• Testo DDL 392

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Atto a cui si riferisce:
S.392 Norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 392
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori AIROLA, BATTISTA, MONTEVECCHI, ORELLANA, BENCINI, BLUNDO, BOCCHINO, CASTALDI, FATTORI, GAETTI, MARTON, NUGNES, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2013

Norme in materia di modificazione dell’attribuzione di sesso

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende far propria una proposta normativa della Rete Lenford, avvocatura per i diritti LGBT, fondata per rispondere al bisogno di informazione e di diffusione della cultura e del rispetto dei diritti delle persone omosessuali nel nostro Paese.

La legge 14 aprile 1982, n. 164, recante la disciplina per la rettificazione dell’attribuzione di sesso, e conseguentemente del nome, a favore delle persone transessuali ha costituito per il nostro ordinamento un esempio importante di civiltà giuridica e rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nella sentenza n. 161 del 24 maggio 1985, la Corte costituzionale giudicò infondato il ricorso teso ad ottenere una pronuncia di incostituzionalità di tale legge, riconoscendo che essa «si colloca nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale». I giudici della Corte riconobbero l’esistenza di un diritto fondamentale all’identità sessuale, sancito dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, all’interno del quale trova protezione anche il diritto fondamentale all’adeguamento dell’identità fisica all’identità psichica, mediante la modifica dell’attribuzione di sesso. In particolare, la Corte individuò nell’articolo 32 della Costituzione, un concetto ampio di diritto alla salute, che ricomprende quella fisica e quella psichica, in relazione alla quale gli atti dispositivi del proprio corpo, se volti a tutelare la salute della persona, non solo non sono vietati, ma anzi sono leciti. Inoltre, la garanzia e la tutela del diritto inviolabile all’identità sessuale, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, consentiva al soggetto transessuale, secondo i giudici, il pieno svolgimento della propria personalità, sia nella sua dimensione intima e psicologica, sia nella vita di relazione. Il legislatore aveva accolto, infatti, un nuovo concetto di identità sessuale che teneva conto non soltanto dei caratteri sessuali esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale derivava una «concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando (...) il o i fattori dominanti». Dall’approvazione della legge n. 164 del 1982 sono trascorsi oltre trent’anni: anni di esperienza, di cambiamenti sociali e di evoluzione giuridica a livello internazionale, che fanno ormai ritenere il contenuto della legge problematico in alcuni suoi aspetti, e superato in altri. L’interpretazione giurisprudenziale scaturita dal non chiaro dettato normativo, ha infatti stabilito che la rettificazione dell’attribuzione di sesso sia autorizzata dal giudice in seguito a trattamento medico-chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari, anch’esso autorizzato mediante decisione del tribunale. Anche se, è bene precisarlo, la lettera della legge n. 164 del 1982 non conteneva un obbligo a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali.

L’esperienza di vita delle persone transessuali e transgender, così come la ricerca scientifica in quest’area, hanno ampiamente dimostrato come l’equilibrio psicofisico della persona transessuale non comporti necessariamente l’adeguamento chirurgico dei genitali, che al contrario spesso viene forzato dalla necessità di «regolarizzare» una situazione intermedia nella quale la persona transessuale è soggetta a stigmatizzazione sociale, discriminazione, privazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili, quali quelli relativi alla salute e alla vita sessuale. L’intervento chirurgico costituisce, per alcune persone, un «intervento forzato» in assenza del quale la persona è privata della dignità e dei diritti di cittadinanza, costretta ad una «esistenza legale» che non corrisponde all’identità, all’aspetto esteriore e al ruolo sociale che la stessa persona viene ad assumere. L’intervento chirurgico diventa, in altre parole, un modo per vedere sanzionata dalla legge l’identità stessa della persona. Tutto ciò condiziona pesantemente il rispetto dei diritti e dell’identità della persona, del suo benessere psicofisico e della vita di relazione. Non a caso negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare nei casi «Goodwin contro Regno Unito» (2002) e «Van Kück contro Germania» (2001), ha progressivamente riconosciuto l’esistenza di un diritto fondamentale all’identità di genere sulla base degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per i diritti umani, in relazione al quale il riconoscimento giuridico dell’identità di genere non deve necessariamente dipendere dall’intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali. Tale orientamento, proprio in seguito alla decisione della Corte europea, che ha condannato il Regno Unito a tal riguardo, ha indotto il legislatore britannico ad introdurre il Gender Recognition Act del 2004, sulla base del quale la rettificazione del certificato di nascita e il cambio del nome sono effettuati indipendentemente dall’intervento chirurgico. Numerosi sono i paesi che adottano lo stesso regime legale del Regno Unito e ad essi si è aggiunta la Spagna che con la legge 15 marzo 2007, n. 3, «reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas» ha previsto che sia l’ufficiale di stato civile a modificare o rettificare l’attribuzione di sesso e il nome della persona, che affronti il percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari all’identità di genere.

Nella nuova versione del Manuale diagnostico e statistico degli psichiatri (DSMV), pubblicato nel maggio 2013 dall’APA (Associazione psichiatri americana), è stato eliminato dall’elenco delle malattie mentali il termine «Disturbo di identità di genere» (DIG), storicamente utilizzato dai professionisti della salute mentale per indicare la condizione delle persone transgender e transessuali. Nello stesso manuale verrà utilizzato unicamente il termine «Disforia di genere» per descrivere lo stress emotivo causato da una marcata incongruenza tra il genere sessuale vissuto/espresso e quello con cui si è nati. Questa scelta elimina la patologizzazione della condizione delle persone transgender, mentre l’indicazione della disforia di genere rimane ad indicare unicamente quelle situazioni nelle quali la mancata coincidenza procura stress emotivo alla persona motivandola a chiedere un supporto medico o psicologico per giungere alla modificazione dei propri caratteri sessuali. Il presente disegno di legge, nel solco della tradizione giuridica dei Paesi pocanzi citati e delle intervenute modificazioni nel DMSV, semplifica il procedimento di riattribuzione di sesso e di cambio di nome, per assicurare in ogni caso la dignità della persona e la sua libertà di autodeterminarsi, senza la coercizione di doversi sottoporre a invasivi interventi medicochirurgici. Passando all’illustrazione del contenuto dell’articolato, l’articolo 1 esprime i princìpi in materia di modificazione dell’attribuzione di sesso. Il comma 1 riconosce il diritto fondamentale della persona che sente di non corrispondere al sesso indicato nell’atto di nascita di poter adeguare la propria identità fisica a quella psichica. L’attribuzione di un altro sesso può realizzarsi non solo mediante la modificazione degli atti dello stato civile, ma anche attraverso la riassegnazione medico-chirurgica del sesso, rimettendo la scelta all’autodeterminazione della persona, secondo la procedura dell’articolo 2. L’articolo 3 affronta la questione del trattamento medico-chirurgico specificando, al comma 1, che ad esso può essere fatto ricorso qualora la persona che intende procedere all’adeguamento, lo ritenga necessario per il suo equilibrio psicofisico e al comma 2 che esso non costituisce un atto contrario alle legge. Al comma 3 si chiarisce che ai fini dell’attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell’atto di nascita la modificazione o l’adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico non è un requisito necessario. Tale scelta è affidata all’autodeterminazione del soggetto interessato, con l’ausilio del medico specialista che ne valuta la condizione psicofisica della persona. In nessun caso, invece, fatta salva la situazione del soggetto minore o incapace, è richiesto a tale scopo l’intervento dell’autorità giudiziaria o di un soggetto terzo, dal momento che la condizione della persona che presenti una disforia di genere non è diversa da altre condizioni mediche nelle quali sia necessario un intervento chirurgico invasivo per determinare il benessere psicofisico dell’individuo.

L’articolo 4 contiene disposizioni relative al nome. Il comma 1 stabilisce che le persone che richiedono l’attribuzione di un sesso diverso da quello assegnato alla nascita hanno diritto di modificare il loro nome indicando le specifiche modifiche, per garantire che questo corrisponda al nuovo sesso, così come già previsto dalla legge per tutti i nomi. Il diritto al cambio di nome, indipendentemente dall’intervento chirurgico di riattribuzione, è riconosciuto sin dal 1980 dalla legge tedesca sul transessualismo, ed è stato progressivamente introdotto in numerosi Stati europei, in numerosi Stati degli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia e in altri Paesi del mondo. La legislazione italiana, ancorché recentemente modificata, si è rivelata estremamente rigida a riguardo. Nei successivi commi viene disciplinata, altresì, la possibilità di richiedere un nome diverso da quello attribuito alla nascita. Alla persona viene chiesto di allegare alla domanda una documentazione medica che attesti l’inizio del percorso di modificazione dell’attribuzione di sesso in ragione di una disforia di genere (comma 2).

Gli articoli 4 e 5 individuano la procedura di modificazione dell’attribuzione di sesso e del nome di nascita, stabilendo che la relativa istanza, venga presentata al prefetto. Tale procedura è un elemento caratterizzante del presente disegno di legge, consentendo di superare la doppia procedura giudiziale per l’autorizzazione della riassegnazione medico-chirurgica e anagrafica, prevista dalla legge n. 164 del 1982. La scelta di rendere possibile la modificazione del sesso per via amministrativa risponde all’esigenza di favorire la persona nella realizzazione di un diritto fondamentale, attraverso un’unica procedura semplificata, che si inserisce in un percorso medico-psicologico di per sé lungo e complesso. D’altra parte, l’esercizio di questo diritto fondamentale non può essere limitato o impedito, fondandosi sull’autodeterminazione della persona e in presenza di documentazione medica che attesti la sua situazione. Il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria costituirebbe un onere eccessivo, in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. L’articolo 12, invece, mantiene il ricorso all’autorità giudiziaria nel caso in cui la richiesta di riattribuzione del sesso provenga da una persona minore di età.

Il prefetto, verificata la regolarità della domanda, autorizza la modifica degli atti di stato civile con decreto, che l’interessato deve notificare agli eventuali coniuge e figli e presentare all’ufficiale di stato civile per l’annotazione, secondo le formalità ed i termini previsti dall’articolo 6.

L’articolo 7 dispone che tutti gli incombenti relativi alla procedura sono esenti da ogni spesa, tassa, imposta o tributo, comunque denominati. Il successivo articolo 8 in tema di effetti del cambiamento del nome e del sesso sul matrimonio, stabilisce che la correzione dell’attribuzione di sesso non determina automaticamente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, trattandosi di facoltà rimessa ai coniugi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), lettera g), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante norme in materia di divorzio. A tal proposito, merita ricordare che negli ultimi anni sono intervenute due importanti sentenze delle corti costituzionali dell’Austria e della Germania, le quali hanno dichiarato l’incostituzionalità delle norme che prevedevano, in quei paesi, l’automatico scioglimento del matrimonio a seguito della modificazione dell’attribuzione del sesso. Nei due paesi ricordati, come nel nostro, il matrimonio è un diritto fondamentale e non sopporta l’ingerenza dello Stato, che imponga a due persone lo scioglimento del vincolo al quale si sono liberamente determinate. In assenza della volontà di almeno uno dei coniugi che richieda il divorzio, si tratterebbe anche di una inaccettabile violazione della vita privata e familiare, protette dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani.

L’articolo 9 afferma il diritto della persona ad ottenere il rilascio di documenti che riportino il nuovo sesso attribuito e il nome modificato. Ai sensi del comma 1, l’ufficiale di stato civile, a seguito dell’annotazione nell’atto di nascita, provvede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale e, al fine di evitare rischi di mancato coordinamento tra uffici pubblici, comunica l’avvenuta modificazione all’Agenzia delle entrate per il rilascio di un nuovo codice fiscale e una nuova tessera sanitaria, nonché all’ufficio della motorizzazione civile per il rilascio di una nuova patente di guida (comma 2). Il comma 3 prevede che, con regolamento del Ministro dell’interno, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie e duplicati debitamente corretti dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti in esame che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità o istituzioni pubbliche e private. Si pensi, per esempio, ai titoli di studio, come il certificato di laurea, che dovranno riportare il nuovo nome e, laddove riportato, il sesso d’elezione della persona. Anche in questo caso il comma 4 prevede che il rilascio della predetta documentazione sia esentato da qualsiasi costo.

L’articolo 10 impone, come già in parte previsto dalla legge n. 164 del 1982, che in seguito alla correzione degli atti dello stato civile, non sia fatta menzione dell’attribuzione di sesso e del nome precedenti, sia da parte di soggetti pubblici che di soggetti privati. Quindi, in ottemperanza alle norme in materia di protezione dei dati personali, e in particolare dei dati sensibili, la violazione di tale obbligo è punita ai sensi delle disposizioni in materia di trattamento illecito dei dati personali.

L’articolo 11 stabilisce che con regolamento del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e transgender, sono stabiliti, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari. Tale regolamento deve essere adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 stabilisce altresì che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l’informazione in materia di identità di genere promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso l’integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni sociosanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l’intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.

L’articolo 12 contiene una disciplina specifica per la modificazione dell’attribuzione di sesso al minore, prevedendo che in questo caso l’autorizzazione provenga dal giudice. La ratio di questa differenziazione consente di assicurare che la scelta di modificare il sesso attribuito alla nascita provenga effettivamente dal minore e sia supportata dalla documentazione medica che ne attesti la disforia di genere. Il comma 1 stabilisce che la competenza è del giudice tutelare del luogo di residenza del minore secondo il procedimento camerale. Il giudice ha la competenza ad autorizzare anche la sottoposizione del minore a trattamenti per la modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari mediante il ricorso a terapie ormonali e, laddove richiesto, la loro modificazione mediante il ricorso a trattamenti medico-chirurgici.

In base al comma 2, l’istanza al giudice tutelare è presentata dal genitore esercente la patria potestà o da un curatore speciale, allegando idonea documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, contenente una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere. Il comma 3 stabilisce che il giudice raccolga direttamente la volontà di modificare il proprio sesso del minore che abbia compiuto i quattordici anni, mentre la volontà del minore di quattordici anni può essere raccolta mediante l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio. I commi 4 e 5 precisano che le modifiche agli atti dello stato civile sono richieste sulla base del provvedimento del giudice che autorizza la modificazione di sesso del minore e che possono essere eseguite anche prima della sottoposizione ad eventuali trattamenti medico-chirurgici a cui il minore sia stato autorizzato. Infatti, la persona minore di età, a differenza di quella maggiorenne, deve essere autorizzata dal giudice a sottoporsi a qualunque trattamento per la modificazione dei caratteri sessuali, primari o secondari, mediante il ricorso a terapie ormonali o interventi medico-chirurgici. Tuttavia, parte di questi interventi sono di elezione e non indispensabili per conseguire la modificazione dell’attribuzione di sesso, anche nel caso del minore che deve esservi autorizzato.

L’articolo 13 afferma il principio fondamentale all’autodeterminazione delle persone che alla nascita presentano condizioni congenite nelle quali lo sviluppo del sesso cromosomico, gonadico o anatomico è atipico. Ancora oggi, usualmente, quando un neonato presenta queste caratteristiche viene sottoposto ad interventi medico-chirurgici per l’attribuzione ad uno dei due sessi, in genere sulla base della scelta che i medici suggeriscono ai genitori. Tuttavia, il bambino, crescendo e diventando adulto, spesso vive con disagio una scelta di altri che lo condizionerà per tutta la vita negli aspetti più peculiari ed anche intimi della sua vita. Si verifica, in ogni caso, una situazione nella quale alla persona non è stato consentito di autodeterminarsi. Il comma 1, pertanto, prevede che non possa esserci l’assegnazione di caratteri sessuali di un solo sesso mediante trattamenti medico-chirurgici, se il neonato non presenti un pericolo di vita o ricorrano esigenze di salute che impongano l’intervento. Il comma 2 prevede, tuttavia, che i genitori, nella dichiarazione di nascita, attribuiscono al figlio il sesso e un nome a questo corrispondente, anche sulla base delle informazioni ricevute dai medici su quello che potrebbe essere il probabile sesso nel quale la persona potrebbe svilupparsi. Il comma 3, infine, consente alla persona che alla nascita presentava caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili, quando sarà in grado di intendere e di volere, di domandare l’attribuzione di un sesso e di un nome diversi da quelli che gli furono assegnati dai genitori al momento della nascita e di sottoporsi, qualora lo ritenga necessario, anche a modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari. La modifica dell’attribuzione di sesso deve essere richiesta al prefetto, seguendo le stesse procedure disposte dal presente disegno di legge per le persone transessuali.

Infine l’articolo 14 contiene alcune modifiche e abrogazioni di disposizioni vigenti. Il comma 1 aggiunge un comma all’articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, stabilendo che non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore per adeguare il proprio genere di appartenenza anagrafica alla propria identità di genere. In questo modo si vuole porre fine alla discriminazione subita dalle persone trans che di frequente sono sanzionate dalle forze dell’ordine per mascheramento, in base all’articolo 85 del testo unico citato. Il comma 2 modifica la lettera g) del numero 2) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, coordinandola con il presente disegno di legge. Il comma 3 abroga la legge 14 aprile 1982, n. 164, in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Il comma 4 abroga le disposizioni in tema di rettificazione di sesso contenute nel decreto legislativo. n. 150 del 2011, risultando incompatibili con il presente testo di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la presente legge assicura ad ogni persona che, in ragione della propria identità di genere, sente di non appartenere al sesso attribuito alla nascita, l’adeguamento tra identità fisica e identità psichica, mediante la modifica dell’attribuzione di sesso e del nome indicati nell’atto di nascita.

Art. 2.

(Istanza di modificazione dell’attribuzionedi sesso)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, chiunque intenda modificare il sesso indicato nell’atto di nascita, deve farne istanza al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

2. Nella istanza, il richiedente espone le ragioni a fondamento della richiesta, allegando documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, consistente anche solo in una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.

3. Qualora il richiedente si sia già sottoposto all’adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico, in Italia o all’estero, la documentazione da allegare all’istanza di cui al comma 2 può consistere nella cartella clinica relativa all’intervento o idonea documentazione medica che attesti la sua esecuzione.

Art. 3.

(Modificazione dei caratteri sessuali)

1. Le persone di cui all’articolo 1, qualora lo ritengano necessario per il proprio equilibrio psicofisico, possono modificare o adeguare i loro caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici, terapie ormonali o trattamenti di carattere estetico.

2. Gli interventi di cui al comma 1, a cui la persona si sia liberamente determinata, incluse le modificazione dei caratteri sessuali primari, non costituiscono atti contrari a norme civili o penali.

3. In nessun caso la modificazione o l’adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico è requisito necessario per l’attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell’atto di nascita.

Art. 4.

(Modificazione del nome)

1. Nell’istanza di cui all’articolo 2, le persone di cui all’articolo 1 indicano le modifiche che intendono apportare al nome attribuito alla nascita oppure il nome che intendono assumere.

2. L’istanza per la modifica del nome è presentata al prefetto in qualsiasi momento, prima di quella di cui all’articolo 2, anche indipendentemente dalla presentazione diquest’ultima, allegando documentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, che attesti una disforia di genere.

Art. 5.

(Decreto del prefetto)

1. Il prefetto che riceve le istanze di cui agli articoli 2 e 4, ne verifica la regolarità e provvede sulla domanda entro trenta giorni con decreto che autorizza la modifica degli atti dello stato civile.

2. Il richiedente, ricevuto il decreto del prefetto, lo notifica al coniuge e ai figli, laddove esistenti, presentando al prefetto prova dell’avvenuta notificazione. Il prefetto rilascia apposita ricevuta su cui è apposta la data di ricevimento.

3. Il decreto è presentato all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all’articolo 6, trascorsi trenta giorni dalla data della sua adozione o, quando è necessaria la notifica di cui al comma 2, dalla data dell’avvenuta notificazione.

4. Avverso il decreto del prefetto che respinga le istanze di cui agli articoli 2 e 4, il richiedente può proporre, entro un anno, ricorso al tribunale ordinario, che decide con il rito camerale. È fatto salvo in ogni tempo, il diritto di presentare una nuova istanza diversamente motivata o corredata da ulteriori documenti.

5. Il tribunale ordinario è altresì competente a decidere, nelle forme del rito camerale, ogni altra controversia che dovesse sorgere a seguito della presentazione dell’istanza al prefetto o in conseguenza del suo decreto.

Art. 6.

(Annotazioni ed altre formalità)

1. Il decreto che autorizza la modificazione dell’attribuzione di sesso e la modificazione del nome deve essere annotato, su richiesta dell’interessato, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita dei figli. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza della persona autorizzata a modificare l’attribuzione di sesso e il nome, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso delle modificazioni all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio della suddetta persona, che deve provvedere ad analoga annotazione.

2. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità indicate nel comma 1, che devono essere eseguite entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di cui al medesimo comma 1.

Art. 7.

(Esenzione fiscale)

1. In tutti i casi di modificazione dell’attribuzione di sesso e del nome di cui all’articolo 1, le istanze e i provvedimenti, anche quelli delle autorità amministrative o giudiziarie, indicati nella presente legge, le copie relative, le attestazioni di ricevimento, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati.

Art. 8.

(Effetti della modificazione dell’attribuzionedi sesso sul matrimonio)

1. Il matrimonio contratto dalla persona prima della modificazione dell’attribuzione del sesso non si scioglie automaticamente.

2. È facoltà dei coniugi richiedere lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), lettera g), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Rilascio di documenti)

1. In seguito alle annotazioni di cui all’articolo 6, l’ufficiale di stato civile del comune di residenza della persona che ha ricevuto il decreto che autorizza la modificazione dell’attribuzione del proprio sesso e del proprio nome, procede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale.

2. L’ufficiale di stato civile comunica prontamente l’avvenuta modificazione dell’attribuzione di sesso e del nome all’Agenzia delle entrate che provvede a rilasciare un nuovo codice fiscale e una nuova tessera sanitaria. Analoga comunicazione è fatta all’Ufficio della motorizzazione civile del luogo di residenza della persona che ha modificato l’attribuzione del proprio sesso e il proprio nome, che provvede a rilasciare una nuova patente di guida.

3. Con regolamento del Ministro dell’interno, sentito il parere delle associazioni delle persone trans, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie o duplicati debitamente corretti, a seguito della modificazione della attribuzione di sesso e del nome, dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità pubbliche e private.

4. Il rilascio di nuovi documenti o di duplicati a seguito della modificazione della attribuzione di sesso e del nome è esente da ogni onere, spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati, a carico della persona interessata.

Art. 10.

(Trattamento dei dati personali)

1. Le attestazioni di stato civile e ogni altro documento di identità personale rilasciati da qualsiasi soggetto pubblico o privato e riferiti a persona della quale siano stati modificati l’attribuzione di sesso e il nome, sono rilasciati con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome.

2. La violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi dell’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11.

(Interventi del Servizio sanitario nazionale. Formazione del personale sanitario)

1. Con regolamento del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e transgender, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l’informazione in materia di identità di genere promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, nonché dei servizi sociali, anche attraverso l’integrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professioni sociosanitarie e psicologiche con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l’intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.

3. Le aziende sanitarie locali possono valutare, anche su richiesta delle associazioni delle persone transessuali e transgender, le istituzioni di consultori pubblici, adeguatamente formati sulle tematiche della transessualità e della intersessuaità, per rispondere alle esigenze delle persone transessuali ed intersessuate, anche di minore età, nonché delle loro famiglie.

Art. 12.

(Modificazione dell’attribuzione di sessodel minore)

1. La modificazione dell’attribuzione di sesso della persona minore d’età è autorizzata dal giudice tutelare del luogo di residenza del minore. Il giudice autorizza, altresì, il trattamento per la modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari mediante il ricorso a terapie ormonali e, laddove richiesto, la loro modificazione mediante il ricorso a trattamenti medico-chirurgici.

2. L’istanza al giudice tutelare è presentata dal genitore esercente la patria potestà o da un curatore speciale, allegando idonea documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, contenente una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.

3. La volontà del minore che ha compiuto i quattordici anni di età è raccolta direttamente dal giudice, mentre quella del minore di quattordici anni di età può essere raccolta da un consulente tecnico d’ufficio.

4. Il provvedimento del giudice che autorizza la modificazione dell’attribuzione di sesso del minore prende luogo del decreto del prefetto di cui all’articolo 5 ed è presentato all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all’articolo 6.

5. Il provvedimento del giudice può essere presentato all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all’articolo 6, anche prima che il minore, a ciò autorizzato, si sottoponga a trattamenti medico-chirurgici per la modificazione dei caratteri sessuali.

Art. 13.

(Diritto all’autodeterminazione del sesso)

1. Chi alla nascita presenta condizioni congenite nelle quali lo sviluppo del sesso cromosomico, gonadico o anatomico è atipico non può essere sottoposto a trattamenti medico-chirurgici per l’assegnazione di caratteri sessuali di un solo sesso, tranne che vi siano pericolo di vita o esigenze di salute che escludano la possibilità di rinviare l’intervento.

2. Al momento della dichiarazione di nascita, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, i genitori attribuiscono al figlio il sesso da indicare nell’atto di nascita.

3. Le persone di cui al comma 1 possono domandare l’attribuzione di un sesso e di un nome diversi da quelli indicati nell’atto di nascita, sulla base delle procedure previste dalla presente legge, anche in seguito a intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari ad opera di terapie ormonali, di trattamenti di carattere estetico o di adeguamento dei caratteri sessuali medesimi mediante trattamenti medico-chirurgici, alle quali si siano autodeterminate.

Art. 14.

(Modifiche e abrogazioni)

1. All’articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore durante il percorso medico, psicologico e legale al fine dell’attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell’atto di nascita».

2. La lettera g) del numero 2) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

«g) è ottenuta la modifica dell’attribuzione di sesso nell’atto di nascita.».

3. La legge 14 aprile 1982, n. 164, è abrogata.

4. L’articolo 31 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, è abrogato.