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Atto a cui si riferisce:
S.20 [Amnistia & Indulto] Concessione di amnistia e indulto


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 20
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MANCONI, COMPAGNA, CORSINI e TRONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Concessione di amnistia e indulto

Onorevoli Senatori. -- La situazione delle nostre carceri costituisce una delle più gravi emergenze del Paese. L’ordinanza con cui, di recente, il Tribunale di sorveglianza di Padova ha chiamato la Consulta a pronunciarsi sulla (in)costituzionalità di pene scontate in carceri, quali quelle italiane, sovraffollate fino a limiti intollerabili, non può non far riflettere anzitutto sul primo problema del nostro sistema penitenziario, ovvero l’abnorme numero di reclusi rispetto alla capienza degli istituti. Come la Corte europea dei diritti umani (CEDU) continua a ribadire, una pena detentiva eseguita in condizioni inumane costituisce una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona e dei principi cardine dello Stato di diritto. Si tratta di un’affermazione già resa dalla Corte nel 2009, in relazione al caso di un detenuto costretto a vivere in una cella di soli 2,70 metri quadrati (Sulejmanovic c. Italia -- ricorso n. 22635/03, dec. 16 luglio 2009). La mancanza palese di uno spazio personale -- in un contesto, peraltro, di negazione assoluta di ogni percorso rieducativo costituisce di per sé, secondo la Corte, un trattamento inumano, degradante, una forma, cioè, di tortura, praticata ogni giorno nei confronti di condannati e detenuti in attesa di giudizio (come tali peraltro da presumersi innocenti). Linea, questa, ribadita dalla sentenza Torreggiani e altri dell’8 gennaio 2013, nella quale la Corte -- oltre a ribadire l’esigenza di porre rimedio immediatamente al problema del sovraffollamento carcerario -- invita l’Italia a dotarsi, entro un anno, di un sistema di ricorso interno che dia modo ai detenuti di rivolgersi ai tribunali italiani per denunciare le proprie condizioni di vita nelle prigioni e di avere un adeguato risarcimento.

Alla luce di questo contesto, è ineludibile introdurre -- come richiede del resto la stessa CEDU -- anzitutto misure capaci di ridurre, nell’immediato, il sovraffollamento e di rendere quindi l’esecuzione della pena conforme alla funzione rieducativa che, sola, la legittima, secondo l’articolo 27 della Costituzione italiana.

A tal fine, nell’esercizio di quel potere clemenziale riservato al Parlamento, il presente disegno di legge concede amnistia per tutti i reati commessi entro il 14 marzo 2013 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena detentiva ferme restando alcune esclusioni per i reati connotati da maggiore pericolosità sociale e lesivi di beni giuridici di rango costituzionale particolarmente elevato. Analoghe esclusioni sono previste per l’indulto, che è concesso nella misura di tre anni in linea generale e di cinque per i soli detenuti in gravi condizioni di salute.

Si tratta di misure che, in quanto complementari, potrebbero avere un effetto importante, oltre che sul sovraffollamento penitenziario, anche sul contenzioso giudiziario ma che, in ogni caso, devono essere affiancate da modifiche al sistema penale sostanziale e processuale nonché all’ordinamento penitenziario. Modifiche capaci di eliminare le cause (prima ancora che gli effetti) del sovraffollamento penitenziario. In tal senso dovranno essere previste (in un disegno di legge ad hoc) misure idonee a rendere il carcere l’extrema ratio e riportare la sanzione penale a quel ruolo di sanzione residuale, da riservare ai soli illeciti caratterizzati da maggiore disvalore sociale e giuridico, che la Costituzione e, in particolare, il principio del favor libertatis, le assegna.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

AMNISTIA

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia per tutti i reati commessi entro il 14 marzo 2013 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.

2. L’amnistia non si applica ai reati di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale, 4-bis, commi 1 e 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, nonché ai reati per i quali ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni; 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. L’amnistia non si applica qualora l’interessato dichiari di non volerne usufruire.

Art. 2.

(Computo della pena per l’applicazione dell’amnistia)

1. Ai fini del computo della pena per l’applicazione dell’amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest’ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell’aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 61, numeri 7) e 11–ter), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all’articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime.

Capo II

INDULTO

Art. 3.

(Indulto)

1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 14 marzo 2013, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore ad euro 10.000 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. È altresì concesso indulto nella misura non superiore a cinque anni:

a) a coloro che risultino affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimico-ematologica, da apposite Commissioni mediche istituite nell’ambito di ciascun istituto di pena, al secondo stadio dello standard definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

b) a coloro che risultino affetti da gravi forme di epatite, da patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle Commissioni mediche di cui alla lettera a), incompatibili con il regime di detenzione carceraria.

3. Per la concessione dell’indulto di cui al comma 2, con decreto non avente natura regolamentare emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le misure necessarie per garantire la prestazione di cure adeguate ai soggetti di cui al medesimo comma 2.

4. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte, l’indulto.

5. All’indulto di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.

Art. 4.

(Esclusioni dall’indulto)

1. L’indulto non si applica alle pene per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis del codice penale e 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché ai reati per i quali ricorra taluna delle circostanze aggravanti richiamate dall’articolo 1, comma 2, della presente legge.

2. L’indulto non si applica nei casi già rientranti nell’ambito di applicazione della legge 31 luglio 2006, n. 241.

Art. 5.

(Revoca dell’indulto)

1. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.