• Relazione 720, 243, 641 e 729-A

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Atto a cui si riferisce:
S.243 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
Nn. 720, 243, 641 e 729-A

RELAZIONE DELLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Relatrice FATTORINI)

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 2013

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (n. 720)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 maggio 2013,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati MOGHERINI, SERENI, VILLECCO CALIPARI, POLLASTRINI, Roberta AGOSTINI, CENNI, BINI, BORGHI, CARRA, CARRESCIA, CHAOUKI, CIMBRO, COPPOLA, COSCIA, Marco DI MAIO, D’INCECCO, FEDI, Cinzia Maria FONTANA, GADDA, GARAVINI, GASPARINI, GHIZZONI, GIULIANI, IACONO, INCERTI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LENZI, LODOLINI, MAESTRI, MALPEZZI, MANZI, MARIANI, MARZANO, MIOTTO, MORETTI, MURER, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RUBINATO, SCUVERA, TARTAGLIONE, TENTORI, TIDEI, Valeria VALENTE e VELO (118); SPADONI, DI VITA, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, Massimiliano BERNINI, Paolo BERNINI, Nicola BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL’OSSO, D’AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL’ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, Luigi DI MAIO, Manlio DI STEFANO, DIENI, D’INCÀ, D’UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, FURNARI, GAGNARLI, GALLINELLA, Luigi GALLO, Silvia GIORDANO, GRANDE, GRILLO, Cristian IANNUZZI, L’ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, Paolo Nicolò ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, Simone VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI e ZOLEZZI (878); MIGLIORE, SCOTTO, Claudio FAVA, NICCHI, AIELLO, PIAZZONI, AIRAUDO, BOCCADUTRI, Franco BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, Daniele FARINA, FERRARA, FRATOIANNI, Giancarlo GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZAN e ZARATTI (881); BERGAMINI, CARFAGNA, GELMINI, CENTEMERO e MILANATO (940); Giorgia MELONI (968)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 maggio 2013

E SUI
DISEGNI DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (n. 243)

d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA, MARTINI, LEPRI, MATURANI, AMATI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, PIGNEDOLI, PINOTTI, BUBBICO, CANTINI, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CIRINNÀ, CORSINI, CUOMO, D’ADDA, DE BIASI, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, FEDELI, Elena FERRARA, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARCUCCI, MARGIOTTA, MICHELONI, MINNITI, NENCINI, ORRÚ, PADUA, PAGLIARI, PALERMO, PEGORER, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SANGALLI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, SPOSETTI, TOMASELLI, VACCARI, VATTUONE, ZANONI, RUTA e FATTORINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2013

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (n. 641)

d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2013

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (n. 729)

d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, ALICATA, ARACRI, BOCCA, BONDI, BONFRISCO, BRUNI, BRUNO, CALIENDO, CARRARO, CASSANO, D’ALÌ, DALLA TOR, D’AMBROSIO LETTIERI, D’ASCOLA, Giuseppe ESPOSITO, FAZZONE, FORMIGONI, GALIMBERTI, GENTILE, GIOVANARDI, IURLARO, LANGELLA, LIUZZI, MARIN, PALMA, PELINO, PICCOLI, RAZZI, REPETTI, RIZZOTTI, Paolo ROMANI, TORRISI, VICECONTE e ZANETTIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2013


dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 720

Onorevoli Senatori. -- Vorrei sottolineare che la Convenzione di Istanbul rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Il clamore dei media e l'unanime sdegno verso le ripetute violenze contro le donne, come tutti i fenomeni eccessivamente evocati e condannati, rischiano paradossalmente di produrre assuefazione, di ottenere l'effetto opposto fino a forme addirittura di così detto negazionismo. Eppure pur mantenendo un giudizio sobrio e lucido, né vittimistico né vendicativo, non bisogna dimenticare mai che siamo di fronte ad una realtà persistente, pervasiva e diffusa e che i dati quantitativi e qualitativi dei crimini confermano il femminicidio come una vera e propria piaga sociale, che riguarda donne di tutti i ceti sociali, le età e le società. Un fenomeno che ormai da tempo non si limita a casi estremi o platealmente efferati e che troppo spesso nasce dal cuore delle relazioni e della vita familiare.

I disegni di legge in esame recano la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. Segnalo, in particolare, che il disegno di legge n. 720 è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mogherini ed altri, Spadoni ed altri, Migliore ed altri, Bergamini ed altri e Meloni.

La ratifica da parte dell'Italia della Convenzione rappresenta un passo di fondamentale importanza per proseguire l'azione del nostro Paese contro ogni tipo di violenza nei confronti delle donne e dei minori. Essa è il punto più avanzato del diritto internazionale sul tema, nonché il primo trattato che riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione, configurandola dunque come violazione del principio di uguaglianza.

A conferma di ciò, nel preambolo si sottolinea che il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

Ricordo che, per entrare in vigore, la Convenzione dovrà essere ratificata da almeno dieci Stati, di cui otto Stati membri del Consiglio d'Europa. La firma, infatti, è aperta non solo ai membri del Consiglio d'Europa, ma anche agli Stati che hanno preso parte alla redazione del testo e godono dello status di osservatore presso l'Organizzazione (Stati Uniti, Canada, Giappone, Messico e Santa Sede). Ad oggi, 29 Paesi hanno firmato la Convenzione, di cui soltanto 17 dell'Unione europea -- che pure è un dato su cui riflettere -- ma soltanto 4 Paesi l'hanno ratificata: Turchia, Albania, Portogallo e Montenegro.

Rileva che nella scorsa legislatura, nel mese di novembre dello scorso anno, e dunque a brevissima distanza dalla stipula della Convenzione da parte del nostro Paese (che è avvenuta il 27 settembre 2012), la 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato già aveva incardinato la discussione di due disegni di legge di autorizzazione alla ratifica. Entrambi i disegni di legge erano di origine parlamentare: il disegno di legge n. 3488, a prima firma della senatrice Finocchiaro, fatto proprio dal gruppo PD, e il disegno di legge n. 3489 a prima firma della senatrice Carlino.

Il Governo ha invece presentato il proprio disegno di legge di autorizzazione alla ratifica solo nel gennaio di quest'anno, a Camere quindi sciolte, e non lo ha poi ripresentato nella nuova legislatura.

Il testo della Convenzione si compone di un Preambolo e 81 articoli, suddivisi in 12 capitoli.

Il Preambolo ricorda innanzitutto i principali strumenti esistenti in materia, sia nell’àmbito del Consiglio d'Europa che delle Nazioni Unite. Tra di essi riveste particolare importanza la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, con il suo Protocollo opzionale del 1999. Il Preambolo della Convenzione di Istanbul connette la violenza contro le donne all'esistenza di rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, e la equipara a un diritto umano violato. E, infatti, l’articolo 3 della Convenzione di Istanbul ribadisce ulteriormente che la violenza contro le donne è prima di tutto una violazione dei diritti umani e poi una forma di discriminazione contro le donne. Lo spirito dell'incipit della Convenzione, allora, è quello di combattere la violenza contro le donne dentro il contesto degli organismi internazionali, sempre più concordi nel ritenere i diritti umani il vero banco di prova del livello di civiltà dei nostri Paesi.

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1. Lo scopo della Convenzione è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Di rilievo anche la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace che nelle situazioni di conflitto armato (articolo 2), circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare ferocia.

L'articolo 3 contiene invece una serie di definizioni di termini che vengono usati nel testo. Qui c'è anche l'ormai famosa definizione di «genere», che supera il puro dato biologico per fare riferimento a «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» definizione che ha suscitato parecchie polemiche. Non entro nel merito di tali polemiche -- lo faremo in altra sede -- e segnalo solo che la questione si è conclusa con l'affermazione che «l'Italia applicherà la Convenzione in conformità con i principi della Costituzione italiana».

L'articolo 4 della Convenzione sancisce il principio secondo il quale tutti gli individui -- cito ancora -- hanno il diritto di «vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata». Poiché la discriminazione di genere costituisce terreno fertile per la tolleranza della violenza contro le donne, la Convenzione si preoccupa di chiedere alle Parti l'adozione di tutte le norme atte a garantire la concreta applicazione del principio di parità tra i sessi corredate, se del caso, dall'applicazione di sanzioni.

I primi a dover rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione sono proprio gli Stati, i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne (articolo 5). Lo stesso articolo prevede anche un risarcimento delle vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali, risarcimento che può assumere forme diverse (riparazione del danno, indennizzo, riabilitazione, eccetera). Proprio sulla questione della riparazione c'è un'altra questione aperta, in relazione all'articolo 30, paragrafo 2, che giustamente pone in capo allo Stato l'obbligo di risarcimento «se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali». Su questo, infatti, il Governo precedente aveva manifestato l'intenzione di apporre una riserva, come del resto previsto dalla stessa Convenzione, visto che la previsione può essere considerata come una norma che richiede una copertura finanziaria. È una scelta su cui si avrà modo di riflettere.

Il capitolo II contiene una serie di altri impegni che riguardano soprattutto il «metodo» -- per così dire -- l'approccio con cui gli Stati si impegnano ad affrontare il fenomeno. Qui si fa riferimento, tra l'altro, all'esigenza di coordinamento delle diverse politiche, al coinvolgimento delle organizzazioni non governative e della società civile, alla raccolta dei dati e così via.

Ampio spazio viene dato, poi, al tema così detto della prevenzione, cui è dedicato il capitolo III, tema che richiederebbe una discussione a sé stante.

Il cuore della prevenzione non può infatti essere l'aspetto propriamente giuridico, ma quello culturale, morale, psicologico, politico e così via. Il tema insomma allude a quelli che troppo superficialmente il dibattito sul tema chiama «stereotipi» e «pregiudizi». In realtà siamo di fronte a un fenomeno che ha radici ben più profonde, nelle modificazioni delle identità soggettive degli uomini e donne del nostro tempo e nella fragilità delle loro relazioni. Nella consapevolezza di questo, la Convenzione impegna le Parti non solo ad adottare le misure legislative per prevenire la violenza, ma anche alla promozione di campagne di sensibilizzazione e di programmi educativi che tengano conto di questi temi e di percorsi per la formazione di adeguate figure professionali.

Altro punto fondamentale della Convenzione è la protezione delle vittime (capitolo IV). Particolare enfasi viene posta sulla necessità di creare meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che intervengono in materia (articolo 18). Per questo occorre potenziare le strutture atte all'accoglimento delle vittime e il personale preposto, che deve essere formato attraverso un'attività informativa adeguata la quale deve tenere conto anche del fatto che le vittime, nell'immediatezza dell'atto di violenza, non sono spesso nelle condizioni psico-fisiche idonee ad assumere decisioni pienamente informate.

I servizi di supporto possono essere generali (ad esempio servizi sociali o sanitari offerti dalla pubblica amministrazione) oppure specializzati. Fra questi si prevede la creazione di case rifugio e quella di linee telefoniche di sostegno attive notte e giorno. Strutture ad hoc sono inoltre previste per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale.

La Convenzione stabilisce poi l'obbligo per le Parti di adottare normative di adeguamento del proprio ordinamento interno sotto il profilo del diritto sostanziale e processuale, sia civile che penale.

La Convenzione individua anche una serie di reati (tra cui la violenza psicologica, l'aborto forzato, le molestie sessuali, il matrimonio forzato), che gli Stati si impegnano a introdurre, qualora non siano già presenti, nel proprio ordinamento. Per i suddetti reati la Convenzione prevede l'obbligo delle Parti di adottare misure legislative o di altro tipo volte a garantire che le condotte tipiche delle varie fattispecie siano sottoposte a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali. Le sanzioni devono essere «efficaci, proporzionali e dissuasive».

La Convenzione torna in più punti sull'inaccettabilità di motivazioni fondate sulla «cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto 'onore'» a giustificazione delle violenze chiedendo tra l'altro alle Parti di introdurre le misure, legislative o di altro tipo, per garantire che nei procedimenti penali intentati per crimini rientranti nell'ambito della Convenzione, tali elementi non possano essere invocati come attenuante.

A tale proposito ricordo come le disposizioni sul delitto d'onore e sul matrimonio riparatore sono state abrogate dal Parlamento Italiano con la legge 5 agosto 1981, n. 442. Persino dopo il referendum sul divorzio (1974), e dopo la riforma del diritto di famiglia (1975), l'articolo 587 del codice penale consentiva ancora, fino alla sua abrogazione, che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie, la figlia o la sorella al fine di difendere «l'onor suo o della famiglia». La circostanza prevista richiedeva che vi fosse uno stato d'ira, che veniva in pratica sempre presunto. Sia il delitto d'onore che il matrimonio riparatore erano infatti disciplinati dal codice Rocco, molto lontano dalla nuova, paritaria concezione della morale sessuale, della parità tra coniugi, dalla mentalità e sensibilità della società italiana. La violenza carnale era infatti considerata un reato contro la morale, e non contro la persona.

Ricordo questo passaggio legislativo e culturale perché tuttora esiste, a mio avviso, una traslazione tra il concetto d'onore e quello di passione/gelosia con la medesima circostanza attenuante di stato d'ira. E ciò nonostante il cammino fin qui percorso, di cui la legge anti stalking (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) e l'adozione del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono solo gli ultimi atti. Vorrei sottolineare che i progressi realizzati dalla legislazione italiana, pure presenta tuttora diversi punti di arretratezza, e le riforme più importanti in questo ambito sono sempre state il prodotto di una sintesi di alto livello tra le migliori culture del nostro Paese. Auspico che la ratifica della Convenzione e le successive norme di adeguamento seguano questa tradizione.

Un capitolo apposito (capitolo VII) è dedicato alle donne migranti, incluse quelle senza documenti, e alle donne richiedenti asilo, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere. La Convenzione mira ad introdurre una prospettiva di genere nei confronti della violenza di cui sono vittime le migranti, ad esempio accordando ad esse la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner (articolo 59). Inoltre, viene stabilito l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione -- ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati -- e ribadito l'obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne.

Vorrei chiarire due punti.

Il primo è il tipo di strumento su cui oggi il Senato è chiamato ad esprimersi. Siamo infatti di fronte a una ratifica «secca», senza cioè norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La scelta di questo strumento, condivisa con la Camera dei deputati, si giustifica con la volontà di pervenire nei tempi più rapidi possibili alla ratifica da parte del nostro Paese. La ratifica da un lato consente intanto l'entrata in vigore delle norme auto-applicative, che non necessitano di norme di adeguamento, e dall'altro produce una accelerazione dell'entrata in vigore della Convenzione, che, come detto, necessita la ratifica da parte di un certo numero di Stati.

È una scelta di cui deve essere però chiara la natura «strumentale». Non bisogna cioè accontentarsi della ratifica, che pure è importante, senza poi occuparsi degli impegni che la Convenzione chiede, come ha ricordato la mozione della Camera dei deputati approvata nella giornata di ieri (4 giugno 2013).

Questi impegni richiedono, e questo è il secondo punto, delle risorse finanziarie. Questo è un punto qualificante, pur senza il bisogno di riaprire la questione della copertura finanziaria, che già alla Camera dei deputati ha suscitato qualche problema.

Come è noto, la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha subordinato il proprio parere favorevole all'inserimento della clausola di neutralità finanziaria, ora contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge. Per realizzare gli obiettivi ambiziosi della Convenzione, però, i soldi ci vogliono. E al reperimento di queste risorse si dovrà far fronte quando il Senato discuterà le norme di adeguamento del nostro ordinamento.

L'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica è dunque solo il primo passo di un percorso più lungo, a cominciare da un'azione diretta a sollecitare gli Stati firmatari ad approvare le ratifiche, azione cui il Governo si è già impegnato nella persona del viceministro Marta Dassù e a cui deve corrispondere analogo impegno del Parlamento, nei confronti dei Parlamenti nazionali europei affinché ratifichino il più rapidamente possibile questa importante Convenzione.

Fattorini, relatrice

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Lo Moro)

sui disegni di legge nn. 720, 243, 641 e 729

4 giugno 2013

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Capacchione)

sui disegni di legge nn. 720, 243, 641 e 729

4 giugno 2013

La Commissione, esaminati i provvedimenti, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Si invita peraltro la Commissione competente a valutare l’opportunità di integrare il testo, in relazione a quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione, con una disposizione diretta a individuare l’autorità nazionale che l’Italia designa quale responsabile del coordinamento, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della Convenzione stessa.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Zanoni)

sul disegno di legge n. 720

4 giugno 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel pressuposto che, in sede di adozione dei provvedimenti esecutivi, vengano stanziate, ove necessario, le risorse finanziarie adeguate a garantire il puntuale rispetto degli impegni contenuti nella Convezione.

PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Petraglia)

sui disegni di legge nn. 720, 243, 641 e 729

5 giugno 2013

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

rilevato che la Convenzione:

è il primo strumento internazionale che ha l’ambizione di creare un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza;

è stata firmata da ventinove Paesi, ma ratificata soltanto da quattro (Turchia, Albania, Portogallo e Montenegro); pertanto l’Italia sarà il quinto Paese europeo a ratificarla ma occorre attendere, per la sua entrata in vigore, il numero minimo di dieci ratifiche, inclusi otto Stati membri del Consiglio d’Europa;

può essere l’occasione affinché l’Unione europea si doti di un «tavolato dei diritti comuni» a tutti i Paesi membri, di modo che i diritti civili fondamentali siano rispettati ovunque;

tenuto conto che essa, per alcuni aspetti, si richiama ad analoghi atti normativi previsti dalle Nazioni Unite ed anche ad altri atti di carattere macroregionale;

considerati con viva preoccupazione i dati sull’incremento degli omicidi di donne negli ultimi anni;

condiviso l’obiettivo della Convenzione di prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica nonché di creare un quadro globale ed integrato che consenta la protezione delle donne, la cooperazione internazionale ed il sostegno alle autorità ed alle organizzazioni a questo scopo deputate;

esaminate le parti di stretta competenza quali:

l’articolo 11, che impegna le Parti contraenti a sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, al fine di studiarne cause, effetti, frequenza e percentuali delle condanne, e di valutare l’efficacia delle misure adottate;

l’articolo 12, secondo cui devono essere intraprese misure per promuovere i cambiamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, in modo che la «cultura, gli usi, i costumi, la tradizione o il cosiddetto “onore” non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare gli atti di violenza» rientranti nel campo di applicazione della Convenzione;

l’articolo 13, in virtù del quale le Parti promuovono campagne o programmi di sensibilizzazione ad ogni livello, per aumentare la consapevolezza e la comprensione dei fenomeni di violenza oggetto della Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini;

l’articolo 14, che attribuisce alle Parti contraenti il compito di intraprendere le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti. Tali principi devono essere promossi anche nelle strutture di istruzione non formale nonché nei centri sportivi, di svago e nei mass media;

giudicata essenziale la prevenzione, culturale e sociale, da realizzare anzitutto attraverso le scuole per il loro ruolo formativo, affinché l’uguaglianza di genere, il linguaggio di genere e la relazione maschi-femmine possano diventare un riferimento culturale per tutto l’intero periodo scolastico, contribuire a far crescere le personalità dei ragazzi e delle ragazze e migliorare i modelli di relazione;

sottolineato il ruolo dei mezzi di comunicazione, soprattutto per ciò che concerne l’uso del linguaggio, che dovrebbe essere più rispettoso della dignità umana e della figura femminile;

manifestata preoccupazione per l’esistenza di una dimensione sociale della violenza, tenuto conto che quest’ultima non è un problema che riguarda solo la sfera privata, ma rappresenta il simbolo più brutale dell’ineguaglianza nella società;

ritenuto altresì che la Convenzione potrà effettivamente incidere solo se riuscirà a mettere in moto delle azioni concrete, tra cui ad esempio la previsione di fondi permanenti per i centri antiviolenza;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si rimarca l’importanza dell’educazione di genere, che -- senza trascurare il ruolo che la famiglia può svolgere in questo ambito -- deve essere impartita in tutte le scuole di ogni ordine e grado, soprattutto per sensibilizzare e formare gli studenti sulla corretta relazione uomo-donna, migliorando così i modelli relazionali e prevenendo fenomeni di violenza;

2. si reputa fondamentale la formazione degli insegnanti e degli operatori, affinché essi si facciano parte attiva nel superamento degli stereotipi culturali che collocano ancor oggi la donna in una posizione di sottomissione di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;

3. si reputa necessario adottare idonee iniziative volte a contrastare l’abuso del corpo femminile, da un lato, e a dedicare maggiore attenzione all’uso del linguaggio, dall’altro, a partire dai messaggi pubblicitari, dai palinsesti delle trasmissioni televisive e dai titoli delle notizie. Ciò per garantire il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile e per prevenire ogni forma di discriminazione di genere.

Si chiede, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all’Assemblea.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')

(Estensore: Mattesini)

sul disegno di legge n. 720

4 giugno 2013

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge,

ravvisato che la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, costituisce uno strumento indispensabile per offrire una rete di sostegno che permetta ad ogni donna di vivere libera dalla violenza, sia nella sfera pubblica che in quella privata, con specifico riferimento alla violenza basata sul genere, ossia quella violenza che colpisce le donne in quanto tali; che la Convenzione è essenziale per creare un quadro globale ed integrato che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale ed il sostegno alle autorità ed alle organizzazioni a questo scopo deputate;

sottolineato che viene stabilita l'applicabilità della Convenzione sia in tempi di pace sia in situazioni di conflitto armato, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce un momento nel quale la violenza sulle donne conosce particolare ferocia;

valutato che gli elementi fondamentali di tali azioni sono:

1) la prevenzione e quindi un profondo cambiamento di atteggiamenti ed il superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tali forme di violenza perché per prevenire la violenza di genere è necessario operare su più fronti, scuola, forze dell'ordine, magistratura, medici e ogni altra figura che potrebbe con un proprio adeguato intervento impedire che una donna possa essere oggetto di violenza. Occorre un programma di formazione dei soggetti che dovrebbero contrastare tale violenza e che spesso non lo fanno per indifferenza, sottovalutazione o peggio per connivenza;

2) la protezione, che necessita della creazione di meccanismi di collaborazione per un’azione coordinata da tutti gli organismi, statali e non, che rivestono un ruolo nella funzione di protezione e di sostegno alle donne vittime di violenze, rafforzando il rilievo delle strutture atte al loro accoglimento, anche attraverso un’adeguata attività informativa;

valutato che attenzione significativa è dedicata alle donne migranti e che richiedono asilo, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere;

apprezzato in particolare che per quanto concerne il campo di interesse della Commissione:

-- l'articolo 20, paragrafo 2, prevede che: «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati»;

-- l'articolo 25 stabilisce che: «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli»;

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Le misure amministrative necessarie all'attuazione e all'esecuzione della Convenzione sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 243

d'iniziativa dei senatori Finocchiaro
ed altri

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa, nei limiti dei princìpi costituzionali, anche per quanto attiene alle definizioni contenute nella Convenzione, e con la riserva del diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze una o più disposizioni tra quelle indicate dall'articolo 78, paragrafi 2 e 3, della Convenzione.

Art. 3.

(Partecipazione italiana)

1. Le misure amministrative necessarie all'attuazione ed esecuzione della Convenzione sono assicurate con le strutture e le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 641

d'iniziativa dei senatori De Petris ed altri

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 729

d'iniziativa dei senatori Alberti Casellati ed altri

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della Convenzione il Ministero dell'interno.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.