• Testo DDL 330

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.330 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 330
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CASSON, CHITI, FILIPPI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, PUPPATO, PINOTTI, TURANO, PUGLISI, FAVERO, AMATI, DI GIORGI, DIRINDIN, CIRINNÀ, D'ADDA, LO GIUDICE e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2013

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende riformare profondamente la disciplina dell’attribuzione della cittadinanza, in particolare superando il modello etnico-territoriale sotteso alla disciplina vigente (jus sanguinis), in favore dello jus soli rispetto ai nati in territorio italiano e, in generale, di un’idea di cittadinanza «aperta» di stampo socio-culturale, connessa all’effettivo inserimento dello straniero (non nato in Italia) nel tessuto sociale, politico, economico, del nostro Paese.

Com’è noto, l’attuale disciplina in materia di cittadinanza, fortemente ancorata allo ius sanguinis, stabilisce che acquistano automaticamente, alla nascita, la cittadinanza italiana coloro i cui genitori, o anche soltanto il padre o la madre, siano cittadini italiani. Il criterio alternativo dello ius soli è, invece, previsto in via molto residuale, limitatamente ai nati nel territorio italiano e aventi genitori ignoti o apolidi. La medesima possibilità è prevista per i nati in Italia ai quali la legge dello Stato di origine dei genitori non consente di acquisire la cittadinanza dei genitori stessi.

La cittadinanza italiana viene attualmente acquisita anche per riconoscimento della filiazione oppure a seguito dell’accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione stessa. Lo straniero nato in Italia, inoltre, può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento dei diciotto anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Per quanto riguarda l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani, l’acquisto della cittadinanza ha luogo se gli stessi risiedano legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero siano trascorsi tre anni dalla data del matrimonio e non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili né sussista separazione legale. L’acquisto della cittadinanza per concessione, infine, richiede una valutazione discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione. Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti -- e che costituisce il requisito fondamentale per il conseguimento della cittadinanza secondo tale modalità -- deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza stessa.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha, quindi, introdotto norme più severe e restrittive rispetto a quelle contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, per quanto concerne l’applicazione dello ius soli, consentendo l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri solo in presenza del requisito della residenza continuativa nel Paese dal momento della nascita fino alla maggiore età (articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992).

Inoltre, nell’attuale normativa viene, com’è noto, riconosciuto un particolare favor agli appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea, che si estrinseca in determinate agevolazioni di carattere temporale ad essi riservate per l’acquisto della cittadinanza stessa.

Allo stato attuale, pertanto, appare assolutamente imprescindibile la necessità di intervenire nella materia attraverso una riforma della disciplina sulla cittadinanza che si snodi attraverso modifiche riconducibili ad un unico comune denominatore, costituito dalla necessità di attuare effettive politiche di integrazione, favorendo l’acquisizione, in termini più aperti, del diritto di cittadinanza non solo per i nati in Italia, ma anche per coloro che soggiornano stabilmente nel nostro Paese. Non si può disconoscere, infatti, che l’attuale situazione sociale, caratterizzata da un massiccio fenomeno immigratorio, è profondamente diversa da quella esistente all’atto dell’adozione della legge che si intende modificare e non si può non tener conto di una realtà di fatto radicalmente mutata: l’Italia, infatti, da Paese di emigrazione è divenuta Paese di immigrazione. A fronte di quanto precede, l’intervento che si propone, in una materia così delicata e rilevante, è stato il frutto di una approfondita e ponderata riflessione essendo, com’è noto, la cittadinanza il «rapporto fondamentale» che si instaura tra lo Stato e i singoli individui.

Nella Carta costituzionale infatti -- pur non contenendo quest’ultima precise norme aventi ad oggetto l’acquisto e la perdita della cittadinanza, ad eccezione dell’articolo 22, che ne impedisce la perdita per motivi politici -- numerosissime sono le disposizioni che si indirizzano ai «cittadini» (ad esclusione, quindi, degli stranieri e degli apolidi) e che fanno sorgere diritti e obblighi solo in capo a questi ultimi. Inoltre, anche se la regolamentazione della cittadinanza è prerogativa assoluta di ogni singolo Stato, cioè di esclusiva competenza nazionale, e come tale appartenente alla sovranità di ogni singola nazione, non può non considerarsi, del pari, l’esigenza di pervenire a una armonizzazione della legislazione in tema di cittadinanza con quella degli altri Stati membri della Unione europea. È noto, infatti, che le scelte di ogni singolo Stato si ripercuotono automaticamente in ambito europeo in quanto -- a norma del Trattato di Lisbona -- ciascuna cittadinanza nazionale porta con sé lo status di cittadino europeo e, con esso, tutta una serie di potestà ben definite, tra cui, principalmente, il diritto di libera circolazione nell’intero territorio dell’Unione. Del resto l’esperienza degli ultimi decenni ci insegna che le migrazioni internazionali non possono essere governate in maniera efficace da un singolo Stato di destinazione, ma richiedono efficaci forme di collaborazione tra i Paesi di destinazione e i Paesi d’origine e di transito. In ragione di ciò, sia in ambito internazionale che nazionale, dagli operatori del settore è stato fortemente auspicato un rinnovamento del concetto di cittadinanza che superi le radicate concezioni di stampo etnico-territoriale, per dare vita a una idea di cittadinanza connessa all’effettività dell’inserimento economico, sociale e politico di coloro che intendono stabilirsi nel nostro Paese. Si richiama, in proposito, la Convenzione europea sulla nazionalità, sottoscritta dall’Italia a Strasburgo il 6 novembre 1997, che invita gli Stati contraenti a rendere più facile l’acquisto della cittadinanza anche in favore delle persone nate nel proprio territorio, in presenza di determinati requisiti, e a stabilire regole certe e un periodo di soggiorno non superiore ai dieci anni per la richiesta di cittadinanza.

Per quanto riguarda, in particolare, l’acquisizione della cittadinanza per ius soli, il nostro ordinamento non contiene disposizioni di particolare favor per i nati in Italia, a differenza dagli altri Stati europei. Da un esame della legislazione comparata si evince, infatti, che in Germania acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca coloro che nascono nello Stato da genitori stranieri, purché almeno uno di essi risieda stabilmente nel Paese da almeno otto anni e sia in possesso di regolare autorizzazione al soggiorno o di permesso di soggiorno illimitato da almeno tre anni. In Francia, acquisisce la cittadinanza il bambino nato sul territorio francese, figlio di genitori stranieri, al momento del compimento della maggiore età se, a quella data, abbia la propria residenza in Francia o vi abbia risieduto abitualmente per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni dall’età di undici anni in poi. Inoltre, è francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza. In Spagna, è possibile acquisire la cittadinanza spagnola per coloro che, nati nello Stato, vi risiedano, invece, da un anno. In Gran Bretagna, infine, acquisisce la cittadinanza britannica colui che nasce nel Regno Unito se uno dei genitori vi risieda a tempo indeterminato, senza soggiacere ai limiti temporali previsti dalla legislazione in materia di immigrazione. Ha, inoltre, titolo a chiedere il riconoscimento della cittadinanza britannica anche colui che, figlio di genitori non residenti stabilmente nel Regno Unito, nasce nel Regno Unito e vi risiede, continuativamente, per i dieci anni successivi alla nascita. Risulta pertanto necessario. e non più procrastinabile riformare la vigente legge attraverso una pluralità di interventi che prendano in considerazione le varie situazioni che contraddistinguono la presenza degli stranieri nel nostro Paese e, partitamente, i nati nel nostro territorio, i minori che si ricongiungono ai loro familiari in età infantile o adolescenziale e, infine, gli adulti.

In linea generale, per i nati in Italia si prevede con il presente disegno di legge l’introduzione dello ius soli, in linea con quanto sancito dalla Convenzione europea sulla nazionalità, e introducendo invece il principio dello ius domicilii per chi non è nato in Italia ma si trova a vivere nel nostro Paese gli anni decisivi della formazione della sua personalità. Pertanto, qualora il minore sia entrato in Italia in età prescolare e vi abbia soggiornato regolarmente fino alla maggiore età, si prevede l’acquisto della cittadinanza su istanza dello stesso soggetto, da rendersi entro il compimento del 19ª anno.

Qualora invece il minore sia entrato in Italia successivamente al compimento del quinto anno, l’acquisizione della cittadinanza italiana è subordinata a particolari indici di integrazione quali la frequenza di cicli d’istruzione o formazione professionale (cittadinanza jure culturae o iure doctrinae).

Per quanto concerne i maggiorenni, in particolare, si riconosce il diritto a ottenere la cittadinanza anche allo straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica; allo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nascita)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) chi è nato nel territorio della Repubblica.».

2. All’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis Nei casi di cui alla lettera b) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e risultante nell’atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, il soggetto di cui alla lettera b) del comma 1 acquista la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fa richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».

Art. 2.

(Minori)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), lo straniero entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia soggiornato regolarmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

2-bis. Fuori dai casi di cui al comma 2, il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale, secondo l’ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado, ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Qualora non sia stata presentata l’istanza da parte dei genitori, il soggetto di cui al comma 2-bis diviene cittadino italiano ove dichiari, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».

2. All’articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato con riferimento al momento della presentazione dell’istanza da parte del genitore.».

Art. 3.

(Matrimonio e adozione di maggiorenne)

1. All’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. Qualora, successivamente alla presentazione dell’istanza per l’attribuzione della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero che sia in possesso dei requisiti per l’attribuzione o la concessione della cittadinanza ad altro titolo può presentare la relativa documentazione integrativa al Prefetto competente per territorio in base alla residenza dell’istante entro trenta giorni dalla data dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o della separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trentasei mesi dalla data della presentazione della prima istanza.

2-ter. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, anteriormente o successivamente all’adozione, abbia soggiornato regolarmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno quattro anni.».

Art. 4.

(Attribuzione della cittadinanza)

1. Dopo l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. -- 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5-ter, acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:

a) lo straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

b) il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato».

Art. 5.

(Verifica dell’integrazione linguisticae sociale dello straniero)

1. Dopo l’articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. -- 1. L’acquisizione della cittadinanza italiana nell’ipotesi di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrabile dal possesso di:

a) una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al Quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;

b) una conoscenza sufficiente della vita civile dell’Italia;

c) una conoscenza dei princìpi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione.

2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 17, comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Secondo le modalità stabilite ai sensi del regolamento di cui all’articolo 17, comma 1, sono altresì determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, lettera a), nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all’istanza, ai fini dell’attestazione dei requisiti di cui al comma l, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal loro possesso.

4. L’acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all’adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza. e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana».

Art. 6.

(Motivi preclusivi dell’attribuzionedella cittadinanza)

1. L’articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. -- 1. Precludono l’attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

d) la condanna per uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale per l’ex Jugoslavia, adottato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale del Ruanda, adottato a New York l’8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. L’attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l’istanza riguarda un minore condannato ad una pena della reclusione non superiore ai tre anni.

3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) e d), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio nei casi di cui all’articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell’interessato nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis. e 5-bis.

4. La riabilitazione o l’estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.

5. L’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, l’esercizio dell’azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l’apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l’arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciati ai sensi dei rispettivi statuti dai tribunali di cui al comma 1, lettera d), determinano la sospensione del procedimento per l’attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all’interessato».

Art. 7.

(Decreto di attribuzione della cittadinanza)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«1. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’interno, su istanza dell’interessato.

1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5, 5-bis e 9 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante o alla competente autorità consolare».

Art. 8.

(Procedura di relazione delle istanze)

1. L’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. -- 1. Con decreto motivato, il Ministro dell’interno respinge l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, dell’articolo 5-bis, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1, ove sussistano i motivi preclusivi indicati all’articolo 6».

Art. 9.

(Reiezione per motivi di sicurezzadella Repubblica)

1. Dopo l’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall’articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente;

«Art. 8-bis. -- 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell’interno, su parere conforme, respinge, con decreto motivato, l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministero dell’interno sospende il procedimento per l’attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L’istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione».

Art. 10.

(Concessione della cittadinanza)

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita e che soggiorni regolarmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;

c) la lettera d) è abrogata;

d) alla lettera e) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

Art. 11.

(Giuramento)

1. L’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. -- 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all’interessato.

2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i princìpi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone".

3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana».

Art. 12.

(Doppia cittadinanza)

1. Dopo l’articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. -- 1. Ai fini dell’acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».

Art. 13.

(Abrogazione del comma 2 dell’articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

Art. 14.

(Casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza)

1. All’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza:

a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948;

b) il figlio della donna di cui alla lettera a), nato anteriormente al 1º gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta;

c) i soggetti, ancorché nati anteriormente al 1º gennaio 1948, figli di padre o madre cittadini.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il diritto al riacquisto o all’acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell’istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministero dell’interno emanato di concerto con il Ministero degli affari esteri».

Art. 15.

(Prestazione del giuramento)

1. All’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «e la prestazione del giuramento» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La prestazione del giuramento di cui all’articolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dell’istante, ovvero, in caso di residenza all’estero, dinanzi all’autorità consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 25.

1-ter. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l’interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine di cui all’articolo 10, comma 1»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni di volontà per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza previste dalla presente legge, in caso di impossibilità da parte dell’interessato, possono essere rese dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.».

Art. 16.

(Modalità di computo del periododi residenza legale)

1. Dopo l’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. -- 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell’anagrafe della popolazione residente».

Art. 17.

(Riordino della disciplina di attuazione)

1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all’articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 4 del presente articolo.

3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per l’attribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dalla presente legge.

4. All’articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, ed all’articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17.

2. In via transitoria, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17, il termine di cui all’articolo 17, comma 3, è stabilito in misura non superiore a trentasei mesi dalla data di presentazione dell’istanza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall’articolo 3 della presente legge.

3. Qualora il regolamento di cui all’articolo 17 non sia adottato nel termine ivi previsto la disposizione transitoria di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in euro 8.935.274 per l’anno 2013, in euro 14.119.210 per l’anno 2014 e in euro 34.055.585 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.