C. 2561 EPUB Proposta di legge presentata il 23 luglio 2014
Atto a cui si riferisce:
C.2561 Istituzione del riconoscimento di cavaliere della Liberazione
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2561 |
Con l'articolo 1 si individuano le caratteristiche degli aventi diritto al riconoscimento e si ribadisce che, come tutte le onorificenze, anche quella di cavaliere della Liberazione è concessa dal Presidente della Repubblica. Il Ministro della difesa, titolare della facoltà di proposta per la concessione dell'onorificenza, provvede altresì, secondo le modalità e i tempi indicati nella proposta di legge, alla predisposizione del relativo elenco. Si descrive quindi l'oggetto del riconoscimento e si affida ai sindaci il compito di consegnarlo agli interessati.
Con l'articolo 2 si individuano le modalità di copertura dell'onere finanziario.
1. In occasione delle celebrazioni del settantesimo anniversario del 25 aprile è istituito il riconoscimento di cavaliere della Liberazione. L'onorificenza è conferita ai partigiani, ai combattenti, ai reduci, ai militari e ai civili, uomini e donne, che hanno contribuito alla lotta di Liberazione dal fascismo e dal nazismo.
2. L'onorificenza è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
3. L'elenco degli aventi diritto all'onorificenza è predisposto con decreto del Ministro della difesa entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali combattentistiche e partigiane e delle associazioni degli enti locali e delle regioni.
4. Il riconoscimento di cui al comma 1, costituito da una pergamena stampata, è predisposto dal Ministro della difesa e consegnato all'avente diritto dal sindaco del comune di residenza del medesimo, entro il 25 aprile 2015.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.