esame, esprime, per quanto concerne l’emendamento 9.0.11, un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso «Articolo 9-bis», comma 1, lettera a), mentre formula un parere di semplice contrarietà limitatamente alla lettera d); sulle restanti parti dell’emendamento, il parere è di nulla osta.

Sull’emendamento 9.0.5, il parere è di semplice contrarietà sul capoverso «Articolo 9-bis», comma 1, lettere da a) a g), nonché sulla lettera u), mentre il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle lettere da h) a t).

Sull’emendamento 9.0.1, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso «Articolo 9-bis», comma 1, lettere i), p), q) ed r); il parere è di nulla osta sulle parti restanti dell’emendamento.

Sull’emendamento 9.0.2, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso «Articolo 9-bis», comma 1, lettera a), mentre è di semplice contrarietà limitatamente alla lettera g); sulle parti restanti dell’emendamento il parere è di nulla osta.

Sull’emendamento 9.0.3, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul capoverso «Articolo 9-bis», comma 1, lettere a), i), p) ed s), mentre è di semplice contrarietà sulle lettere q) e bb); il parere è altresì contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul capoverso «Articolo 9-ter». Sulle restanti parti dell’emendamento, il parere è di nulla osta.

Sull’emendamento 9.0.4, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso «Articolo 9-bis», comma 1, lettere a), i), p) ed s), mentre è di semplice contrarietà sulle lettere q) e bb); sulla restante parte dell’emendamento, il parere è di nulla osta.

Sull’emendamento 9.0.10, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso «Articolo 9-bis», comma 1, lettere i), m), q) ed s), mentre è di semplice contrarietà sulla lettera l). Sulle restanti parti dell’emendamento, il parere è di nulla osta.

Altresì, il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Carraro)

13 giugno 2013

La Commissione, esaminato, per la parti di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all’articolo 6 si suggerisce alla Commissione di merito di valutare l’opportunità di introdurre il regime opzionale del gruppo dell’IVA previsto dall’articolo 11 della direttiva n. 112 del 2006, in modo da uniformare la disciplina e superare lo svantaggio competitivo delle imprese nazionali;

per quanto riguarda invece il diritto alla detrazione dell’IVA, la Commissione suggerisce di valutare l’opportunità di garantire un più agevole accesso al regime di detrazione pro rata per meglio adeguarlo ai princìpi dell’Unione europea, apportando le opportune modifiche all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Inoltre, relativamente al citato articolo 6:

si suggerisce di prevedere l’opportunità che tramite l’esercizio della delega legislativa sia inserito un criterio di gradualità temporale nell’adeguamento delle aliquote ridotte relative a talune fattispecie di prestazioni di servizi a finalità sociale e socio-assistenziale che rivestono finalità di interesse pubblico anche in considerazione della serie di eccezioni, esoneri ed esenzioni di cui alla direttiva 2006/112/CE e al Capo VIII del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 del Consiglio;

si suggerisce inoltre di prevedere l’opportunità che siano adeguatamente rafforzate le misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, al fine di favorire una maggiore adesione spontanea alle obbligazioni tributarie, nonché a rendere maggiormente efficaci gli obblighi informativi in capo ai soggetti interessati, nella prospettiva di maggiore incisività nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale nel delicato comparto dell’imposta sul valore aggiunto anche in relazione alle operazioni transfrontaliere, nonché, sempre in riferimento all’IVA, con particolare attenzione alle indicazioni emerse nel piano di azione nel settore dell’acciaio predisposto dal Commissario europeo Tajani.

Relativamente all’articolo 9:

si valuti l’opportunità di prevedere che, in sede di adeguamento alla direttiva 2011/61/UE, siano modificate, integrate e rafforzate le disposizioni del testo unico della finanza (TUF) finalizzate alla vigilanza sulle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi, anche esteri, operanti in Italia, allo scopo di salvaguardare la fiducia nel sistema finanziario e di garantire la tutela degli investitori;

si valuti inoltre l’opportunità di prevedere il rafforzamento delle misure poste a garanzia degli investitori, con particolare riguardo alla commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi.

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Liuzzi)

12 giugno 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, tenuto conto che:

esso, unitamente alla legge europea (atto Senato n. 588), ha sostituito la legge comunitaria, in virtù della legge n. 234 del 2012, con l’intento di ridurre i tempi di recepimento della normativa europea;

a tal fine, la legge di delegazione europea contiene solo disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte all’attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell’ordinamento nazionale, nonché altre disposizioni di delega per modificare o abrogare disposizioni statali vigenti al fine di adeguare l’ordinamento interno a quello europeo;

si tratta dunque della prima applicazione di tale novità legislativa;

il disegno di legge è stato presentato dal Governo Monti il 2 maggio 2013;

di norma a tali disegni di legge sono abbinate la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea e la Relazione consuntiva, ma attualmente è stata presentata solo la Relazione programmatica 2013 (DOC. LXXXVII-bis, n. 1) mentre il Governo non ha ancora presentato la Relazione consuntiva 2012;

nel provvedimento sono confluite anche tutte le disposizioni di delega già contenute nei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, il cui iter parlamentare non si è concluso alla scadenza della XVI legislatura;

nessuna delle direttive inserite nel disegno di legge impatta peraltro sugli ambiti di competenza della Commissione;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Floris)

18 giugno 2013

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge, formula una relazione favorevole, osservando che, in sede di recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture, occorrerà tenere in debita considerazione la situazione di grave crisi in cui versa il settore dell’autotrasporto e adottare tutte le misure necessarie ad evitare l’aggravamento della suddetta crisi e l’ulteriore perdita di competitività del sistema Paese.

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Ruvolo)

11 giugno 2013

La Commissione, esaminato, il disegno di legge, per le parti di competenza,

premesso che:

l’articolo 7 delega il Governo ad attuare la normativa dell’Unione europea relativa all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nell’Unione europea, nell’ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname;

i criteri da osservare nell’esercizio della delega, oltre quelli generali di cui all’articolo 1, sono elencati dalle lettere dell’articolo in oggetto, tra le quali si evidenziano l’individuazione di una o più autorità nazionali designate, la determinazione di sanzioni dissuasive, l’istituzione di un registro obbligatorio degli operatori, il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria, la determinazione di una tariffa sull’importazione del legname proveniente dai Paesi in convenzione a copertura delle spese per i controlli;

osservato che:

una rapida attuazione risulta opportuna per non interrompere gli scambi commerciali tra l’Italia e i Paesi produttori; la normativa europea prevede imfatti procedure di accertamento della legittimità delle importazioni e sanzioni legate al commercio illegale di legno e responsabili finali dell’attuazione sono gli Stati membri e in particolare le autorità nazionali competenti;

ritenuto che:

i criteri direttivi debbano essere meglio specificati quanto all’individuazione delle autorità nazionali competenti e delle relative procedure amministrative, in previsione della designazione in Italia, quale autorità competente, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si avvale del Corpo forestale dello Stato per l’effettuazione dei controlli prescritti;

stante l’istituzione di un registro degli operatori, le modalità di inclusione debbano essere le più agevoli e rapide;

debba essere assicurato il più celere accesso alle informazioni e agli atti da parte dei soggetti interessati;

formula relazione favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di un’analisi complessiva degli oneri amministrativi e burocratici che gravano sull’attività produttiva agricola in generale e segnatamente in relazione all’articolo 7 del disegno di legge in materia di commercio di legname e di prodotti da esso derivati.

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Fissore)

25 giugno 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Sacconi)

12 giugno 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che il provvedimento in esame reca le discipline di delega legislativa per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea;

osservato che la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, permette di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno per tali lavoratori, nonché di coadiuvare gli Stati membri nell’attività di controllo della regolarità del permesso di soggiorno e lavorativo;

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: Bianconi)

5 giugno 2013

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge,

considerato, in particolare, che l’Allegato B del disegno di legge in esame, tra le altre direttive, presenta la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, senza la previsione di specifici princìpi e criteri direttivi di delega da osservare all’atto del recepimento della medesima;

considerato che il mancato recepimento entro il termine del 10 novembre 2012, ha indotto la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione «per la mancata adozione delle misure di attuazione che garantiscono l’esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali a fini scientifici»;

al fine di consentire l’archiviazione della predetta procedura d’infrazione, tramite una rapida e puntuale attuazione delle norme di cui trattasi in un’ottica comunitaria armonizzata;

approva una relazione favorevole con le seguenti condizioni:

la Commissione di merito valuti la necessità di inserire dopo l’articolo 9 del disegno di legge in titolo l’articolo 9-bis per prevedere i seguenti criteri direttivi di delega che tengono conto degli aspetti innovativi introdotti dalla direttiva 2010/63/UE, allo scopo di consentire un tempestivo e completo adempimento della medesima:

 a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

 b) orientare la ricerca all’impiego di metodi alternativi;

 c) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all’animale;

 d) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo;

e con le seguenti osservazioni:

1. Con riferimento alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera si ribadisce quanto osservato in occasione dell’esame in fase ascendente della suddetta direttiva (Doc. XVIII, n. 15 della XVI legislatura), invitando il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi comunitarie affinché:

sia adeguatamente ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi Paesi sull’entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti;

sia valutata la possibilità di adottare provvedimenti che prevedano accordi internazionali sui sistemi di remunerazione e procedure contabili snelle.

2. Con riferimento alla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, occorre prevedere il coinvolgimento anche dei farmacisti -- e non solo dei medici di base e degli operatori sanitari -- nella parte in cui si stabilisce che gli Stati membri siano responsabili della messa in atto di un sistema di controlli che impedisca l’introduzione in commercio di sostanze medicinali di dubbia origine, consentendo il ritiro di tali sostanze qualora esse abbiano raggiunto il consumatore finale.

Si invita la 14ª Commissione a prendere in considerazione il lavoro che sul tema è stato prodotto dalla Commissione igiene e sanità nella precedente legislatura in occasione dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell’e-commerce farmaceutico.

3. Si raccomanda un’attenzione più puntuale sulle politiche degli stili di vita volti a contenere patologie riconosciute in ambito sanitario.

RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Dalla Zuanna)

12 giugno 2013

La Commissione esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, ravvisata la necessità di raccomandare l’opportuno raccordo tra l’attuazione delle direttive sulla prestazione energetica degli edifici e le disposizioni sull’efficienza energetica recate dal decreto-legge n. 63 del 2013,

approva una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

si fa preliminarmente presente che la direttiva 2010/31/UE provvede alla rifusione della direttiva 2002/91/CE con il regolamento CE n. 1137/2008, facendo salvi gli obblighi degli Stati membri per ciò che concerne i termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della citata direttiva 2002/91/CE.

nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, si ritiene opportuno prevedere, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche criteri e princìpi ulteriori, introducendo disposizioni che considerino la presenza di quegli impianti tecnologici che contribuiscono a definire il rendimento energetico degli edifici (sistemi di misurazione intelligente e sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico) tenendone adeguatamente conto per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in conformità all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della citata direttiva 2010/31/UE;

nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, si suggerisce di stabilire un criterio di delega specifico che attribuisca all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) il compito di adottare uno o più provvedimenti volti a rivedere l’attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi, introducendo tariffe più aderenti al costo del servizio. In tal modo si favorirà l’efficienza energetica, si contribuirà a ridurre l’inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione di tecnologie elettriche come le batterie a ricarica elettrica. Inoltre, questa revisione delle tariffe potrà eliminare l’attuale penalizzazione per le famiglie numerose;

nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, si ritiene opportuno prevedere, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche criteri e princìpi ulteriori, introducendo disposizioni che considerino la formazione di personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l’osservanza e l’applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto di metodi alternativi e di un biostatico all’interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici; vietare l’utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE; vietare l’allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione in tutto il territorio nazionale; assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione e dell’impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente; vietare l’utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche e di esperimenti bellici, ad eccezione dell’alta formazione dei medici e dei veterinari; vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all’animale; orientare la ricerca all’impiego di metodi alternativi; definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

1. Identico.

(Si vedano tuttavia le modifiche apportate agli allegati A e B).

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Identico.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Identico.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. Identico.

Art. 2.Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Identico

Art. 3.Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

a) fermi restando quanto disposto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;

b) identica;

c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

c) identica;

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva;

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

e) identica.

Art. 4.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/36/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo status dei rifugiati e al principio di non refoulement;

b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela;

c) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura;

d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere;

e) prevedere, nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.Art. 5.
(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;

b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato per intero;

c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della citata direttiva 2003/109/CE riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore;

b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva 2011/95/UE, uniformare gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;

c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformità con il dettato della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;

d) introdurre uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Art. 5.Art. 7.
(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Identico

Art. 6.Art. 8.
(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)

1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa, elencate nell'allegato C alla presente legge, nonché dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto è conformata all'ordinamento dell'Unione europea.

1. Identico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;

a) identica;

b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, tenuto conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Identico.

Art. 7.Art. 9.
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;

a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;

b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro 1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al valore della merce dichiarato; previsione delle sanzioni penali dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010;

b) identica;

c) istituzione di un registro degli operatori, così come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, determinazione della tariffa di iscrizione al registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010;

c) identica;

d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti internet delle associazioni di categoria interessate;

e) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento;

e) identica;

f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.

f) identica.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.

2. Identico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Identico.

Art. 8.Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea;

d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010)(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una società di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonché possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva;

c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi anche al fine di garantire che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

d) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'attività di depositaria ai sensi della direttiva nonché in materia di responsabilità della depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo;

e) modificare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di introdurre gli obblighi relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate ed emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento;

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extracomunitari;

h) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi;

i) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi;

l) prevedere che, nel caso di commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali, al fine di garantire un appropriato livello di protezione dell'investitore, in conformità a quanto previsto dalla direttiva;

m) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati, anche la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento e il regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio, in modo da garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva;

o) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva e ai criteri direttivi previsti dall’articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

b) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;

c) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;

d) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;

e) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;

f) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e l'ambiente;

g) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

h) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

i) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale;

l) destinare le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera i) allo sviluppo di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose;

m) destinare annualmente, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, una quota di fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostituivi, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

2. Nell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato A

Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento);

Identico;

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);

Identico.

2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (termine di recepimento 15 marzo 2013).

Soppresso

Allegato B

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

Identico;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

Identico;

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

Identico;

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) (termine di recepimento 9 luglio 2012);

Soppresso

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

Identico;

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

Identico;

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

Identico;

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

Identico;

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1º gennaio 2013);

Identico;

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

Identico;

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

Identico;

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

Identico;

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

Identico;

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

Identico;

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

Identico;

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

Identico;

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

Identico;

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1º novembre 2013);

Identico;

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

Identico;

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

Identico;

2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

Identico;

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

Identico;

2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (senza termine di recepimento);

Soppresso

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

Identico;

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

Identico;

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

Identico;

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (senza termine di recepimento);

Identico;

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

Identico;

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

Identico;

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

Identico;

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l’articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

Identico;

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

Identico;

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

Identico;

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

Identico;

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

Identico;

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

Identico;

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

Identico;

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

Identico;

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).

Identico.

Allegato C

Allegato C

(Articolo 6, comma 1)

(Articolo 8, comma 1)

Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 74 del 19 marzo 011 (senza termine di recepimento);

Identico

Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento).