• Testo DDL 182

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Atto a cui si riferisce:
S.182 Abrogazione dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 182
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori Rita GHEDINI, BERTUZZI, LO GIUDICE, GATTI, SANTINI, PINOTTI, GRANAIOLA, FEDELI, BROGLIA, SPILABOTTE, MATURANI, FAVERO, DIRINDIN e D'ADDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Abrogazione dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, in materia di collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

Onorevoli Senatori. -- Nel rispetto del principio della centralità della persona, il tema in oggetto è il diritto ad un lavoro vero, dignitoso e gratificante per il lavoratore svantaggiato o disabile, visto come persona al centro del processo-progetto di collocamento. La legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa alla riforma del collocamento obbligatorio, ha stabilito un principio di grande rilievo: garantire l'inserimento lavorativo della persona disabile mediante il raffronto ottimale tra le abilità e le mansioni lavorative. L'inserimento lavorativo mirato si concretizza attraverso momenti successivi che sono rappresentati dalla valutazione delle capacità del disabile, dall'analisi dei posti di lavoro disponibili ed adeguati, dalla risoluzione dei problemi ergonomici, ambientali e relazionali, dall'utilizzo eventuale di appropriate tecnologie di supporto e della strumentazione disponibile per valorizzare le potenzialità professionali residue (processi formativi, percorsi personalizzati e così via). Il «collocamento mirato», quindi, si realizza ricercando e mettendo in atto tutte le soluzioni positive necessarie affinché si possa parlare di «compatibilità» tra le caratteristiche del posto di lavoro, inteso nell'accezione più completa del termine, e le residue capacità della persona con limitazioni dell'autonomia.

A dispetto dello spirito e della lettera della norma, con il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), sono state introdotte modifiche al regime delle compensazioni territoriali, che possono minare l'applicazione della norma sul collocamento obbligatorio dei disabili corretta e coerente con i suoi principi ispiratori. La scelta effettuata, nell'intento di semplificare le procedure poste in capo alle imprese per l'assolvimento dell'obbligo di collocamento, in realtà mette in discussione l'impianto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sul collocamento dei disabili, togliendo effettività al principio di pari opportunità che la ispira. Da più da più parti e, soprattutto, da parte delle associazioni per i diritti delle persone con disabilità, giungono voci allarmate circa l'ipotesi di un ritorno ai cosiddetti «reparti confino» nei luoghi di lavoro, soprattutto nei territori più poveri e maggiormente colpiti da alte percentuali di disoccupazione tra i disabili.

In sostanza, la cosiddetta «manovra-bis», dell'estate 2011, ha liberalizzato il regime delle compensazioni territoriali per adempiere agli obblighi del collocamento obbligatorio. L'articolo 9 del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha sostituito interamente il comma 8 dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, aggiungendo, inoltre, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

Il previgente comma 8 consentiva che i datori di lavoro potessero essere autorizzati ad assumere, previa motivata richiesta, in una unità produttiva, un numero di disabili superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero assunto presso altre unità produttive, situate in province nell'ambito della stessa regione (cosiddetta compensazione territoriale regionale) o anche di regioni diverse qualora il richiedente fosse un datore di lavoro privato (cosiddetta compensazione territoriale interregionale). Se il provvedimento interessava più regioni, la competenza era della direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre era di competenza del servizio indicato dalla regione quello che riguardava più province della stessa regione.

Rispetto a questa disciplina, che sottoponeva le esigenze di flessibilità delle aziende al vincolo della verifica di compatibilità con le esigenze e le reali possibilità delle persone disabili, collocate e collocabili, di corrispondervi, l'articolo 9 della cosiddetta «manovra-bis» ha sostanzialmente rimosso ogni verifica di tali compatibilità. Modificando il comma 8 dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha previsto, infatti, che l'ottemperanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è da riferirsi all'intero territorio nazionale e che, pertanto, i datori di lavoro privati che occupano personale dislocato in più unità produttive possono, automaticamente, senza alcuna richiesta di autorizzazione preventiva e, cioè, senza alcun livello di verifica circa gli effetti di tale semplificazione procedurale, portare in compensazione l'eccedenza di lavoratori disabili assunti in una unità produttiva con il minor numero di assunzioni obbligatorie in altre unità.

Fermo restando il numero complessivo di persone con disabilità da assumere obbligatoriamente per legge (cosiddetta quota di riserva), un'altra innovazione dell'articolo 9 in esame estende questa possibilità anche alle imprese che fanno parte di un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, come definito dall'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, vale a dire le società collegate o controllate. Le imprese interessate alla compensazione territoriale che, come detto, dal 13 agosto 2011 opera su base automatica e non più su autorizzazione, hanno il solo obbligo di trasmettere in via telematica a ciascuno dei centri per l'impiego delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo, un prospetto informativo dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

Sebbene, diversamente dalle aziende del settore privato, per i datori di lavoro pubblici la compensazione operi «previa autorizzazione» e solo su base regionale, chiaro è che il nuovo sistema di compensazione, automatica e su base nazionale, supera notevolmente quello precedente che subordinava l'operatività della compensazione territoriale alla concessione di apposita autorizzazione da parte degli organi territoriali o centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Di fatto, l'articolo 9 del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, modifica la disciplina sulla possibilità, per i datori di lavoro, di modulare tra le diverse unità produttive ed amministrative le quote obbligatorie di assunzione di categorie protette di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, complicando ulteriormente la possibilità di verificare il rispetto della norma sul collocamento obbligatorio e avere una mappatura completa delle quote partecipate di tutte le società. Il rischio è di rendere inefficiente il collocamento dei disabili: permettere il loro trasferimento in stabilimenti dell'azienda su tutto il territorio nazionale, importa una scarsa considerazione delle esigenze delle persone con disabilità, favorendo, di fatto, la creazione delle condizioni per il rifiuto della proposta di lavoro, che è invece fondamento primario e sostanziale della normativa sul collocamento obbligatorio, come definita con legge 12 marzo 1999, n. 68.

La necessità di ribadire e mantenere intangibile il principio costituzionale inscritto all'articolo 4 della Carta costituzionale, che vincola la Repubblica a creare le condizioni normative in base alle quali ciascun cittadino, col proprio lavoro, possa dare un contributo alla creazione della ricchezza collettiva, commisurato alle proprie capacità, e al fine di scongiurare il rischio di una massiccia elusione della legge sul collocamento obbligatorio, si rende oggi necessario un intervento abrogativo dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che riporti la norma alla sua formulazione originaria.

Per mettere fine allo stato di ansia e d'inquietudine che sta pericolosamente investendo le persone con disabilità, insieme alle loro famiglie, i quali temono la cancellazione di fatto dei diritti sociali fin qui acquisiti, scopo della abrogazione è il ritorno a una disciplina che, certamente perfettibile, ha comunque permesso un miglioramento progressivo del collocamento per i lavoratori disabili, secondo una modalità che responsabilizza tutti i soggetti coinvolti nel processo.

Per questi motivi, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.