• Testo DDL 14

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Atto a cui si riferisce:
S.14 [Ddl Unioni Civili] Disciplina delle unioni civili


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 14
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MANCONI e CORSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disciplina delle unioni civili

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge disciplina l'istituto delle unioni civili, con una normativa complementare organica, che quindi non incide sul codice civile se non limitatamente alle disposizioni di coordinamento. L'unione civile definisce il rapporto tra da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vogliano organizzare la loro vita in comune. La disciplina proposta, con uno statuto normativo flessibile e «leggero», intende fornire ai cittadini che scelgano forme non tradizionali di convivenza la necessaria tutela delle relative situazioni giuridiche soggettive, evitando così ogni forma di discriminazione ai loro danni. È infatti necessario dare un riconoscimento giuridico a una realtà così rilevante socialmente da non poter più essere ignorata dalla legge, evitando che la tutela di diritti fondamentali della persona sia lasciata all'alea di interpretazioni più o meno «evolutive», come se diritti e libertà dipendessero da concessioni giurisdizionali e non invece da riconoscimento di legge. La disciplina della pluralità delle forme della convivenza rappresenta infatti l'attuazione del dovere dello Stato di tutelare la libertà di realizzazione della persona nei suoi rapporti con gli altri (articolo 2 della Costituzione), non potendosi imporre la rigida alternativa tra il vincolo (sacramentale o legale) del matrimonio e l'assoluta irrilevanza giuridica delle forme di vita associata che da tale modello prescindano (soluzione obbligata, questa, per chi, come gli omosessuali, non possa sposarsi). In questo senso, il riconoscimento di forme plurali di convivenza, anziché violare, rafforza piuttosto il principio di cui all'articolo 29 della Costituzione, che nasceva non tanto per imporre un solo e cogente modello di convivenza, ma per limitare l'ingerenza statale sul terreno delle relazioni familiari, tipica delle politiche demografiche di regimi totalitari come quello fascista.

Il presente disegno di legge prevede criteri e modalità di estensione alle unioni civili dei diritti spettanti al nucleo familiare nei casi sanciti dalla legge, secondo criteri di parità di trattamento, in conformità al principio di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Del resto, alla estensione dei diritti riconosciuti ai contraenti le unioni civili, corrisponde una parallela regolamentazione dei loro doveri e oneri. Ciò potrà garantire la necessaria tutela non soltanto ai figli, ma anche al contraente economicamente più debole nel caso di cessazione dell'unione civile, l'affidamento dei terzi in ordine alla situazione patrimoniale della coppia, la trasparenza dello stato giuridico delle parti.

Questo disegno di legge, che raccoglie, elabora e integra precedenti proposte, è stato redatto dall'avvocato Ezio Menzione.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

REGISTRAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLA CESSAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1.

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti dell'unione civile», possono contrarre tra loro un'unione civile per organizzare la loro vita in comune.

2. La registrazione dell'unione civile è effettuata, su istanza delle parti della stessa unione, e in presenza di due testimoni maggiorenni, dai soggetti di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione civile)

1. Le unioni civili sono riconosciute quali titolari di autonomi diritti.

2. Lo stato di parte dell’unione civile non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione civile.

Art. 3.

(Istituzione del Registro delle unioni civili)

1. Presso l'Ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il Registro delle unioni civili. Il sindaco, un suo delegato o l'Ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione delle unioni nel Registro e alle relative eventuali annotazioni.

Art. 4.

(Certificazione dello stato di unione civile)

1. L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell’unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché i figli di ciascuna delle parti dell’unione civile.

Art. 5.

(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione civile)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione civile di cui all'articolo 4:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione civile;

c) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione civile non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile. Il divieto di cui ai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 87 non opera nel caso in cui le parti dell'unione civile siano dello stesso sesso. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 87 del codice civile, nel caso in cui le parti dell'unione civile siano di sesso diverso;

f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione civile.

Art. 6.

(Cessazione dell'unione civile per volontà consensuale o unilaterale)

1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.

2. L'unione civile può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota all'altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.

Art. 7.

(Cessazione dell'unione civileper causa di morte)

1. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti.

Art. 8.

(Certificazione della cessata unione civile)

1. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi degli articoli 6 e 7 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che riporta anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel Registro delle unioni civili di cui all'articolo 3.

Art. 9.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti derivanti dall'attuazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro o da ogni altra tassa, limitatamente ai soggetti con un reddito imponibile inferiore a 5.000 euro annui.

Capo II

DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI DELL'UNIONE CIVILE

Art. 10.

(Rapporti giuridici tra personeunite civilmente)

1. I rapporti tra le parti dell’unione civile, legate da comunione di vita materiale e spirituale o che intendano stabilire tale comunione, sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo.

Art. 11.

(Equiparazione dello stato di partedell’unione civile)

1. Lo stato di parte dell’unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 12.

(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile)

1. All'unione civile sono estesi, secondo criteri di parità di trattamento, i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dagli articoli 13 e seguenti, nonché in ogni rapporto con la pubblica amministrazione funzionale al conseguimento di prestazioni, benefici o comunque provvedimenti ampliativi o autorizzatori rilasciati in ragione dello stato di coniugio.

Art. 13.

(Acquisto della residenza da partedel cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale che sia parte di una unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.

Art. 14.

(Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento)

1. I figli delle parti dell’unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

Art. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell’unione civile sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 16.

(Forma della domanda dell'interdizione e dell'inabilitazione)

1. Al secondo comma dell'articolo 712 del codice di procedura civile sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e della parte dell’unione civile».

Art. 17.

(Incapacità o decesso della partedi un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell’unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione o di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 18.

(Regime patrimoniale dell'unione civile)

1. Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto della registrazione il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.

2. Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al comma 1, si presume scelto il regime di comunione legale.

Art. 19.

(Partecipazione lavorativa all'impresa del membro dell'unione civile)

1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti dell’unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte, può rivolgersi al giudice per richiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma».

Art. 20.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall’appartenenza a un determinato nucleo familiare vengono estese alle parti dell’unione civile.

Art. 21.

(Diritti di successione fra le partidell'unione civile)

1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

2. Nel libro secondo del codice civile, ogni disposizione relativa al «coniuge» o ai «coniugi» si intende riferita anche alla parte dell’unione civile o alle parti dell’unione civile.

3. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione civile succeda all'altra per causa di morte, a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

Art. 22.

(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti dell’unione civile)

1. In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile derivante da fatto illecito, il giudice, su richiesta dell'altra parte, può porre a carico degli eredi cui è stato liquidato il risarcimento del danno un assegno periodico o in un'unica soluzione a favore del richiedente, il cui importo è stabilito in relazione all'entità del risarcimento, alla durata dell'unione civile e ai bisogni del beneficiario.

Art. 23.

(Militari e forze dell'ordine)

1. Gli esoneri, le dispense, le agevolazioni e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in ragione dell'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi anche alle parti dell’unione civile.

Art. 24.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti dell’unione civile.

Art. 25.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 26.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell’unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell’unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge.

Art. 27.

(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di successionedel contratto di locazione)

1. All’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite e convivente al momento del decesso»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'eventualità che lo stato di unione civile sia stato certificato dopo l'instaurarsi del rapporto locativo il conduttore deve comunicare al locatore, a mezzo lettera raccomandata, il predetto stato di unione civile, trasmettendogli la relativa certificazione».

Capo III

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 28.

(Modifiche al codice penale)

1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell’altra parte dell’unione civile».

2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte dell’unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».

Art. 29.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «che sono tra loro coniugi,» sono inserite le seguenti: «parti dell’unione civile,»;

b) nella rubrica le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti: «, coniugio, o stato di unione civile».

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «, della parte dell'unione civile»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;

c) al comma 1, lettera f), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;

d) al comma 2, dopo le parole: «di coniugio» sono inserite le seguenti: «stato di unione civile».

3. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte dell'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre.»;

b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e delle parti dell'unione civile».