• Testo DDL 554

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Atto a cui si riferisce:
S.554 Disposizioni per garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 554
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONEe SCAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2013

Disposizioni per garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare

Onorevoli Senatori. -- In questi ultimi anni si è assistito a un sensibile aumento dei prezzi al consumo nel settore agroalimentare, che ha determinato una generale confusione e forti preoccupazioni tra i cittadini.

Suddetto tema è stato oggetto di attenzione sia a livello europeo che a livello del Parlamento nazionale: la Commissione europea ha previsto con la riforma della Politica agricola comune (PAC) l'introduzione di uno strumento di stabilizzazione del reddito, e la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, all'inizio della XVI Legislatura ha condotto un'indagine conoscitiva in merito.

I prezzi di molti prodotti alimentari sono andati progressivamente aumentando a partire dal 2006, raggiungendo per la prima volta dei livelli particolarmente elevati nei primi mesi del 2008, quando, secondo i dati ISTAT, il ritmo di crescita dei prezzi del comparto si colloca di circa due punti al di sopra del tasso medio di inflazione.

La tendenza al rialzo è proseguita, tanto che nel 2011 l'aumento è arrivato a +14 per cento.

Nel 2012 si è toccato un incremento medio dei prezzi agricoli pari al 2,1 per cento.

Dall'indagine conoscitiva condotta dalla Camera dei Deputati è emersa una preoccupante tendenza: l'incremento dei prezzi di vendita dei prodotti agroalimentari ha di fatto creato una ricchezza che si è dissipata nella filiera produttiva senza arrivare al primo anello della catena, ovvero al produttore; al contempo, a causa dell'aumento dei prezzi-acquisto sopportato dalle aziende agricole, la redditività delle stesse si è ridotta drasticamente.

Gli attori che hanno subìto maggiormente gli effetti del rialzo dei prezzi sono stati quindi gli estremi della filiera produttiva.

È, quindi, assolutamente necessario intervenire per garantire una maggiore trasparenza nel mercato e per far sì che il consumatore conosca la differenza del prezzo del prodotto all'origine della filiera e al momento della sua immissione nel mercato.

Il presente disegno di legge ha infatti come obiettivo quello di garantire al consumatore la corretta informazione sulla formazione del prezzo del bene attraverso la tracciabilità dei prezzi.

A questo fine, il venditore è tenuto ad esporre sui prodotti in vendita il prezzo della merce all'origine, almeno un prezzo intermedio e il prezzo finale, in modo che il cittadino sia informato in modo corretto sulla dinamica del prezzo e possa fare le scelte più adeguate.

L'intervento legislativo consentirà di determinare con maggiore precisione l'andamento dei ricavi degli operatori commerciali appartenenti alla filiera agroalimentare, renderà il mercato più trasparente e fornirà al cittadino adeguate risposte circa la dinamica dei prezzi a tutto vantaggio sia dei consumatori sia dei produttori, evitando rincari speculativi da parte della rete commerciale.

Con il presente disegno di legge, inoltre, si eviteranno abusi relativi ai rincari dei prezzi al consumo e si attuerà un meccanismo di controllo, anche ai fini tributari, dell'intera filiera. In tale modo si renderà la dinamica dei prezzi più coerente con il mercato e si offrirà al consumatore un prodotto di cui conosce, con esattezza, il prezzo di origine della merce e il prezzo finale in modo da evitare costi eccessivi di intermediazione.

In tale ottica, quindi, sia il consumatore sia il venditore saranno garantiti in una logica di massima correttezza e trasparenza.

Il consumatore potrà orientare i propri acquisti avendo a disposizione maggiori informazioni sulla dinamica dei prezzi e potrà fare le sue scelte in modo più consapevole.

Il testo del disegno di legge si riallaccia idealmente e materialmente all'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, collegato alla manovra economica per il 2003, con cui il Governo ha fornito una prima risposta al problema dell'incremento dei prezzi dei generi di largo consumo. Tale articolo prevedeva l'istituzione di un fondo destinato alla realizzazione di iniziative per il calmieramento dei prezzi poste in essere dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Da ultimo, si incentivava la creazione di osservatori dei prezzi.

A tali previsioni l'articolato proposto aggiunge l'obbligo per il commercio al dettaglio di esporre il prezzo all'origine e i prezzi intermedi delle filiere dei beni venduti. Tale obbligo è connesso a quello già vigente in materia di esposizione, chiara e inequivoca del prezzo di vendita, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente la riforma del commercio.

Il disegno di legge prevede anche l'esposizione dei prezzi intermedi assieme alla possibilità di indicare i costi fissi aziendali ripartiti per prodotto, affinché sia chiaro che non si considera il commercio al dettaglio quale unico responsabile dell'incremento dei prezzi. L'aumento infatti va imputato a numerosi fattori, quali l'aumento dei costi di trasporto, dei prezzi intermedi di filiera e dei costi per l'esercizio dell'attività (tariffe, imposte locali, fitti e canoni).

Sotto il profilo sanzionatorio, si è prevista la medesima sanzione, già stabilita dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per le violazioni in materia di esposizione dei prezzi. La sanzione pecuniaria attualmente va da 516 euro a 3.096 euro. I proventi di tali sanzioni devono andare ai comuni per poter essere utilizzati nella realizzazione di iniziative per il calmieramento dei prezzi.

L'articolo 2 de1 suddetto disegno di legge affida alla Guardia di finanza il compito di procedere alla verifica dell'applicazione delle disposizioni e all'accertamento delle relative violazioni amministrative. In particolare, la Guardia di finanza dovrà effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media ponderata dei ricarichi praticati nel settore per la stessa tipologia di merce.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Criteri di trasparenza dei prezzial consumo)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.

4-ter. L'indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 4–bis deve essere effettuata nei modi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell'esercizio commerciale».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21, secondo comma, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Deve essere indicato il prezzo di origine di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 14, comma 4-bis, e successive modificazioni, come risulta certificato dalla fattura di vendita del produttore e che è comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse».

3. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4-bis e 4-ter, sono destinati ai comuni per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Art. 2.

(Verifiche sulla trasparenza dei prezzi)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-sexies. La Guardia di finanza verifica l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e procede all'accertamento delle relative violazioni amministrative. Provvede altresì ad effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media dei ricarichi praticati nel medesimo settore merceologico».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.