Testo DDL 330
Atto a cui si riferisce:
S.330 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2013
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende riformare profondamente la disciplina dellattribuzione della cittadinanza, in particolare superando il modello etnico-territoriale sotteso alla disciplina vigente (jus sanguinis), in favore dello jus soli rispetto ai nati in territorio italiano e, in generale, di unidea di cittadinanza «aperta» di stampo socio-culturale, connessa alleffettivo inserimento dello straniero (non nato in Italia) nel tessuto sociale, politico, economico, del nostro Paese.
Comè noto, lattuale disciplina in materia di cittadinanza, fortemente ancorata allo ius sanguinis, stabilisce che acquistano automaticamente, alla nascita, la cittadinanza italiana coloro i cui genitori, o anche soltanto il padre o la madre, siano cittadini italiani. Il criterio alternativo dello ius soli è, invece, previsto in via molto residuale, limitatamente ai nati nel territorio italiano e aventi genitori ignoti o apolidi. La medesima possibilità è prevista per i nati in Italia ai quali la legge dello Stato di origine dei genitori non consente di acquisire la cittadinanza dei genitori stessi.
La cittadinanza italiana viene attualmente acquisita anche per riconoscimento della filiazione oppure a seguito dellaccertamento giudiziale della sussistenza della filiazione stessa. Lo straniero nato in Italia, inoltre, può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento dei diciotto anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana. Per quanto riguarda lacquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani, lacquisto della cittadinanza ha luogo se gli stessi risiedano legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero siano trascorsi tre anni dalla data del matrimonio e non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili né sussista separazione legale. Lacquisto della cittadinanza per concessione, infine, richiede una valutazione discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione. Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti -- e che costituisce il requisito fondamentale per il conseguimento della cittadinanza secondo tale modalità -- deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dellistanza per la concessione della cittadinanza stessa.
La legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha, quindi, introdotto norme più severe e restrittive rispetto a quelle contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, per quanto concerne lapplicazione dello ius soli, consentendo lacquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri solo in presenza del requisito della residenza continuativa nel Paese dal momento della nascita fino alla maggiore età (articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992).
Inoltre, nellattuale normativa viene, comè noto, riconosciuto un particolare favor agli appartenenti ai Paesi membri dellUnione europea, che si estrinseca in determinate agevolazioni di carattere temporale ad essi riservate per lacquisto della cittadinanza stessa.
Allo stato attuale, pertanto, appare assolutamente imprescindibile la necessità di intervenire nella materia attraverso una riforma della disciplina sulla cittadinanza che si snodi attraverso modifiche riconducibili ad un unico comune denominatore, costituito dalla necessità di attuare effettive politiche di integrazione, favorendo lacquisizione, in termini più aperti, del diritto di cittadinanza non solo per i nati in Italia, ma anche per coloro che soggiornano stabilmente nel nostro Paese. Non si può disconoscere, infatti, che lattuale situazione sociale, caratterizzata da un massiccio fenomeno immigratorio, è profondamente diversa da quella esistente allatto delladozione della legge che si intende modificare e non si può non tener conto di una realtà di fatto radicalmente mutata: lItalia, infatti, da Paese di emigrazione è divenuta Paese di immigrazione. A fronte di quanto precede, lintervento che si propone, in una materia così delicata e rilevante, è stato il frutto di una approfondita e ponderata riflessione essendo, comè noto, la cittadinanza il «rapporto fondamentale» che si instaura tra lo Stato e i singoli individui.
Nella Carta costituzionale infatti -- pur non contenendo questultima precise norme aventi ad oggetto lacquisto e la perdita della cittadinanza, ad eccezione dellarticolo 22, che ne impedisce la perdita per motivi politici -- numerosissime sono le disposizioni che si indirizzano ai «cittadini» (ad esclusione, quindi, degli stranieri e degli apolidi) e che fanno sorgere diritti e obblighi solo in capo a questi ultimi. Inoltre, anche se la regolamentazione della cittadinanza è prerogativa assoluta di ogni singolo Stato, cioè di esclusiva competenza nazionale, e come tale appartenente alla sovranità di ogni singola nazione, non può non considerarsi, del pari, lesigenza di pervenire a una armonizzazione della legislazione in tema di cittadinanza con quella degli altri Stati membri della Unione europea. È noto, infatti, che le scelte di ogni singolo Stato si ripercuotono automaticamente in ambito europeo in quanto -- a norma del Trattato di Lisbona -- ciascuna cittadinanza nazionale porta con sé lo status di cittadino europeo e, con esso, tutta una serie di potestà ben definite, tra cui, principalmente, il diritto di libera circolazione nellintero territorio dellUnione. Del resto lesperienza degli ultimi decenni ci insegna che le migrazioni internazionali non possono essere governate in maniera efficace da un singolo Stato di destinazione, ma richiedono efficaci forme di collaborazione tra i Paesi di destinazione e i Paesi dorigine e di transito. In ragione di ciò, sia in ambito internazionale che nazionale, dagli operatori del settore è stato fortemente auspicato un rinnovamento del concetto di cittadinanza che superi le radicate concezioni di stampo etnico-territoriale, per dare vita a una idea di cittadinanza connessa alleffettività dellinserimento economico, sociale e politico di coloro che intendono stabilirsi nel nostro Paese. Si richiama, in proposito, la Convenzione europea sulla nazionalità, sottoscritta dallItalia a Strasburgo il 6 novembre 1997, che invita gli Stati contraenti a rendere più facile lacquisto della cittadinanza anche in favore delle persone nate nel proprio territorio, in presenza di determinati requisiti, e a stabilire regole certe e un periodo di soggiorno non superiore ai dieci anni per la richiesta di cittadinanza.
Per quanto riguarda, in particolare, lacquisizione della cittadinanza per ius soli, il nostro ordinamento non contiene disposizioni di particolare favor per i nati in Italia, a differenza dagli altri Stati europei. Da un esame della legislazione comparata si evince, infatti, che in Germania acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca coloro che nascono nello Stato da genitori stranieri, purché almeno uno di essi risieda stabilmente nel Paese da almeno otto anni e sia in possesso di regolare autorizzazione al soggiorno o di permesso di soggiorno illimitato da almeno tre anni. In Francia, acquisisce la cittadinanza il bambino nato sul territorio francese, figlio di genitori stranieri, al momento del compimento della maggiore età se, a quella data, abbia la propria residenza in Francia o vi abbia risieduto abitualmente per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni dalletà di undici anni in poi. Inoltre, è francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza. In Spagna, è possibile acquisire la cittadinanza spagnola per coloro che, nati nello Stato, vi risiedano, invece, da un anno. In Gran Bretagna, infine, acquisisce la cittadinanza britannica colui che nasce nel Regno Unito se uno dei genitori vi risieda a tempo indeterminato, senza soggiacere ai limiti temporali previsti dalla legislazione in materia di immigrazione. Ha, inoltre, titolo a chiedere il riconoscimento della cittadinanza britannica anche colui che, figlio di genitori non residenti stabilmente nel Regno Unito, nasce nel Regno Unito e vi risiede, continuativamente, per i dieci anni successivi alla nascita. Risulta pertanto necessario. e non più procrastinabile riformare la vigente legge attraverso una pluralità di interventi che prendano in considerazione le varie situazioni che contraddistinguono la presenza degli stranieri nel nostro Paese e, partitamente, i nati nel nostro territorio, i minori che si ricongiungono ai loro familiari in età infantile o adolescenziale e, infine, gli adulti.
In linea generale, per i nati in Italia si prevede con il presente disegno di legge lintroduzione dello ius soli, in linea con quanto sancito dalla Convenzione europea sulla nazionalità, e introducendo invece il principio dello ius domicilii per chi non è nato in Italia ma si trova a vivere nel nostro Paese gli anni decisivi della formazione della sua personalità. Pertanto, qualora il minore sia entrato in Italia in età prescolare e vi abbia soggiornato regolarmente fino alla maggiore età, si prevede lacquisto della cittadinanza su istanza dello stesso soggetto, da rendersi entro il compimento del 19ª anno.
Qualora invece il minore sia entrato in Italia successivamente al compimento del quinto anno, lacquisizione della cittadinanza italiana è subordinata a particolari indici di integrazione quali la frequenza di cicli distruzione o formazione professionale (cittadinanza jure culturae o iure doctrinae).
Per quanto concerne i maggiorenni, in particolare, si riconosce il diritto a ottenere la cittadinanza anche allo straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; al cittadino di uno Stato membro dellUnione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica; allo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Nascita)
1. Al comma 1 dellarticolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) chi è nato nel territorio della Repubblica.».
2. Allarticolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis Nei casi di cui alla lettera b) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e risultante nellatto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, il soggetto di cui alla lettera b) del comma 1 acquista la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fa richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
Art. 2.
(Minori)
1. Il comma 2 dellarticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Fuori dai casi di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), lo straniero entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia soggiornato regolarmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
2-bis. Fuori dai casi di cui al comma 2, il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale, secondo lordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado, ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Qualora non sia stata presentata listanza da parte dei genitori, il soggetto di cui al comma 2-bis diviene cittadino italiano ove dichiari, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».
2. Allarticolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato con riferimento al momento della presentazione dellistanza da parte del genitore.».
Art. 3.
(Matrimonio e adozione di maggiorenne)
1. Allarticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Qualora, successivamente alla presentazione dellistanza per lattribuzione della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, lannullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero che sia in possesso dei requisiti per lattribuzione o la concessione della cittadinanza ad altro titolo può presentare la relativa documentazione integrativa al Prefetto competente per territorio in base alla residenza dellistante entro trenta giorni dalla data dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o della separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trentasei mesi dalla data della presentazione della prima istanza.
2-ter. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, anteriormente o successivamente alladozione, abbia soggiornato regolarmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno quattro anni.».
Art. 4.
(Attribuzione della cittadinanza)
1. Dopo larticolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dallarticolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. -- 1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 5-ter, acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellinterno:
a) lo straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
b) il cittadino di uno Stato membro dellUnione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato».
Art. 5.
(Verifica dellintegrazione linguisticae sociale dello straniero)
1. Dopo larticolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dallarticolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. -- 1. Lacquisizione della cittadinanza italiana nellipotesi di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrabile dal possesso di:
a) una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al Quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio dEuropa;
b) una conoscenza sufficiente della vita civile dellItalia;
c) una conoscenza dei princìpi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione.
2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui allarticolo 17, comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Secondo le modalità stabilite ai sensi del regolamento di cui allarticolo 17, comma 1, sono altresì determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, lettera a), nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare allistanza, ai fini dellattestazione dei requisiti di cui al comma l, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal loro possesso.
4. Lacquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, alladesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza. e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana».
Art. 6.
(Motivi preclusivi dellattribuzionedella cittadinanza)
1. Larticolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. -- 1. Precludono lattribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
d) la condanna per uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale per lex Jugoslavia, adottato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale del Ruanda, adottato a New York l8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
2. Lattribuzione della cittadinanza non è preclusa quando listanza riguarda un minore condannato ad una pena della reclusione non superiore ai tre anni.
3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) e d), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede lufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio nei casi di cui allarticolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dellinteressato nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis. e 5-bis.
4. La riabilitazione o lestinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
5. Lordinanza che dispone una misura cautelare personale, lesercizio dellazione penale per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero lapertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono larresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciati ai sensi dei rispettivi statuti dai tribunali di cui al comma 1, lettera d), determinano la sospensione del procedimento per lattribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione allinteressato».
Art. 7.
(Decreto di attribuzione della cittadinanza)
1. Il comma 1 dellarticolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«1. Ai sensi dellarticolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dellinterno, su istanza dellinteressato.
1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5, 5-bis e 9 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dellistante o alla competente autorità consolare».
Art. 8.
(Procedura di relazione delle istanze)
1. Larticolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. -- 1. Con decreto motivato, il Ministro dellinterno respinge listanza presentata ai sensi dellarticolo 4, comma 2-bis, dellarticolo 5-bis, comma 1, e dellarticolo 7, comma 1, ove sussistano i motivi preclusivi indicati allarticolo 6».
Art. 9.
(Reiezione per motivi di sicurezzadella Repubblica)
1. Dopo larticolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dallarticolo 8 della presente legge, è inserito il seguente;
«Art. 8-bis. -- 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dellinterno, su parere conforme, respinge, con decreto motivato, listanza presentata ai sensi dellarticolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministero dellinterno sospende il procedimento per lattribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Listanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione».
Art. 10.
(Concessione della cittadinanza)
1. Allarticolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita e che soggiorni regolarmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dallarticolo 4, comma 1, lettera c);»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;
c) la lettera d) è abrogata;
d) alla lettera e) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».
Art. 11.
(Giuramento)
1. Larticolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. -- 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato allinteressato.
2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i princìpi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone".
3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana».
Art. 12.
(Doppia cittadinanza)
1. Dopo larticolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. -- 1. Ai fini dellacquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».
Art. 13.
(Abrogazione del comma 2 dellarticolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Il comma 2 dellarticolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
Art. 14.
(Casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza)
1. Allarticolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «entro due anni dallentrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza:
a) la donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948;
b) il figlio della donna di cui alla lettera a), nato anteriormente al 1º gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta;
c) i soggetti, ancorché nati anteriormente al 1º gennaio 1948, figli di padre o madre cittadini.»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il diritto al riacquisto o allacquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dellistante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministero dellinterno emanato di concerto con il Ministero degli affari esteri».
Art. 15.
(Prestazione del giuramento)
1. Allarticolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e la prestazione del giuramento» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La prestazione del giuramento di cui allarticolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dellistante, ovvero, in caso di residenza allestero, dinanzi allautorità consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dellarticolo 25.
1-ter. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede a convocare linteressato per il giuramento secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine di cui allarticolo 10, comma 1»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni di volontà per lacquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza previste dalla presente legge, in caso di impossibilità da parte dellinteressato, possono essere rese dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.».
Art. 16.
(Modalità di computo del periododi residenza legale)
1. Dopo larticolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. -- 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nellanagrafe della popolazione residente».
Art. 17.
(Riordino della disciplina di attuazione)
1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui allarticolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 4 del presente articolo.
3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per lattribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dellistanza, fermo restando quanto previsto dallarticolo 5, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dalla presente legge.
4. Allarticolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca».
Art. 18.
(Disposizioni transitorie)
1. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già maturato i requisiti di cui allarticolo 1, commi 2-bis e 2-ter, ed allarticolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 17.
2. In via transitoria, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 17, il termine di cui allarticolo 17, comma 3, è stabilito in misura non superiore a trentasei mesi dalla data di presentazione dellistanza, fermo restando quanto previsto dallarticolo 5, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dallarticolo 3 della presente legge.
3. Qualora il regolamento di cui allarticolo 17 non sia adottato nel termine ivi previsto la disposizione transitoria di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.
Art. 19.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, valutati in euro 8.935.274 per lanno 2013, in euro 14.119.210 per lanno 2014 e in euro 34.055.585 a decorrere dallanno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno.