• C. 2566 EPUB Proposta di legge presentata il 25 luglio 2014

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.2566 Disposizioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica mediante la disciplina dei parcheggi riservati alle biciclette


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2566


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CRISTIAN IANNUZZI, DE LORENZIS, NICOLA BIANCHI, DELL'ORCO, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, DAGA, PARENTELA, VIGNAROLI
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica mediante la disciplina dei parcheggi riservati alle biciclette
Presentata il 25 luglio 2014


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La mobilità ciclistica costituisce una modalità di spostamento atta a risolvere problemi come l'inquinamento ambientale, atmosferico e acustico, oltre al miglioramento della qualità della vita e dell'efficienza della viabilità nonché dell'aumento della sicurezza stradale.
      A tal fine è necessario ogni incentivo possibile idoneo a promuovere un cambiamento negli stili di vita e dunque anche nelle modalità di trasporto. Nonostante la bicicletta sia un mezzo di trasporto ad alta efficienza, ad oggi le città italiane sono perlopiù sprovviste di parcheggi adeguati a garantire al ciclista un parcheggio sicuro, riservato e stabile nelle diverse aree urbane. Si ritiene opportuno, inoltre, incoraggiare il trasporto intermodale dando la possibilità di integrare l'uso della bicicletta con gli altri mezzi di trasporto, in particolare con il trasporto pubblico.
      Gli articoli 1 e 2 attribuiscono alle amministrazioni locali il compito di prevedere, in prossimità delle stazioni delle metropolitane e dei principali nodi di scambio, gli spazi da riservare al parcheggio delle biciclette.
      L'articolo 3 affida ai regolamenti edilizi comunali la disciplina dei parcheggi per biciclette nei cortili condominiali e negli spazi comuni degli edifici.
      L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Parcheggi per le biciclette adiacenti a edifici pubblici).

      1. Negli edifici adibiti a pubbliche funzioni che dispongono di cortili o di spazi comuni l'amministrazione riserva, nell'ambito delle ordinarie attività di gestione dei medesimi edifici, un'apposita area destinata al parcheggio delle biciclette.
      2. È compito delle amministrazioni locali assicurare che, negli edifici di nuova realizzazione adibiti a pubbliche funzioni, sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 20 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza dell'immobile, ove previsti. Agli edifici di cui al periodo precedente nei quali non è prevista la realizzazione di aree di parcheggio si applica quanto previsto al comma 1.

Art. 2.
(Parcheggi per le biciclette adiacenti alle stazioni metropolitane e ferroviarie).

      1. È compito delle amministrazioni locali assicurare che in ogni stazione metropolitana e ferroviaria di nuova realizzazione sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 20 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza, ove previsti. Nelle stazioni di cui al periodo precedente che non prevedono la realizzazione di apposite aree di parcheggio è compito delle amministrazioni locali assicurare che siano comunque previste apposite aree da destinare al parcheggio delle biciclette.
      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali individuano, in

prossimità delle stazioni metropolitane e ferroviarie e dei principali nodi di scambio già esistenti, spazi da riservare al parcheggio delle biciclette.
Art. 3.
(Parcheggi per biciclette nei cortili e negli spazi comuni degli immobili a uso privato).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i regolamenti edilizi comunali devono prevedere:

          a) per ogni immobile a uso privato di nuova realizzazione, che sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 10 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza, ove previsti;

          b) per gli edifici a uso privato già esistenti, interventi di adeguamento dei cortili e degli spazi comuni al fine di consentire il parcheggio delle biciclette.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.