• Testo DDL 277

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Atto a cui si riferisce:
S.277 Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 277
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore AMORUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni

Onorevoli Senatori. -- Nel 1974 la giunta militare guidata da Haile Mariam Menghistu conquistò il potere in Etiopia con un golpe a danno dell'imperatore Haile Selassie dando vita a un regime dittatoriale che durò fino al 1991 e durante il quale avvennero crimini orrendi per i quali lo stesso Menghistu, tuttora in esilio nello Zimbabwe, è stato condannato da un tribunale etiopico con l'accusa di genocidio.

Tra le conseguenze più nefaste e tristi dell'avvento di Menghistu ci furono la persecuzione e quindi la cacciata di decine di migliaia di italiani che allora vivevano in Etiopia dove essi stessi o i loro padri vi erano giunti durante l'occupazione coloniale da parte del nostro Paese tra il 1936 e il 1941. Gli italiani cacciati dall'Etiopia persero le loro case, il loro lavoro e tutti i loro beni. Le attività imprenditoriali italiane, che rappresentavano un pilastro dell'economia etiopica e che poi si sono dissolte nel nulla contribuendo alla drammatica condizione di povertà in cui oggi versa l'Etiopia, vennero nazionalizzate.

In seguito alla cacciata la gran parte di quei nostri connazionali tornarono in Italia in condizioni di povertà e trovandosi a vivere negli stenti. Di fronte a questa gravissima situazione i governi Italiani succedutisi dal 1974 in poi, vuoi per questioni di bilancio, vuoi per un sostanziale disinteresse per le vicende degli italiani d'Etiopia (considerati anche come una scomoda «eredità» della colonizzazione avvenuta durante l'epoca fascista), hanno mostrato un totale disinteresse per le vicende di questi nostri sfortunati connazionali.

Dopo decenni di incomprensioni i rapporti tra Italia ed Etiopia stanno finalmente registrando un importante svolta positiva, in particolare grazie all'impegno dei governi Berlusconi durante la XIV e la XVI Legislatura, culminato prima con la restituzione dell'obelisco di Axum e poi con la solenne cerimonia per l'innalzamento dell'insigne monumento nel suo sito originario. Appare tuttavia necessario, al netto dell’importanza delle relazioni politico-diplomatiche tra l'Italia e l'Etiopia, che da parte del nostro Paese arrivi finalmente un segnale nei confronti degli italiani cacciati nel 1974, o nei casi in cui essi siano ormai deceduti, nei confronti dei loro discendenti.

L'AIPEE (Associazione Italiani Profughi dall'Etiopia e dall'Eritrea) si rivolge da decenni, ma senza alcun esito o possibilità di ascolto, alle istituzioni chiedendo indennizzi in favore di chi fu cacciato dal sanguinario regime di Menghistu.

È proprio per sanare questa situazione che il presente disegno di legge interviene con la seguente struttura:

-- articolo 1: riconosce il diritto degli italiani esuli dall'Etiopia di ottenere un definitivo e pieno riconoscimento delle sofferenze patite, sia sul piano economico che su quello morale, in seguito alla cacciata del 1974;

-- articolo 2: riapre i termini di presentazione della domanda di indennizzo confermando altresì la modalità di presentazione di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16;

-- articolo 3: delega il Ministro dell'economia e delle finanze a rivalutare gli indennizzi stabiliti a suo tempo dalla legge 6 aprile 1985, n. 135, all'attuale costo della vita come calcolato dagli indici ISTAT;

-- articolo 4: consente di usufruire della riapertura dei termini e della rivalutazione degli indennizzi non solo a chi non presentò a suo tempo la domanda, ma anche a chi lo fece prevedendo in questo caso la concessione della differenza tra quanto già eventualmente ricevuto e il totale dell'indennizzo rivalutato in base all'articolo 3;

-- articolo 5: specifica che, in caso di morte degli esuli d'Etiopia, i loro discendenti in linea diretta viventi subentrano nel loro diritti sia per la facoltà di presentare la domanda, sia per la facoltà di ricevere gli eventuali indennizzi già concessi ai sensi degli articoli precedenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge è finalizzata a riconoscere agli italiani esuli dall'Etiopia di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, la possibilità di ottenere nuovi o ulteriori indennizzi più congrui, alla luce dei gravi danni economici e morali subiti, rispetto a quelli previsti ed eventualmente concessi ai sensi della predetta legge n. 16 del 1980.

Art. 2.

1. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 7, primo comma, della citata legge n. 16 del 1980, sono riaperti e fissati entro trecentosessantacinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le modalità di presentazione della domanda e dell’erogazione degli indennizzi rimangono le medesime di quelle stabilite dalla legge n. 16 del 1980.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare, sulla base delle variazioni annuali dell’indice del costo della vita rilevate dall’ISTAT, i coefficienti di rivalutazione per gli indennizzi di cui all'articolo 5 della legge n. 16 del 1980, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Hanno diritto alla riapertura dei termini di cui all'articolo 2 gli esuli dall'Etiopia che hanno presentato domanda, ai sensi della legge 26 gennaio 1980, n. 16, ovvero coloro che non l’hanno presentata.

2. A coloro che hanno già presentato la domanda di indennizzo è corrisposta la differenza tra l'indennizzo ricevuto e il valore complessivo dei beni perduti rivalutato in base ai medesimi criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. Nel caso in cui gli italiani esuli dall'Etiopia in possesso dei requisiti per ottenere nuovi o ulteriori indennizzi ai sensi della presente legge, non siano più in vita alla data di entrata in vigore della stessa legge, oppure muoiano dopo la presentazione della domanda, i loro discendenti in linea diretta sono titolari, rispettivamente, della facoltà di presentare la domanda e del diritto di ricevere l'indennizzo.