• C. 2616 EPUB Disegno di legge presentato il 22 agosto 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2616 [Decreto Anti-Violenza negli Stadi] Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno"


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Disegno di Conversione Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2616


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
dal ministro dell'interno
(ALFANO)
e dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno
Presentato il 22 agosto 2014


      

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Onorevoli Deputati! Il presente decreto-legge reca un calibrato insieme di misure urgenti, connotate dall'unitaria esigenza di fornire una risposta immediata ed efficace a fenomeni che, sebbene di diversa natura, sono collegati da un «filo rosso» comune, rinvenibile nel fatto che essi chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell'interno: la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; la gestione dei flussi dei richiedenti lo status di protezione internazionale; la funzionalità delle strutture dello stesso Ministero.
      Il provvedimento si propone innanzitutto di rafforzare gli strumenti per il contrasto dei fenomeni di illegalità e di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive, al fine di garantirne la regolarità.
      Tali misure si collocano nell'alveo di un'organica strategia elaborata da un apposito gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero dell'interno con il coinvolgimento degli altri soggetti interessati nell'ambito istituzionale e del mondo sportivo, che mira, da un lato, a favorire l'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive, anche semplificando le procedure di acquisto dei titoli di ingresso, e, dall'altro, a perfezionare le misure di contrasto degli episodi di violenza, elevando la cornice di sicurezza in questo specifico contesto. Il decreto interviene su quest'ultima direttrice d'azione, potenziando gli strumenti di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di illegalità connessi agli eventi sportivi, tenuto anche conto delle criticità emerse nell'attuale stagione calcistica, originate da nuove azioni turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.
      Il provvedimento, inoltre, contiene misure idonee a potenziare la capacità degli organismi preposti all'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale e dispone il rifinanziamento delle misure di accoglienza. L'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale registrato negli ultimi mesi ( 139 per cento nei primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2008, 28 per cento rispetto all'ultimo trimestre del 2013) rende, infatti, urgente e indifferibile introdurre meccanismi idonei ad accelerare il procedimento, pur continuando ad assicurare i livelli di garanzia previsti dalla legislazione vigente. L'incremento delle istanze non può infatti ritenersi un fatto occasionale, bensì rivela una progressiva e ormai strutturale mutazione delle cause storiche del fenomeno migratorio, non più riconducibile prevalentemente alla spinta della povertà e alla prospettiva di una vita migliore, ma piuttosto alla instabilità politica dei Paesi di provenienza. Si rende pertanto necessario apprestare un sistema al tempo stesso più strutturato sul piano dell'operatività territoriale e più flessibile e in grado di fare fronte alla periodicità dei picchi di domande registrati negli ultimi tempi.
      Infine, il provvedimento mira a innalzare il livello di funzionalità delle strutture del Ministero dell'interno con misure dirette anche ad assicurare le risorse finanziarie indispensabili per garantire l'adeguamento delle capacità operative della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      Pur riguardando diverse sfaccettature dei profili di competenza del Ministero dell'interno, le questioni appena evocate sono accomunate dal fatto che – come dimostra una consolidata esperienza – l'urgenza e l'indifferibilità di efficaci interventi di immediata risposta ai problemi si fanno più acute nel periodo estivo.
      Difatti la necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto delle illegalità e delle violenze in occasione di manifestazioni sportive è strettamente connessa alla ripresa delle competizioni sportive che richiamano un maggior afflusso di pubblico. Ci si riferisce, in particolare, alle gare ufficiali di calcio, la cui ripresa è in programma a partire dal corrente mese di agosto e per le quali si appalesa l'indifferibile necessità di un adeguamento degli strumenti di prevenzione e contrasto delle illegalità, onde evitare il ripetersi di episodi anche tragici verificatisi nella scorsa stagione.
      Parimenti, la stagione estiva costituisce il momento in cui il flusso dei richiedenti asilo, che ha già raggiunto livelli eccezionali nella prima metà dell'anno, si intensifica ancora di più, con un corrispondente incremento delle attività che devono essere svolte dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
      Per fare fronte a questi «picchi», è urgente e indifferibile intervenire per garantire la continuità degli interventi.
      Ciò premesso, il decreto si compone di 11 articoli, suddivisi in quattro capi.
      Il capo I contiene disposizioni urgenti in materia di contrasto di fenomeni di illegalità e violenza che possono manifestarsi in occasione di competizioni sportive.
      In particolare, l'articolo 1, comma 1, mira a inasprire le pene edittali previste per il reato di frode sportiva, contemplato dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
      L'entità delle sanzioni penali attualmente previste si è rivelata inadeguata rispetto alla gravità degli episodi della specie verificatisi negli ultimi anni. Si tratta di un fenomeno che ha, infatti, conosciuto una sensibile recrudescenza e che ha prodotto gravi riflessi sulla regolarità dei campionati, in particolare di calcio. Il comma 2 stabilisce che quanto previsto al comma 1 abbia efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in considerazione del fatto che si tratta di disposizioni di natura penale o comunque di carattere lato sensu sanzionatorio.
      L'articolo 2 si propone di intervenire sulla disciplina, contenuta nell'articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, relativa al divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono le competizioni sportive, irrogato dal questore (cosiddetto «DASPO»). La disposizione mira innanzitutto a rafforzare questo istituto, che è essenziale al fine di sviluppare un'efficace azione di prevenzione dei fenomeni di violenza nel contesto di cui si discorre.
      In questo senso, viene previsto che il DASPO possa essere applicato anche nei confronti dei soggetti che risultano condannati o denunciati per il delitto di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (divieto di introduzione ed esposizione negli impianti sportivi di striscioni e cartelli incitanti alla violenza), per tutti i delitti contro l'ordine pubblico e di comune pericolo mediante violenza (contemplati, rispettivamente dal titolo V e dal titolo VI, capo I, del libro secondo del codice penale), nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale (rapina, estorsione, reati in materia di stupefacenti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). Si tratta, infatti, di reati che, come dimostra l'esperienza maturata in questi anni, frequentemente si associano a comportamenti suscettibili di creare situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica in occasione dello svolgimento di competizioni sportive o dei tragitti che le tifoserie compiono per raggiungerli.
      Una seconda modifica mira, invece, a riscrivere l'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 401 del 1989, che definisce le condotte in relazione alle quali il questore può applicare il DASPO anche indipendentemente dalla condanna o dalla denuncia per gli specifici reati previsti.
      Raccogliendo anche le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza amministrativa, vengono meglio determinati i confini della condotta rilevante, prevedendo che il divieto in parola possa essere applicato nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singolarmente che in gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al citato articolo 6.
      Inoltre, vengono rivisti i termini di durata del DASPO, stabilendo che la durata minima di tale divieto è di tre anni, allorquando è irrogato nei confronti dei soggetti che hanno assunto la direzione di condotte di gruppo rilevanti. Inoltre, viene previsto che il provvedimento inibitorio in parola abbia una durata da un minimo di cinque a un massimo di otto anni, nei riguardi dei soggetti che sono già stati destinatari di analoga misura; in tali casi, inoltre, il divieto deve essere sempre applicato con le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989.
      Un ultimo intervento introduce nel tessuto del citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989 il nuovo comma 8-bis che, colmando una lacuna attualmente esistente, prevede per il soggetto che abbia scontato il DASPO la possibilità di richiedere al questore la cessazione dei relativi effetti, diversi da quelli preclusivi dell'accesso ai luoghi dove si tengono competizioni sportive, derivanti dalla misura preventiva (ad esempio, quelli di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007). In particolare, la norma stabilisce che la cessazione dei predetti effetti può essere richiesta decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso agli impianti sportivi e che essa è concessa ai soggetti che abbiano dato prova di una costante ed effettiva buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.
      In tal modo, si vuole introdurre una misura volta a premiare i percorsi rieducativi seguiti dai soggetti colpiti dal DASPO che dimostrano di essersi concretamente allontanati dal tifo violento.
      L'articolo 3 amplia, in primo luogo, il ventaglio delle condotte punite nell'ambito della fattispecie di reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 8 del 2007, prevedendo che essa si applichi all'introduzione negli impianti sportivi non solo di cartelli e striscioni, ma anche di altre scritte o immagini che incitino alla violenza.
      La disposizione estende poi le ipotesi di divieto stabilite dall'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilendo che esse riguardano anche la stipulazione dei contratti di merchandising riguardanti lo sfruttamento ai fini commerciali del marchio registrato delle predette società; a queste ultime viene, inoltre, precluso di intrattenere rapporti con soggetti condannati per contraffazione di prodotti o vendita abusiva degli stessi.
      Inoltre, incidendo sull'articolo 9 dello stesso decreto-legge n. 8 del 2007, viene precisato che il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso per l'impianto sportivo nei confronti di determinati soggetti comprende tutte le possibili ipotesi di rilascio di tali titoli, evitando di lasciare spazi non «coperti». Inoltre, viene stabilito che il divieto di acquisto del titolo di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive si applica nei confronti dei soggetti destinatario di DASPO negli ultimi cinque anni. In tal modo, si vuole superare alcune incertezze interpretative che avevano portato ad attribuire a tale divieto una durata sine die.
      L'articolo 4 interviene a modificare diversi istituti e strumenti previsti dalla vigente normativa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, alla luce dell'esperienza maturata nel campo delle manifestazioni calcistiche, dove le trasferte dei tifosi costituiscono uno dei principali momenti di rischio.
      La disposizione introduce nella legge n. 401 del 1989 l'articolo 7-bis.1, in base al quale il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza, può, con proprio provvedimento, disporre, in caso di gravi episodi di violenza, il divieto di trasferta, attraverso la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, e il divieto di vendita di titoli di accesso nei confronti dei soggetti residenti nella provincia delle squadre ospiti interessate. La norma si aggiunge all'articolo 7-bis della legge n. 401 del 1989, che consente il differimento o il temporaneo divieto di manifestazioni sportive, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, qualora permangano situazioni di pericolo di grave turbativa.
      La disposizione, poi, prevede che l'arresto in flagranza differita di cui all'articolo 8 della legge n. 401 del 1989 possa essere applicato anche per il reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
      Il comma 2 estende l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone particolarmente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, in relazione alla reiterata commissione di reati e alla violazione delle disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento delle stesse manifestazioni e la tutela di coloro che partecipano all'evento sportivo.
      L'intervento, pertanto, integra l'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), che prevede già l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva in più occasioni alle manifestazioni di «violenza da stadio», di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, al fine di comprendervi anche i soggetti «pericolosi» indiziati di essere dediti alla commissione di reati in tali occasioni, ovvero la cui pericolosità sociale è desunta dalla reiterata applicazione del DASPO nei loro confronti. Attraverso tale previsione sarà possibile disporre di un'ulteriore efficace misura di contrasto, volta ad allontanare dagli impianti sportivi i soggetti più pericolosi, che determinano le condizioni di maggiore rischio per la sicurezza pubblica, e, nel contempo, a favorire una maggiore partecipazione della «tifoseria sana», in particolare, agli incontri di calcio.
      Infine, vengono semplificate le procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi che sono finalizzati a realizzare standard di sicurezza più elevati negli impianti sportivi in attuazione anche delle indicazioni emanate dagli organismi sportivi, anche di livello internazionale. A questo fine viene esteso il regime previsto dall'articolo 1-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il quale prevede che l'amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla richiesta, rilasci i predetti titoli abilitativi ovvero convochi un'apposita conferenza di servizi. In questo contesto, viene modificato anche il comma 5 del citato articolo 1-quater, prevedendo che gli interventi contemplati dai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter del medesimo articolo sono attuati dalle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i proprietari degli stessi.
      Con una modifica all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 28 del 2003, poi, viene aumentata la durata del DASPO che può essere applicato nei confronti dei soggetti recidivi che violano il regolamento d'uso degli impianti sportivi, fenomeno che crea gravi pericoli per la sicurezza degli spettatori e di cui si è registrata una crescita. La durata di tale divieto viene innalzata sia nel minimo (che passa da tre mesi a un anno) sia nel massimo (che passa da due a tre anni).
      Il capo II prevede disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale.
      L'articolo 5, comma 1, è inteso a modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).
      In particolare, alla lettera a), numero 1), è disposto che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano insediate presso le prefetture, che forniranno, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, il necessario supporto organizzativo e logistico. Tale collocazione risponde a criteri di economia organizzativa e non intacca l'autonomia delle Commissioni.
      La lettera a), numeri 2) e 3), interviene sul numero delle Commissioni territoriali. Allo stato, il numero complessivo è fissato in dieci Commissioni, con la possibilità di istituire, presso ciascuna Commissione, una o più sezioni al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo, fino a un numero massimo di dieci sezioni. La prevista modifica aumenta a venti il numero complessivo delle Commissioni territoriali, con la possibilità di attivare fino a trenta sezioni in caso di necessità.
      La lettera a), numero 4), interviene sulla composizione delle Commissioni territoriali, specificando che uno dei componenti è designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR).
      La lettera a), numeri 5) e 6), introduce alcuni correttivi al criterio di individuazione della competenza delle Commissioni territoriali (fissato sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda). Tali correttivi sono intesi, da un lato, a scongiurare sovraccarichi di lavoro per le singole Commissioni attraverso la redistribuzione delle domande da parte del Presidente della Commissione nazionale – in virtù dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento – e, dall'altro, a disegnare un sistema più funzionale con lo spostamento di tale competenza laddove, nelle more del procedimento, il richiedente sia stato trasferito in un centro di accoglienza (governativo o appartenente alla rete SPRAR) ovvero di trattenimento diverso da quello nel quale si trovava inizialmente. Sempre per esigenze di funzionalità del sistema, si prevede che lo spostamento di competenza possa conseguire anche al mutamento di residenza o domicilio del richiedente asilo, preventivamente e debitamente comunicato dall'interessato. In quest'ultimo caso, tuttavia, come nel caso in cui lo spostamento di competenza risponda a esigenze di omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra le Commissioni, occorre un apposito provvedimento del Presidente della Commissione nazionale, per scongiurare il rischio che, con il ricorso strumentale al cambio di residenza o domicilio, il richiedente possa orientare l'individuazione della Commissione competente. Il Presidente della Commissione nazionale valuterà pertanto l'effettività dell'esigenza di spostare la competenza territoriale della Commissione decidente. In nessun caso, tuttavia, la competenza ad assumere la decisione potrà essere incardinata presso una Commissione diversa da quella presso la quale si è già svolto il colloquio.
      La lettera b), numeri 1) e 2), prevede, per accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale, che il colloquio del richiedente si svolga innanzi a uno solo dei componenti la Commissione territoriale, specificamente formato a tal fine, fermo restando che la decisione sarà assunta poi collegialmente dai componenti della Commissione. A garanzia della trasparenza e obiettività del procedimento, è disposto che, su richiesta dell'interessato preventivamente informato di tale facoltà o comunque in casi particolari individuati dal Presidente, il colloquio si svolga innanzi alla Commissione territoriale.
      Le modifiche normative sopra specificate non presentano profili di incompatibilità con la nuova direttiva europea 2013/32/UE in materia di riconoscimento della protezione internazionale, che entrerà in vigore a partire dal luglio 2015, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale è previsto dal disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1519).
      L'articolo 6 prevede misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale. In particolare, il comma 1 reca una disposizione che mira ad ampliare le strutture dello SPRAR mediante l'integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Tale incremento delle strutture si rende assolutamente necessario in conseguenza del notevole afflusso di stranieri registratosi nel corso dell'anno.
      Il comma 2 prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per far fronte ai maggiori oneri comunque connessi all'eccezionale flusso migratorio che si sta verificando verso il territorio nazionale, come avvenuto per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.
      Con il comma 3 si provvede a correggere dei riferimenti normativi relativi al Fondo per i minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamati in maniera erronea nell'articolo 1, comma 203, della legge n. 147 del 2013, con cui il citato Fondo è stato rifinanziato.
      L'articolo 7 interviene in favore di alcuni comuni che in via straordinaria sono chiamati a sostenere maggiori spese per fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto. Tali comuni, tassativamente indicati nella norma, fruiranno dell'esclusione di tali maggiori spese da quelle che si computano ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. L'agevolazione viene fissata nel limite massimo complessivo del 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La relativa ripartizione verrà effettuata con apposito decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 15 ottobre 2014, tenuto conto delle spese sostenute dai singoli enti locali e delle relative dimensioni demografiche.
      Il capo III reca disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
      L'articolo 8 intende corrispondere alle urgenti esigenze di ammodernamento del parco veicolare della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dell'equipaggiamento, anche speciale, e delle strutture e impianti della Polizia di Stato necessarie per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.
      In particolare, il parco veicolare della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta caratterizzato da elevata età media di esercizio che, in più casi, ha oltrepassato il normale limite di vita operativa, anche tenuto conto dell'elevatissima percorrenza chilometrica.
      Conseguentemente, per quanto riguarda il parco veicolare della Polizia di Stato, si rende necessario disporre, già a partire dal 2014, delle seguenti risorse finanziarie aggiuntive sull'apposito capitolo di bilancio:
ANNO
RISORSE (milioni di euro)
2014 3,7
2015 27,5
2016 35
2017 36
2018 36
2019 36
2020 36
2021 36

      Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire un primo parziale svecchiamento delle principali dotazioni veicolari con vita operativa superiore a 25 anni, si rende necessario disporre dei seguenti stanziamenti per l'attuazione del programma di rinnovo:

ANNO
STANZIAMENTO RICHIESTO (milioni di euro)
2014 2
2015 4
2016 6
2017 6
2018 6
2019 6
2020 6
2021 6

      Per quanto riguarda le esigenze di ammodernamento dell'equipaggiamento, anche speciale, della Polizia di Stato, la maggiore e più impellente criticità concerne la mancata sostituzione, per carenza di fondi, di alcuni strumenti operativi al termine del loro ciclo di vita (quali, a titolo esemplificativo, giubbetti antiproiettile e caschi per i servizi di ordine pubblico). Analoghe esigenze concernono l'ammodernamento di alcune dotazioni di armamento tra i quali i fucili di precisione, anche per le necessità di reparti speciali. Si rende pertanto necessario disporre,

già a partire dal 2014, delle seguenti risorse finanziarie aggiuntive:
ANNI
RISORSE (milioni di euro)
2014 4,3
2015 4
2016 2,1
2017 2
2018 2
2019 2
2020 1,9
2021 3,5

      Infine, per quanto riguarda le esigenze di accasermamento in relazione all'ammodernamento delle strutture e degli impianti della Polizia di Stato, si rende necessario disporre delle seguenti risorse finanziarie aggiuntive da assegnare sui capitoli di parte capitale, relative:

          a) agli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti non più efficienti e funzionali, ai fini di conservare e valorizzare il patrimonio immobiliare dello Stato e di adeguare gli stessi alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008);

          b) agli interventi di adeguamento sismico delle strutture considerate «obiettivi strategici», come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, e successive integrazioni;

          c) alle opere finalizzate all’«efficientamento energetico» degli immobili in conformità alla direttiva 2012/27/CE, in via di recepimento;

          d) agli interventi per riadattare alle esigenze della Polizia di Stato immobili demaniali disponibili così da ridurre i costi sostenuti per le locazioni passive.

ANNI
RISORSE (milioni di euro)
2014
2015 5
2016 5
2017 6
2018 6
2019 6
2020 6
2021 6

      Il comma 2 differisce al 30 giugno 2015 il termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a far data dal quale i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare qualsiasi qualità personale e i fatti che possono essere certificati da soggetti pubblici italiani. Il suddetto termine era già stato prorogato al 30 giugno 2014 per effetto dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15. Il differimento si rende necessario poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al sistema informativo del casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché per l'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno.
      L'articolo 9 stabilisce che presso il Ministero dell'interno opera una commissione centrale per l'esercizio delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione in materia di sostanze esplodenti. La disposizione prevede, inoltre, che, a livello territoriale, operino commissioni tecniche deputate a svolgere le funzioni consultive e prescrittive previste nella medesima materia.
      La neutralità finanziaria della norma è assicurata dalla previsione della gratuità dell'incarico di componente dei predetti collegi. Inoltre, viene previsto che le commissioni in argomento operano con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.


      L'esigenza di prevedere queste commissioni, già esistenti prima degli interventi di riduzione degli organi collegiali recati dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, deriva dalla rilevanza, anche in chiave di prevenzione degli infortuni, delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione relativamente all'adozione dei provvedimenti ministeriali e delle autorità di pubblica sicurezza con riguardo alle sostanze in discorso.
      Difatti, le commissioni tecniche provinciali per le materie esplodenti potranno assicurare l'espressione di pareri obbligatori ai fini del rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di materie esplodenti, svolgendo sopralluoghi e controlli tecnici nei locali a ciò destinati, al fine di accertarne l'idoneità e la sicurezza, anche in relazione alle distanze dai centri abitati, da strade pubbliche, da altri opifici eccetera, procedendo sulla base di nozioni e conoscenze specialistiche.
      La commissione centrale consultiva potrà garantire un supporto essenziale per le tempestive determinazioni dell'autorità, assicurando a quest'ultima un qualificato apporto di competenza tecnica nella delicata materia dei provvedimenti riguardanti le sostanze esplosive e infiammabili. Ciò consentirà la corretta ponderazione degli interessi privati e pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, anche in considerazione del fatto che dello stesso collegio fanno parte rappresentanti non solo delle amministrazioni competenti, ma anche dei settori economici interessati.
      Il capo IV reca disposizioni finali.
      L'articolo 10 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti dal decreto.
      L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del decreto, stabilendo che le disposizioni in esso contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        Il decreto reca norme urgenti finalizzate a rendere più efficace l'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e di violenza connessi a manifestazioni sportive nonché a fronteggiare l'eccezionale afflusso di richiedenti protezione internazionale sul territorio nazionale con misure per l'accelerazione dell'esame delle domande e il rifinanziamento delle attività di accoglienza.

        Inoltre, il provvedimento prevede misure destinate a rendere disponibili le risorse necessarie a garantire le indispensabili capacità operative della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        Nell'evidenziare in premessa gli effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento in esame, si procede di seguito all'analisi tecnico-finanziaria degli articoli che compongono il testo, che si limita a rimodulare l'utilizzazione di risorse già disponibili a legislazione vigente.

        Articolo 1. (Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive). La disposizione prevede un inasprimento delle pene edittali per il reato di frode in competizioni sportive, in termini che consentono anche il ricorso allo strumento di indagine delle intercettazioni. Si tratta di norme di natura ordinamentale, per cui non si rilevano riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

        Articolo 2. (Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). La disposizione si prefigge l'obiettivo di introdurre alcuni adeguamenti alla disciplina del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) di competenza del questore, attualmente contenuta nell'articolo 6 della legge, n. 401 del 1989.

        La norma mira, innanzitutto, a rendere applicabile questa misura di prevenzione anche alle persone denunciate o condannate per i delitti, di natura non colposa, contro l'ordine pubblico e per i delitti di comune pericolo (libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale), nonché per il cosiddetto reato «da stadio», relativo al divieto di introdurre o esporre striscioni o immagini incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 8 del 2007.

        Nel contempo viene prevista una durata più lunga del DASPO nei confronti dei soggetti recidivi.

        Vengono, inoltre, riconfigurati, in termini di maggiore tassatività e determinatezza, i presupposti che consentono al questore di irrogare

il DASPO anche nei confronti di soggetti non condannati o denunciati per i reati previsti dallo stesso articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989.

        Viene, infine, introdotta per il soggetto che abbia scontato il DASPO la possibilità di richiedere al questore la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da questa misura preventiva, diversi da quelli preclusivi dell'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

        Si tratta, anche in questo caso, di norme ordinamentali insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Articolo 3. (Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed ulteriori prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio). La norma prevede l'estensione del reato di divieto di introdurre striscioni o immagini incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce, di cui all'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2003, anche nei casi di introduzione o esposizione di scritte o immagini, quando le stesse determinano l'incitamento alla violenza [comma 1, lettera a)].

        Essa, inoltre, dispone nei confronti delle società sportive ulteriori divieti di intrattenere rapporti con le frange del «tifo violento», modificando le previsioni contenute negli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007.

        Anche in questo caso, la disposizione è di natura squisitamente ordinamentale e non determina riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

        Articolo 4. (Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive). La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa essere disposto, in caso di gravi episodi di violenza, il divieto di trasferta, attraverso la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, e il divieto di vendita di titoli di accesso nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate. La norma si aggiunge all'articolo 7-bis della legge n. 401 del 1989, che consente il differimento o il temporaneo divieto di manifestazioni sportive, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, qualora permangano situazioni di pericolo di grave turbativa.

        La disposizione estende, poi, l'applicazione del cosiddetto «arresto differito» anche nei confronti degli autori del reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 122 del 1993. Si prevede inoltre l'aumento della durata minima e massima del DASPO (da tre mesi a due anni a da un anno a tre anni) nei confronti dei recidivi che violano il regolamento d'uso dell'impianto sportivo, al fine di contrastare un fenomeno in crescita, che crea gravi riflessi sulla sicurezza degli spettatori [comma 2, lettera b)].

        Il comma 2 estende l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone particolarmente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, in relazione alla reiterata commissione di reati e di violazioni delle disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento delle stesse manifestazioni e la tutela di coloro che partecipano all'evento sportivo, integrando così l'articolo 4, comma 1, lettera i), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che prevede già l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva in più occasioni alle manifestazioni di «violenza da stadio», al fine di comprendervi anche i soggetti pericolosi indiziati di essere dediti alla commissione di reati in tali occasioni, ovvero la cui pericolosità sociale è desunta dalla reiterata applicazione del DASPO nei loro confronti.

        La disposizione, infine, semplifica le procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi che sono finalizzati a realizzare standard di sicurezza più elevati negli impianti sportivi, in attuazione anche delle indicazioni emanate dagli organismi sportivi, pure di livello internazionale.

        A questo fine viene esteso il regime previsto dall'articolo 1-quater, comma 5-bis, del decreto-legge n. 28 del 2003, il quale prevede che l'amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla richiesta, rilasci i predetti titoli abilitativi ovvero convochi un'apposita conferenza di servizi. In questo contesto, viene modificato anche il comma 5 del citato articolo 1-quater, prevedendo che gli interventi contemplati dai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter del medesimo articolo siano attuati dalle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i proprietari degli stessi.

        Si tratta di norme che hanno un'evidente natura ordinamentale e che, in alcuni casi, mirano a semplificare procedure amministrative già esistenti. Esse, quindi, sono insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Articolo 5. (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), mirano ad accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale attraverso l'aumento del numero complessivo delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale da dieci a venti e la facoltà di istituire fino a trenta sezioni da attivare in base alle necessità. Ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono state istituite e attualmente operano dieci Commissioni territoriali più dieci sezioni.

        Per la stima dei relativi oneri finanziari si assume, come base di calcolo, il costo annuale di una commissione già istituita, che è pari a euro 110.642, calcolato come segue:

            a) per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti si stima un costo annuale di euro 67.620. La stima è stata effettuata tenendo conto della presenza media dei componenti alle sedute della Commissione, pari a tre unità, del numero medio di sedute annue, pari a 230, e della spesa per il gettone di presenza, pari a euro 98;

            b) per il pagamento delle missioni si stima per il 2014 una spesa di euro 7.200, che considera un costo medio di 300 euro a missione, per due unità di personale, per 12 mesi; si considera di ridurre tale importo per gli anni successivi ad euro 3.000, considerato che il previsto aumento del numero delle Commissioni territoriali e delle sezioni comporterà una maggiore distribuzione delle stesse a livello territoriale con conseguente riduzione del numero delle missioni;

            c) per servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, d'ufficio, cancelleria, acquisto e manutenzione di arredi e apparecchiature) si stima una spesa annuale di euro 8.000;

            d) per lavoro straordinario del personale di supporto, si stima una spesa annuale di euro 27.822, calcolata su tre unità di personale, per quaranta ore mensili, per 12 mesi, alla tariffa media oraria di euro 14,56.

SPESA UNITARIA ANNUALE 2014 SPESA UNITARIA ANNUALE a regime
GETTONI GETTONI
n. 3 componenti x € 98 x 230 sedute annue 67.620,00 n. 3 componenti x € 98 x 230 sedute annue 67.620,00
MISSIONI MISSIONI 3.000,00
€ 300 x 2 unità x 12 mesi 7.200,00  
SPESE DI FUNZIONAMENTO 8.000,00 SPESE DI FUNZIONAMENTO 8.000,00
STRAORDINARIO STRAORDINARIO
3 unità x 40 ore x 12 mesi x € 14,56 27.822,16 3 unità x 40 ore x 12 mesi x € 14,56 27.822,16
Spesa unitaria 110.642,16
Spesa unitaria 106.442,16

        Conseguentemente, la maggiore spesa riferita alle dieci commissioni aggiuntive è pari:

        per il 2014, a 110.642 x 10 = 1.106.420 euro;

        a regime, a 106.442 x 10 = 1.064.420 euro.

        A tale cifra va aggiunto il costo delle nuove sezioni. Considerato che il costo di una sezione corrisponde a quello di una commissione, il maggiore onere finanziario, calcolato su venti sezioni, è pari a 2.212.840 euro, con una spesa complessiva (10 commissioni 20 sezioni) di euro 1.659.630, calcolata su sei mesi per il 2014 (2.212.840 1.106.420):2, mentre a regime la spesa complessiva risulta di euro 3.193.260 (2.128.840 1.064.420).

        In relazione all'attività dell'UNHCR, che svolge attività di supporto delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale, anche attraverso la partecipazione diretta all'esame delle istanze, si ipotizza un aumento proporzionale del contributo attualmente erogato all'Organizzazione con una spesa massima aggiuntiva conseguente al maggior impegno che l'Organizzazione dovrà fornire nei confronti di

un numero superiore di Commissioni e sezioni (10 Commissioni territoriali 20 sezioni) pari a 2.337.000, così calcolata:

            costo della convenzione in atto stipulata nel 2013: euro 1.324.314 (che comprende il supporto alla Commissione nazionale, alle 10 Commissioni territoriali già istituite 6 sezioni)

            costo per singolo organismo: euro 1.324.314 : 17 = 77.900

            costo x 30 (nuovi organismi) = euro 2.337.000.

        Per quanto concerne gli oneri connessi alla formazione, la Commissione nazionale già procede alla formazione e all'aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, e dispone di un servizio di interpretariato.

        Considerata la necessità di incrementare la formazione oltre che di considerare l'aumento della platea dei destinatari, si ipotizza un aumento del 30 per cento della spesa attuale, che è pari a euro 2.000 per singola commissione. Occorre inoltre tenere conto dell'aumento del numero delle commissioni.

        Si ipotizza quindi una maggiore spesa pari a euro 84.000, calcolata:

            600 (30 per cento di 2.000) x 10 Commissioni esistenti = euro 6.000;

            2.600 (costo per singola Commissione incrementato del 30 per cento) x 30 = 78.000.

        Per i servizi di interpretariato, attualmente il costo relativo all'attività di una singola commissione è di circa euro 168.960, calcolato su una media di 440 ore mensili al costo unitario di 32 euro per 12 mesi. La maggiore spesa derivante dall'aumento del numero delle Commissioni può essere stimata in euro 5.068.800 (168.960 x 30 commissioni/sezioni).

        Conseguentemente, i maggiori oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 del provvedimento possono stimarsi in:

            euro 1.659.630 per il 2014 e 3.193.260 a regime (costi per commissioni e sezioni);

            euro 2.337.000 (costi per la convenzione con l'UNHCR);

            euro 84.000 (costi per la formazione);

            euro 5.068.800 (per i servizi di interpretariato).

        Ne risulta un totale annuo di euro 9.149.430 per il 2014 e di euro 10.683.060 a decorrere dal 2015.

        La copertura degli oneri finanziari derivanti dall'incremento delle Commissioni territoriali è assicurata, ai sensi dell'articolo 11 del decreto, nell'ambito dei proventi derivanti dai contributi versati dagli stranieri per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno – cosiddetto fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        Le disposizioni non comportano, quindi, un aggravio per la finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria è assicurata grazie ad una diversa destinazione di somme già affluite all'entrata del bilancio dello Stato per spese aventi il medesimo impatto in termini di indebitamento e fabbisogno.

        L'insediamento delle suddette Commissioni territoriali presso le prefetture non comporta oneri aggiuntivi poiché, analogamente a quanto già accade per le Commissioni territoriali esistenti, esse si avvarranno delle strutture logistiche di cui le prefetture dispongono a legislazione vigente, i cui oneri gravano sul capitolo 2947 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno.

        Le ulteriori disposizioni dell'articolo 5 sono di carattere ordinamentale ovvero di natura organizzativa e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

        Articolo 6. (Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati). Le disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento sono finalizzate ad ampliare le strutture del Sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) mediante l'integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, per un importo pari ad euro 50.850.570. L'incremento del suddetto fondo è disposto per il solo anno 2014 per garantire copertura al «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati» per il medesimo anno, come convenuto nell'ambito della Conferenza unificata del 10 luglio 2014.

        Tale incremento delle strutture si rende assolutamente necessario in conseguenza del notevole afflusso di stranieri registratosi nel corso dell'anno. Viene, altresì, prevista l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno con una dotazione di 62,7 milioni di euro per far fronte ai maggiori oneri comunque connessi all'eccezionale flusso migratorio che si sta verificando verso il territorio nazionale, come avvenuto per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013.

        La copertura degli oneri finanziari, per l'anno 2014, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 è assicurata nell'ambito dei proventi derivanti dai contributi versati dagli stranieri per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno – cosiddetto fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

        Le disposizioni non comportano, quindi, un aggravio per la finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria è assicurata grazie ad una diversa destinazione di somme già affluite all'entrata del bilancio dello Stato per spese aventi il medesimo impatto in termini di indebitamento e fabbisogno.

        Articolo 7. (Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori). L'articolo non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a destinare diversamente una quota parte di risorse già provviste di copertura finanziaria.

        Articolo 8. (Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). La proposta è finalizzata a corrispondere alle urgenti esigenze di ammodernamento del parco veicolare della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dell'equipaggiamento, anche speciale, e delle strutture e impianti della Polizia di Stato, necessari per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali. Le risorse per la copertura degli oneri di spesa, per gli anni 2014-2016, sono state già rese disponibili dalla legge di stabilità 2014 nell'ambito della Tabella B, riferita alle spese in conto capitale, richiamata dall'articolo 1, comma 738, della stessa legge, che destina al Ministero dell'interno 10 milioni di euro per il 2014, 40 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016.

        Il comma 2 differisce al 30 giugno 2015 il termine in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari e di documentazione amministrativa per gli immigrati, a far data dal quale i suddetti soggetti possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare qualsiasi qualità personale e i fatti che possono certificati da soggetti pubblici italiani. Il differimento si rende necessario poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al sistema informativo del casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché per l'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno.

        La disposizione è di natura squisitamente ordinamentale e non determina riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

        Articolo 9. (Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti). La disposizione prevede, innanzitutto, che presso il Ministero dell'interno operi una commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. In maniera speculare, viene, altresì, prevista l'istituzione a livello territoriale (cioè presso le prefetture) di commissioni tecniche che esercitano funzioni consultive e prescrittive nelle medesime materie.

        La disposizione non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto viene espressamente stabilita la gratuità dell'incarico di componente degli organi collegiali in parola. Inoltre, viene previsto che le commissioni in argomento operano con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

        Articolo 10. (Copertura finanziaria). La disposizione reca la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 6, commi 1 e 2, e all'articolo 8, comma 1, mediante, per una parte, la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca una specifica finalizzazione, e, per l'altra parte, mediante utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, già affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisiti all'Erario per

dare copertura al provvedimento. L'utilizzo di tali risorse non compromette l'ordinaria gestione delle attività cui esse sono destinate.

        Articolo 11. (Entrata in vigore). La norma disciplina l'entrata in vigore del decreto.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

        Il provvedimento dà, innanzitutto, attuazione a indirizzi della politica di Governo che, alla luce anche di recenti episodi accaduti in occasione di partite di calcio, hanno individuato la necessità di un ulteriore affinamento delle misure di contrasto dei fenomeni di illegalità e di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

        In particolare, vengono previsti:

            l'inasprimento delle pene per il reato di frode in competizioni sportive;

            l'ampliamento dei soggetti nei cui riguardi può essere disposto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cosiddetto «DASPO»);

            la rimodulazione di alcuni presupposti per l'applicazione del DASPO e dei loro effetti;

            un ampliamento delle ipotesi del reato di violazione del divieto di introdurre negli stadi striscioni o immagini incitanti alla violenza;

            la possibilità di disporre la chiusura del settore «ospiti» degli stadi in cui si svolgono competizioni di calcio in occasione di incontri individuati in relazione a pericoli di turbative dell'ordine pubblico;

            una semplificazione delle procedure per la realizzazione di interventi di adeguamento degli impianti sportivi agli obblighi stabiliti da organi internazionali e nazionali;

            l'estensione dell'ambito di applicazione del cosiddetto arresto differito.

        Insieme a questo, vengono previsti interventi di finanziamento innanzitutto del sistema di accoglienza dei richiedenti lo status di protezione internazionale. Questo tipo di misure costituisce l'indispensabile pendant per garantire la piena attuazione delle iniziative sviluppate dal Governo a seguito dei flussi migratori determinatisi in conseguenza delle situazioni di crisi che interessano alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo.

        Viene, altresì, prevista l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno con una dotazione di 62,7 milioni di euro per far fronte ai maggiori oneri comunque connessi all'eccezionale flusso migratorio che si sta verificando verso il territorio nazionale, come avvenuto per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013. La copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dei proventi derivanti dai contributi

versati dagli stranieri per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno – cosiddetto fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

        Inoltre, il provvedimento è volto ad approntare strumenti operativi più flessibili in grado di far fronte all'aumento delle domande di protezione registrato negli ultimi tempi, accelerandone l'esame. In particolare, con l'aumento delle Commissioni territoriali (da 10 a 20) e la previsione dell'ampliamento delle sezioni (fino a 30), che possono essere attivate all'occorrenza, viene assicurato un sistema ancor più efficace e flessibile. In tal senso sono anche inseriti alcuni correttivi funzionali ad evitare sovraccarichi di lavoro per le singole Commissioni. Il provvedimento infatti prevede la possibilità di spostare la competenza territoriale delle Commissioni in caso di trasferimento del richiedente da un centro all'altro, e consente una redistribuzione delle domande da parte del Presidente della Commissione Nazionale, in virtù dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento, al fine di disegnare un sistema più efficiente, nel rispetto dei livelli di garanzia da assicurare nelle diverse fasi del procedimento.

        In questo contesto, vengono previste agevolazioni finanziarie per tredici comuni in ragione del loro coinvolgimento nel fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto.

        È prevista, inoltre, in attesa del completamento di alcuni adempimenti previsti dalla vigente legislazione, la proroga al 30 giugno 2015 del regime transitorio in materia di ricorso all'autocertificazione per gli stranieri.

        Su un altro versante il provvedimento mira a garantire la funzionalità delle diverse componenti del Ministero dell'interno.

        In questo senso viene autorizzato l'utilizzo di risorse già stanziate per interventi di ammodernamento delle dotazioni e delle strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        Inoltre viene previsto che presso il Ministero dell'interno e presso le sue articolazioni territoriali operino commissioni tecniche per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive previste dalla vigente legislazione in materia di sostanze esplodenti sul modello degli organi collegiali già esistenti prima degli interventi recati dall'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95 del 2012.

        L'intervento normativo ha carattere di straordinarietà ed urgenza.

        Esso, per un verso mira ad adeguare il quadro degli strumenti di prevenzione delle manifestazioni di violenza in occasione di eventi sportivi in tempo utile per la ripresa della stagione calcistica, programmata agli inizi del mese di agosto; per un altro, mira a mettere a disposizione risorse indispensabili per consentire all'amministrazione dell'interno di fare fronte a imprescindibili attività istituzionali.

        L'intervento normativo vuole preservare la piena funzionalità del Ministero dell'interno, con misure indifferibili volte a garantire la possibilità di potenziare e ammodernare le dotazioni della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad assicurare lo svolgimento di funzioni consultive essenziali in materie che presentano risvolti per la pubblica sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo cui fa riferimento il provvedimento è costituito principalmente dalle disposizioni di seguito indicate:

            articolo 380 del codice di procedura penale;

            legge 27 dicembre 2013, n. 147: articolo 1, comma 440;

            decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

            decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: articolo 17;

            decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130: articolo 5;

            codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: articolo 4;

            legge 13 dicembre 2010, n. 220: articolo 1, comma 122;

            decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: articoli 4 e 12;

            decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41: articoli 8 e 9;

            decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: articolo 20;

            decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88: articoli 1-quater e 1-septies;

            testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: articolo 14-bis;

            legge 24 dicembre 1993, n. 537: articolo 1, comma 28;

            decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205: articolo 2;

            decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39: articolo 1-septies;

            legge 13 dicembre 1989, n. 401: articoli 1, 6 e 8;

            testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: articoli 49 e 80;

            regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: articolo 89.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento reca modifiche alle seguenti fonti normative: decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile

2003, n. 88; decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; legge 13 dicembre 1989, n. 401; decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; legge 27 dicembre 2013, n. 147; decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        È stata verificata la compatibilità con i princìpi costituzionali relativi alle materie disciplinate dall'intervento regolatorio.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'intervento normativo è adottato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e) e h), della Costituzione (diritto di asilo, ordine pubblico e sicurezza). Esso è, quindi, pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i princìpi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        In questa legislatura, per quanto concerne la disciplina riguardante l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (articolo 6 della legge n. 401 del 1989) risulta presentata una proposta di legge (atto Camera n. 613), assegnata e non ancora esaminata.

        In relazione alla modifica recata all'articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, in materia di cessione di titoli per l'accesso agli stadi e di tessere del tifoso, risultano presentati due progetti normativi (atti Camera n. 1862 e n. 2241), assegnati e non ancora esaminati.

        Inoltre, è all'esame del Parlamento il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre», il quale prevede l'adozione di disposizioni di attuazione della direttiva 2013/32/UE, in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, e della direttiva 2013/33/UE, in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed è attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1519).

        Infine, relativamente agli altri aspetti considerati dal provvedimento non risultano pendenti in Parlamento proposte legislative su analoghe materie.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Sulle materie oggetto dell'intervento regolatorio non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale.

        Per quanto riguarda le misure di contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive, va segnalato che il provvedimento ridefinisce i presupposti per l'applicazione del cosiddetto «DASPO preventivo», cioè del divieto di accesso ai luoghi dove si tengono le predette manifestazioni, irrogato dal questore, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 401 del 1989, anche in assenza di denuncia o condanna per gli specifici reati indicati dalla medesima disposizione.

        La riformulazione operata dall'intervento regolatorio (articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2) stabilisce che «il divieto [...] può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo».

        Tale riformulazione si ispira a recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il DASPO può essere irrogato sia quando l'interessato abbia tenuto condotte attive finalizzate a partecipare ad episodi di violenza, sia quando abbia messo in essere comportamenti che comportano o agevolano situazioni di allarme o di pericolo di lesione dell'ordine pubblico (TAR Lombardia - Milano, Sezione III, 6 maggio 2013, n. 1158 e TAR Puglia - Lecce, Sezione I, 27 marzo 2013, n. 694).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

        L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo. Le disposizioni in materia di protezione internazionale sono coerenti con la normativa europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Risultano avviate una procedura di infrazione (2012/2189) e un procedimento EU Pilot (4684/13/HOME), concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e le procedure per la trattazione delle relative domande di protezione. Le disposizioni del presente decreto che incrementano le risorse destinate all'accoglienza dei richiedenti protezione e mirano, altresì, ad accelerare l'esame delle domande rispondono in modo efficace ai rilievi formulati in sede europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sui medesimi o su analoghi argomenti oggetto dell'intervento regolatorio.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Sono pendenti 54 giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di accoglienza di richiedenti protezione internazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Le disposizioni in materia di protezione internazionale sono riconducibili a princìpi normativi di derivazione europea presentando caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative. Le definizioni normative inserite nel provvedimento risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Non sono presenti deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti attuativi successivi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'articolo 7 dell'intervento regolatorio prevede un successivo decreto del Ministro dell'interno per determinare, nei limiti fissati dalla norma, l'importo dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno a favore di tredici comuni coinvolti nel fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto.

        Non sono previsti ulteriori provvedimenti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non è stata ravvisata la necessità di commissionare all'ISTAT rilevazioni statistiche sulle materie oggetto dell'intervento regolatorio. Sono stati utilizzati i dati già in possesso dell'amministrazione. Tra questi, per quanto attiene alle norme riguardanti gli interventi per il contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive, emerge che, al 22 maggio scorso, i DASPO in vigore erano complessivamente 5.091; di questi 2.160 sono stati irrogati nella stagione sportiva 2013-2014.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE I: CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        L'intervento regolatorio mira ad affrontare alcune rilevanti ed urgenti criticità riscontrate in contesti riconducibili alla competenza del Ministero dell'interno.

        Il provvedimento reca, innanzitutto, misure di contrasto dei fenomeni di illegalità connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive. Si tratta di misure che mirano soprattutto a rafforzare il sistema delle misure di prevenzione specificamente previste in questo ambito. In questo contesto vengono rafforzati anche i divieti per le società sportive di intrattenere rapporti con le frange del «tifo violento». Una compiuta applicazione di tali divieti contribuirà all'efficacia complessiva delle nuove misure di contrasto.

        In primo luogo, occorre evidenziare che il ripetersi di gravi episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, nonché di reati finalizzati ad alterare o condizionare l'esito delle stesse manifestano l'ineludibile necessità di procedere ad un adeguamento del quadro sanzionatorio e degli strumenti di prevenzione.

        In secondo luogo, la crescita dei flussi migratori provenienti da Paesi del bacino del Mediterraneo, e l'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale registrato negli ultimi mesi ( 139 per cento nei primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2008, 28 per cento rispetto all'ultimo trimestre del 2013) determina la necessità di accelerarne l'esame potenziando gli organismi competenti e introducendo meccanismi di flessibilità nel procedimento di esame nonché di incrementare le risorse finanziarie messe a disposizione del sistema di accoglienza diffuso dei richiedenti lo status di protezione internazionale, il cui numero è oggi in sensibile crescita. In questo senso vanno anche le agevolazioni che mirano a sostenere dal punto di vista finanziario i comuni maggiormente impegnati nell'eccezionale flusso migratorio.

        Sulla medesima falsariga, vi è la necessità di autorizzare la spesa di fondi già stanziati, per potenziare le dotazioni della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, onde garantire le loro capacità di risposta operativa.

        Infine, vi è la necessità di prorogare i termini di legge fissati in relazione ad alcuni adempimenti, onde evitare che si verifichino «vuoti» nello svolgimento di rilevanti attività.
      Pertanto, sono previsti interventi necessari, in attesa del completamento di alcuni adempimenti previsti dalla vigente legislazione, per consentire la prosecuzione del regime transitorio, in materia di ricorso all'autocertificazione da parte degli stranieri.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        Per quanto riguarda il contrasto dei fenomeni di violenza o di illegalità connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive, l'obiettivo di breve periodo è quello di una diminuzione degli episodi suscettibili di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel medio-lungo periodo, le misure contemplate dal provvedimento tendono a consolidare più elevati standard di sicurezza in modo da favorire l'accesso del pubblico ai luoghi dove si tengono competizioni sportive.

        Relativamente alle misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, gli interventi previsti mirano a realizzare nel breve-medio periodo un graduale ammodernamento del parco veicolare della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre le predette misure mirano a soddisfare esigenze di ammodernamento degli equipaggiamenti e delle sedi della Polizia di Stato. Un ulteriore obiettivo è quello di garantire i necessari apporti tecnico-specialistici nell'esercizio dei compiti svolti dalle prefetture e dal Ministero dell'interno in tema di materie esplodenti e infiammabili.

        Altro obiettivo è l'ampliamento del sistema di accoglienza diffuso dei richiedenti protezione internazionale e l'accelerazione delle procedure di esame delle relative richieste.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        Al fine di monitorare e verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti saranno utilizzati i seguenti indicatori.

        Relativamente alle misure riguardanti il contrasto dei fenomeni di violenza e illegalità nelle manifestazioni sportive:

            numero dei divieti di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cosiddetto DASPO), applicati dal questore;

            numero degli eventi sportivi calcistici, delle principali categorie professionistiche (Serie A e Serie B) durante i quali si sono verificati rilevanti episodi di violenza;

            numero delle persone denunciate per episodi di violenza ed altri reati «da stadio» commessi in occasione di manifestazioni sportive;

            numero delle persone denunciate per il reato di frode in manifestazioni sportive di cui all'articolo 1 della legge n. 401 del 1989;

            numero dei divieti di apertura dei «settori ospiti» degli stadi dove si svolgono competizioni calcistiche irrogati dal Ministro dell'interno.

        Per quanto concerne le misure di finanziamento, si farà riferimento ai seguenti indicatori:

            numero dei richiedenti la protezione internazionale assistiti dal sistema che hanno beneficiato degli interventi erogati dallo SPRAR;

            interventi, riguardanti diversi settori di intervento, destinati all'ammodernamento delle dotazioni della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        Per quanto concerne le misure intese ad accelerare l'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, si farà riferimento al numero di procedimenti definiti.

        Infine, per quanto concerne l'intervento di proroga dei termini in materia di titoli di soggiorno, la valutazione del grado di raggiungimento sarà eseguita alla luce dell'adozione dei provvedimenti considerati dalla disposizione entro le nuove scadenze temporali.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        I destinatari delle disposizioni riguardanti le misure di contrasto dei fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive sono le autorità di pubblica sicurezza, le Forze di polizia, l'autorità giudiziaria e le società sportive (in quanto destinatarie di nuovi divieti riguardanti i rapporti con soggetti appartenenti alle frange del cosiddetto «tifo violento»).

        Le misure di finanziamento si indirizzano verso la rete di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale per il tramite del Ministero dell'interno e degli uffici del Ministero dell'interno e, in particolare, le articolazioni della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le agevolazioni finanziarie riguardano altresì tredici comuni.

        Le disposizioni in materia di procedure di esame delle richieste di protezione internazionale si rivolgono essenzialmente alle Commissioni territoriali competenti.

        La proroga del termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5 del 2012 riguarda gli uffici del Ministero dell'interno che trattano procedimenti in materia di immigrazione. Ciò in attesa che vengano realizzati i previsti collegamenti tra gli Uffici dell'amministrazione dell'interno e il servizio informativo del casellario giudiziario, gestito dal Ministero della giustizia.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

        In considerazione anche del carattere di urgenza dell'intervento regolatorio, non è stata avviata alcuna procedura di consultazione.

        Si precisa, tuttavia, che le misure riguardanti il contrasto degli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive sono il

precipitato di una mirata strategia di ampio respiro messa a punto nell'ambito di una task force, istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito della quale sono rappresentati non solo gli stakeholders istituzionali, ma anche rappresentanti del calcio (Lega nazionale professionisti di Serie A, Lega nazionale professionisti di Serie B, Lega Pro).

        Il testo del provvedimento normativo è stato condiviso dalle componenti rappresentate nella predetta task force.

        Le misure in materia di protezione internazionale sono coerenti con le linee di intervento contenute nel «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri» – su cui è stata raggiunta l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 10 luglio scorso – che prevede, tra l'altro, l'accelerazione dei tempi per l'esame delle domande di protezione internazionale, attraverso l'aumento del numero delle Commissioni, nonché l'ampliamento immediato della rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

        L'opzione di non intervento è stata valutata e scartata, atteso che, per quanto concerne il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, è stata ravvisata la necessità di un adeguamento degli strumenti fondamentalmente di prevenzione che può essere realizzato esclusivamente per mezzo della norma primaria per procedere a un adeguamento del quadro sanzionatorio e degli strumenti di prevenzione. Ciò anche in considerazione del fatto che le misure di cui si è rilevata l'esigenza incidono su diritti di libertà coperti da riserva di legge.

        Del pari, l'opzione zero non è stata ritenuta praticabile per le misure di finanziamento. L'esecuzione dei previsti interventi, sia sul fronte dell'assistenza ai richiedenti la protezione internazionale, sia sul fronte dell'ammodernamento delle dotazioni della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presuppone, infatti, l'adozione di norme che autorizzano le relative spese.

        Analogamente, le misure in materia di protezione internazionale occorrenti per fare fronte alle criticità conseguenti all'eccezionale flusso di immigrati registrato negli ultimi mesi possono conseguirsi solo attraverso modifiche del quadro normativo di riferimento che disciplina le attività in parola.

        Ad analoghe conclusioni si è pervenuti anche con riguardo alla citata disposizione di proroga di termine. Una soluzione di non intervento regolatorio avrebbe determinato, poi, gravi difficoltà per gli stranieri, in attesa dell'attivazione del citato collegamento tra gli uffici dell'amministrazione dell'interno e il sistema informativo del casellario giudiziario.

        Dati questi presupposti l'opzione zero si sarebbe rivelata nel lungo tempo inidonea a risolvere i problemi affrontati dall'intervento

regolatorio, non essendo rinvenibili strumenti di natura amministrativa in grado di fronteggiare le criticità emerse.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

        All'interno delle amministrazioni proponenti si è valutata la carenza di alternative, concretamente praticabili, per superare le criticità esposte e anche nel corso delle consultazioni non sono emerse soluzioni alternative considerata l'urgenza degli interventi.

        Difatti, per quanto concerne le misure di contrasto dell'illegalità e della violenza negli stadi, le misure previste sono apparse le uniche in grado di colmare «vuoti» o di perfezionare il sistema di repressione e prevenzione delle condotte illecite.

        Relativamente alle misure di potenziamento della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le misure previste sono le uniche possibili per utilizzare risorse già rese disponibili dalla legge di stabilità 2014.

        Non sono emerse ipotesi alternative all'intervento regolatorio neppure relativamente alle misure di agevolazione destinate a tredici comuni specificamente individuati.

        Analogamente, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è apparsa l'unica soluzione praticabile per consentire una più celere trattazione delle istanze tendenti ad ottenere il riconoscimento del predetto status.

        Per tali motivi, non sono emerse altre soluzioni alternative praticabili nel merito.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

        L'intervento non presenta svantaggi. Le misure finalizzate a contrastare i fenomeni di illegalità e di violenza connessi alle manifestazioni sportive si inquadrano nel contesto di un'articolata strategia volta a elevare le condizioni di sicurezza pubblica in cui si svolgono queste manifestazioni e, per questa via, a favorire un maggiore afflusso del pubblico. Dalle misure introdotte sono attesi esclusivamente vantaggi.

        Per quanto concerne, invece, le misure di finanziamento esse determineranno sicure ricadute positive, in quanto permetteranno l'attuazione di interventi di ammodernamento delle dotazioni

esistenti, indispensabili per mantenere inalterate le capacità operative della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        Le misure di finanziamento delle spese comportano indubbi vantaggi per la rete territoriale di accoglienza e le misure di accelerazione e semplificazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale comporteranno minori aggravi per le amministrazioni competenti e agevoleranno l'accesso degli stranieri al godimento dei diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale e dal diritto dell'Unione europea.

        Analogamente, la proroga di termine, contemplata dall'intervento regolatorio, è suscettibile di determinare esclusivamente vantaggi, atteso che essa consente di continuare ad applicare anche regimi transitori, evitando soluzioni di continuità nello svolgimento di compiti istituzionali, nel campo dei procedimenti amministrativi riguardanti gli stranieri.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Il provvedimento non produce effetti sulle imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        L'intervento regolatorio non modifica gli esistenti oneri informativi a carico dei privati e non ne introduce di nuovi.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto le amministrazioni che devono darvi attuazione sono in grado di operare con le strutture umane e strumentali a disposizione, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

        Uno dei punti principali del provvedimento riguarda le misure volte a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive.

        Si ritiene che una più efficace azione di contrasto in questo specifico segmento possa contribuire a evitare fenomeni di disaffezione verso lo spettacolo sportivo e, in prospettiva, a migliorare la capacità attrattiva del Paese relativamente all'organizzazione di competizioni e tornei di carattere internazionale.

SEZIONE VII: MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        I soggetti responsabili dell'attuazione delle norme contenute nell'intervento regolatorio sono soprattutto le autorità di pubblica sicurezza (prefetto e questore), le Forze di polizia, l'autorità giudiziaria.

        Per quanto riguarda le misure di finanziamento, si fa presente che gli interventi di spesa che sulla base di essi saranno autorizzati verranno svolti dalle competenti articolazioni del Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile), nonché dagli uffici della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        Per quanto concerne le misure in materia di protezione internazionale, i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono i competenti Dipartimenti del Ministero dell'interno, nonché le prefetture e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verranno attuati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implichino oneri per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

        A cura del Ministero dell'interno verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla sezione 1, lettera C).


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2014.
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime manifestazioni rende necessario, anche in vista dell'avvio della prossima stagione calcistica, adottare interventi urgenti finalizzati a rafforzare la prevenzione di tali fatti e a inasprire il trattamento punitivo di coloro che se ne rendono responsabili;

        Ravvisata, altresì, la necessità di adottare misure urgenti per fare fronte alle crescenti esigenze, determinate anche dalle crisi internazionali in atto in Paesi del bacino del Mediterraneo, connesse agli interventi di assistenza ai richiedenti la protezione internazionale;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare al Ministero dell'interno la disponibilità di risorse finanziarie indispensabili per salvaguardare le capacità operative della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso un ammodernamento delle relative dotazioni;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Articolo 1.
(Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive).

        1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi

di lieve entità si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;

            b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.
(Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive).

        1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) al primo periodo, dopo le parole: «e all'articolo 6-ter della presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»;

                2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo.»;

            b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»;

            c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione

è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.».
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).

        1. Al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole «l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli» sono inserite le seguenti: «ovvero altre scritte o immagini»;

            b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite le seguenti «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le parole: «sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonché stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;

            c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,».

Articolo 4.
(Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive).

        1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

        «Articolo 7-bis.1. (Divieto di trasferta). – 1. Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza,

in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.»;

            b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonché del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,».

        2. All'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive».

        3. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1-quater:

                1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter»;

                2) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;

            b) all'articolo 1-septies, comma 2, le parole: «per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 5.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25).

        1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4:

                1) al comma 1, le parole: «, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»;

                2) al comma 2, le parole «nel numero massimo di dieci.» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»;

                3) al comma 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali.»;

                4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato dall'ACNUR»;

                5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.»;

                6) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        «5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»;

            b) all'articolo 12:

                1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.».

        2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), è autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro 10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.

Articolo 6.
(Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati).

        1. Al fine di favorire l'ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di euro 50.850.570 per l'anno 2014.

        2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

        3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Articolo 7.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori).

        1. Nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è conseguentemente rideterminata. Entro il 15 ottobre 2014, con decreto del Ministero dell'interno è definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.

Capo III
DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Articolo 8.
(Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

        1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:

            a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

            b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

        2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

Articolo 9.
(Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti).

        1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresì, a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la composizione delle predette Commissioni.

        2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 22 agosto 2014.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri.
Alfano, Ministro dell'interno.
Orlando, Ministro della giustizia.
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze.

        Visto, il Guardasigilli: Orlando.