Testo DDL 577
Atto a cui si riferisce:
S.577 Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2013
Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di estensione
degli obblighi di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale
ai capi e ai tesorieri di soggetti politici rappresentati in Parlamento,
nonché ai percettori di compensi di rilevante entità e ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti
Onorevoli Senatori. -- La legge 5 luglio 1982, n. 441, introdusse norme per la trasparenza di redditi e patrimoni, tra gli altri, dei membri di Governo, dei parlamentari e di determinati pubblici dirigenti. I parlamentari adempiono regolarmente a questo obbligo: alcuni anni fa, infatti, Senato e Camera hanno iniziato, su base volontaria, la pubblicazione sul sito internet delle dichiarazioni di redditi e patrimoni.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha disposto, allarticolo 52, comma 1, lettera a), lestensione dellobbligo anche ai componenti delle giunte regionali e provinciali e ai consiglieri dei comuni con più di quindicimila abitanti, nonché ai parenti fino al secondo grado dei titolari delle varie cariche politiche e amministrative interessate.
Fino ad oggi, tali norme avevano sempre determinato la trasparenza dei redditi dei leader dei partiti politici rappresentati in Parlamento. Oggi non è più così, da quando un movimento che fa della trasparenza dei redditi degli esponenti politici uno dei punti principali della propria propaganda è entrato con numerosi rappresentanti eletti in entrambi i rami del Parlamento.
In questo disegno di legge si propongono pertanto due modifiche alla normativa vigente.
Con le lettere a) e b) dellarticolo 1 si estende lobbligo della pubblicità di redditi e patrimoni anche a capi e tesorieri di tutte i soggetti politici rappresentati in Parlamento.
Con la lettera c) si estende lobbligo di dichiarazione a tutti coloro che percepiscono compensi a carico della finanza pubblica per un ammontare complessivo pari o superiore al quello dellindennità parlamentare.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) ai capi e ai tesorieri di soggetti politici rappresentati in Parlamento, come desunti dai rispettivi statuti o, in mancanza, come individuabili nellattività politica, comunicativa e di amministrazione interna dei soggetti stessi»;
b) allarticolo 10, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti indicati nel numero 2-bis) dellarticolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per lapplicazione di tutte le precedenti disposizioni è il ramo del Parlamento nel quale il rispettivo soggetto politico è rappresentato; se il soggetto politico è rappresentato in entrambi i rami del Parlamento, è competente il Senato della Repubblica»;
c) allarticolo 12, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) a coloro che percepiscono complessivamente compensi a carico della finanza pubblica di entità pari o superiore allammontare dellindennità parlamentare erogata nellanno precedente».