• Testo DDL 183

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.183 Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 183
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Rita GHEDINI, BROGLIA, FEDELI, GRANAIOLA, PINOTTI, SANTINI, LO GIUDICE, BERTUZZI, D'ADDA, FAVERO e SPILABOTTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto
al fenomeno delle dimissioni in bianco

Onorevoli Senatori. -- Il fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero delle dimissioni volontarie postdatate sottoscritte all'atto dell'assunzione al lavoro, è diffuso su tutto il territorio nazionale e interessa numerosi lavoratori e soprattutto lavoratrici. La richiesta delle dimissioni firmate in bianco al momento dell'avvio di un rapporto o prestazione di lavoro, allo scopo di essere utilizzate successivamente, per esempio all'inizio di una gravidanza o nel caso di una lunga malattia, rappresenta un abuso grave, lesivo della dignità e dei diritti dei lavoratori e prestatori di opera. Tale abuso da parte del datore di lavoro mette la lavoratrice o il lavoratore nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, pena la certezza dell'interruzione del rapporto di lavoro, ammantato dalla finzione della volontarietà.

Per contrastare la pratica delle dimissioni in bianco, nell'ottobre 2007, il Parlamento italiano varò la legge 17 ottobre 2007, n. 188, abrogata già nel maggio 2008 dall'allora Governo Berlusconi.

Secondo l'indagine multiscopo ISTAT su «Uso del tempo», oltre la metà delle interruzioni dell'attività lavorativa per la nascita di un figlio non è il risultato di una libera scelta da parte delle donne. Nel 2008-2009, infatti, circa 800.000 madri hanno dichiarato che nel corso della loro vita lavorativa sono state licenziate o sono state messe in condizione di doversi dimettere in occasione o a seguito di una gravidanza. Si tratta dell'8,7 per cento delle madri che lavorano o hanno lavorato in passato -- sottolinea il rapporto annuale ISTAT 2011.

Nello stesso rapporto si nota che «a fronte di una sostanziale stabilità nelle diverse generazioni della quota di madri che interrompono l'attività lavorativa per la nascita di un figlio, tra le giovani generazioni sono in crescita le interruzioni più o meno velatamente imposte dal datore di lavoro, le cosiddette "dimissioni in bianco" che quasi si sovrappongono al totale delle dimissioni. Per le donne nate tra il 1944 e il 1953, il fenomeno riguardava meno della metà delle interruzioni per nascita di un figlio. La situazione appare particolarmente critica nel Mezzogiorno, dove pressoché la totalità delle interruzioni legate alla nascita di un figlio può ricondursi alle dimissioni forzate».

Nel 2012, dopo il cambio di Governo e a seguito di una forte campagna di mobilitazione per il ripristino della legge n. 188 del 2007, nella legge di riforma del mercato del lavoro è stata introdotta una nuova disciplina del contrasto alle dimissioni in bianco. La legge 28 giugno 2012, n. 92, infatti, all'articolo 4, commi da 16 a 23, ha reintrodotto nell'ordinamento il tema dell'abuso delle dimissioni in bianco, definendo procedure di contrasto e cercando di garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'intento risolutorio.

La disposizione summenzionata si applica però solo ai rapporti di lavoro subordinato, lasciando fuori i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi, derivanti dalla partecipazione agli utili, sono qualificati come redditi di lavoro autonomo e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Il presente disegno di legge colma questa ingiusta disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori e lavoratrici non legati dal vincolo della subordinazione, rendendo effettiva la tutela di tutte le lavoratrici, i lavoratori, prestatrici e prestatori d'opera, dalla pratica illecita delle dimissioni o risoluzioni postdatate sottoscritte all'avvio della prestazione lavorativa, assicurando pari garanzie indipendentemente dal vincolo di subordinazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco, si applicano alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, a tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla sua partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché ai contratti di lavoro in cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.