Testo DDL 405
Atto a cui si riferisce:
S.405 Norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2013
Norme in materia di modificazione dellattribuzione di sesso
Onorevoli Senatori. -- La legge 14 aprile 1982, n. 164, recante la disciplina per la rettificazione dellattribuzione di sesso, e conseguentemente del nome, a favore delle persone transessuali ha costituito per il nostro ordinamento un esempio importante di civiltà giuridica e rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nella sentenza n. 161 del 24 maggio 1985, la Corte costituzionale giudicò infondato il ricorso teso ad ottenere una pronuncia di incostituzionalità di tale legge, riconoscendo che essa «si colloca nellalveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».
I giudici della Corte riconobbero lesistenza di un diritto fondamentale allidentità sessuale, sancito dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, allinterno del quale trova protezione anche il diritto fondamentale alladeguamento dellidentità fisica allidentità psichica, mediante la modifica dellattribuzione di sesso. In particolare, la Corte individuò nellarticolo 32 della Costituzione, un concetto ampio di diritto alla salute, che ricomprende quella fisica e quella psichica, in relazione alla quale gli atti dispositivi del proprio corpo, se volti a tutelare la salute della persona, non solo non sono vietati, ma anzi sono leciti. Inoltre, la garanzia e la tutela del diritto inviolabile allidentità sessuale, ai sensi dellarticolo 2 della Costituzione, consentiva al soggetto transessuale, secondo i giudici, il pieno svolgimento della propria personalità, sia nella sua dimensione intima e psicologica, sia nella vita di relazione. Il legislatore aveva accolto, infatti, un nuovo concetto di identità sessuale che teneva conto non soltanto dei caratteri sessuali esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale derivava una «concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato lequilibrio, privilegiando (...) il o i fattori dominanti».
Dallapprovazione della legge n. 164 del 1982, sono trascorsi oltre trentanni: anni di esperienza, di cambiamenti sociali e di evoluzione giuridica a livello internazionale, che fanno ormai ritenere il contenuto della legge problematico in alcuni suoi aspetti, e superato in altri. Linterpretazione giurisprudenziale scaturita dal non chiaro dettato normativo, ha infatti stabilito che la rettificazione dellattribuzione di sesso sia autorizzata dal giudice in seguito a trattamento medico-chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari, anchesso autorizzato mediante decisione del tribunale. Anche se, è bene precisarlo, la lettera della legge 164 del 1982 non conteneva un obbligo a sottoporsi a trattamenti medicochirurgici di modificazione dei caratteri sessuali.
Lesperienza di vita delle persone transessuali e transgender, cosi come la ricerca scientifica in questarea, hanno ampiamente dimostrato come lequilibrio psico-fisico della persona transessuale non comporti necessariamente ladeguamento chirurgico dei genitali, che al contrario spesso viene forzato dalla necessità di «regolarizzare» una situazione intermedia nella quale la persona transessuale è soggetta a stigmatizzazione sociale, discriminazione, privazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili, quali quelli relativi alla salute e alla vita sessuale. Lintervento chirurgico costituisce, per alcune persone, un «intervento forzato» in assenza del quale la persona è privata della dignità e dei diritti di cittadinanza, costretta ad una «esistenza legale» che non corrisponde allidentità, allaspetto esteriore e al ruolo sociale che la stessa persona viene ad assumere. Lintervento chirurgico diventa, in altre parole, un modo per vedere sanzionata dalla legge lidentità stessa della persona.
Tutto ciò condiziona pesantemente il rispetto dei diritti e dellidentità della persona, del suo benessere psico-fisico e della vita di relazione. Non a caso negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo, in particolare nei casi «Goodwin contro Regno Unito» (2002) e «Van Kuck contro Germania» (2001), ha progressivamente riconosciuto lesistenza di un diritto fondamentale allidentità di genere sulla base degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per i diritti umani, in relazione al quale il riconoscimento giuridico dellidentità di genere non deve necessariamente dipendere dallintervento chirurgico di riattribuzione dei genitali.
Tale orientamento, proprio in seguito alla decisione della Corte europea, che ha condannato il Regno Unito a tal riguardo, ha indotto il legislatore britannico ad introdurre il Gender Recognition Act del 2004, sulla base del quale la rettificazione del certificato di nascita e il cambio del nome sono effettuati indipendentemente dallintervento chirurgico. Numerosi sono i paesi che adottano lo stesso regime legale del Regno Unito e ad essi si è aggiunta la Spagna che con la legge 15 marzo 2007, n. 3, «reguladora de la rectificaciòn registral de la menciòn» relativa al «sexo de las personas» ha previsto che sia lufficiale di stato civile a modificare o rettificare lattribuzione di sesso e il nome della persona, che affronti il percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari allidentità di genere.
Nellultima versione del Manuale diagnostico e statistico degli psichiatri (DSM-V), pubblicato nel maggio 2013 dallAPA (Associazione psichiatri americana), è stato eliminato dallelenco delle malattie mentali il termine «Disturbo di identità di genere» (DIG), storicamente utilizzato dai professionisti della salute mentale per indicare la condizione delle persone transgender e transessuali. Nello stesso manuale verrà utilizzato unicamente il termine «Disforia di genere» per descrivere lo stress emotivo causato da una marcata incongruenza tra il genere sessuale vissuto/espresso e quello con cui si è nati. Secondo lAPA, questa scelta consente di eliminare la stigmatizzazione della disforia di genere come malattia mentale, permettendo al contempo di disporre di una categoria diagnostica che faciliti laccesso allassistenza medica. In particolare, lindicazione della disforia di genere rimarrebbe ad indicare unicamente quelle situazioni nelle quali la mancata coincidenza procura stress emotivo alla persona motivandola a chiedere un supporto medico o psicologico per giungere alla modificazione dei propri caratteri sessuali.
Il presente disegno di legge, nel solco della tradizione giuridica dei Paesi pocanzi citati e delle intervenute modificazioni nel DMSV, semplifica il procedimento di riattribuzione di sesso e di cambio di nome, per assicurare in ogni caso la dignità della persona e la sua libertà di autodeterminarsi, senza la coercizione di doversi sottoporre a invasivi interventi medico-chirurgici. Passando allillustrazione del contenuto della presente legge, larticolo 1 stabilisce che in attuazione del principio di autodeterminazione e del diritto alla salute, tutelati dalla Costituzione, la legge riconosce il diritto fondamentale della persona che sente di non corrispondere al sesso indicato nellatto di nascita di poter adeguare la propria identità fisica a quella psichica.
Larticolo 2 individua la procedura di modificazione dellattribuzione di sesso e del nome di nascita, stabilendo che la relativa istanza, venga presentata al prefetto. Tale procedura è un elemento caratterizzante del presente disegno di legge, consentendo di superare la doppia procedura giudiziale per lautorizzazione della riassegnazione medico-chirurgica e anagrafica, prevista dalla legge n. 164 del 1982. La scelta di rendere possibile la modificazione dellattribuzione del sesso per via amministrativa risponde allesigenza di favorire la persona nella realizzazione di un diritto fondamentale, attraverso ununica procedura semplificata. Daltra parte, lesercizio di questo diritto fondamentale non può essere limitato o impedito, fondandosi sullautodeterminazione della persona e in presenza di documentazione medica o psicologica che attesti la sua situazione. Il coinvolgimento dellautorità giudiziaria costituirebbe un onere eccessivo, in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Larticolo 12, invece, mantiene il ricorso allautorità giudiziaria nel caso in cui la richiesta di riattribuzione del sesso provenga da una persona minore di età.
Il comma 1 dellarticolo 2 dispone che la domanda possa essere presentata al prefetto del luogo di residenza dellistante o quello del luogo dove si trova latto di nascita che deve essere modificato. Ai sensi dei comma 2 e 3, la domanda deve essere accompagnata dalla documentazione che attesti che la persona sta seguendo un percorso di transizione o la documentazione medica che attesti leffettuazione di un intervento medico-chirurgo di adeguamento dei caratteri sessuali primari, qualora effettuato.
Larticolo 3 affronta la questione del trattamento medico-chirurgico, delle terapie ormonali e dei trattamenti di carattere estetico specificando, al comma 1, che ad essi può essere fatto ricorso qualora la persona che intende procedere alladeguamento lo ritenga necessario per il suo equilibrio psico-fisico e al comma 2 che esso non costituisce un atto contrario alle legge.
Al comma 3 si precisa che ai fini dellattribuzione di un sesso diverso da quello indicato nellatto di nascita la modificazione o ladeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico non è un requisito necessario. Tale scelta è affidata allautodeterminazione del soggetto interessato, con lausilio del medico specialista che ne valuta la condizione psico-fisica. In nessun caso, invece, fatta salva la situazione del soggetto minore o incapace, è richiesto a tale scopo lintervento dellautorità giudiziaria o di un soggetto terzo; dal momento che la condizione della persona che presenti una disforia di genere non è diversa da altre condizioni mediche nelle quali sia necessario un intervento chirurgico invasivo per determinare il benessere psico-fisico dellindividuo.
Larticolo 4 contiene disposizioni relative al nome. Il comma 1 stabilisce che il nome che la persona vuole assumere sia indicato direttamente nellistanza di modificazione dellattribuzione del sesso inoltrata al prefetto. Il comma 2, tuttavia, specifica che la richiesta di modifica del nome può essere inoltrata con autonoma istanza, presentata al prefetto, anche indipendentemente dallistanza di modificazione dellattribuzione del sesso, in ragione di una disforia di genere. Sebbene una tale scelta possa inquadrarsi in un percorso di transizione, in ragione della sua durata, la possibilità di modificare il nome, indipendentemente dalla modificazione dellattribuzione del sesso, costituisce una possibilità aggiuntiva rimessa alla libertà della persona di acquisire una serenità ed equilibrio psico-sociale. È evidente che in questo caso la non corrispondenza tra il nome e il sesso biologico della persona è motivato dalla presenza di una disforia di genere e non ha nessun rilievo ai fini della applicazione dellarticolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000. Questa nuova opportunità costituisce un importante sostegno per la persona, che da un lato le consente, se lo ritiene opportuno, che i documenti riportino il nome che avrebbe scelto di assumere come proprio al termine della transizione, e dallaltro, a prescindere dalla modificazione dellattribuzione di sesso, le facilita la possibilità di essere riconosciuta socialmente come appartenente al genere di elezione. Infatti, la presenza sui documenti di un nome non corrispondente al proprio sesso psicologico, genera disagio e fraintendimenti in molte circostanze della vita: quando si usa la carta di identità per viaggiare o in un ufficio pubblico, o quando si utilizza il libretto universitario per recarsi a sostenere un esame, o, infine, quando si indossa un badge nel luogo di lavoro.
Il comma 2 stabilisce inoltre che sullistanza decide il prefetto, sulla base della documentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, attestante la presenza di una disforia di genere.
Ai sensi dellarticolo 5, il prefetto, verificata la regolarità della domanda, autorizza la modifica degli atti di stato civile con decreto che linteressato deve notificare agli eventuali coniuge e figli e presentare allufficiale di stato civile per lannotazione, secondo le formalità ed i termini previsti dallarticolo 6.
Larticolo 7 dispone che tutti gli incombenti relativi alla procedura sono esenti da ogni spesa, tassa, imposta o tributo, comunque denominati.
Il successivo articolo 8 in tema di effetti del cambiamento del nome e del sesso sul matrimonio, stabilisce che la correzione dellattribuzione di sesso non determina automaticamente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, trattandosi di facoltà rimessa ai coniugi ai sensi dellarticolo 3, comma 1, numero 2), lettera g), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, come modificato dallarticolo 14, comma 2, del presente disegno di legge. A tal proposito, merita ricordare che negli ultimi anni sono intervenute due importanti sentenze delle corti costituzionali dellAustria e della Germania, le quali hanno dichiarato lincostituzionalità delle norme che prevedevano, in quei paesi, lautomatico scioglimento del matrimonio a seguito della modificazione dellattribuzione del sesso. Nei due paesi ricordati come nel nostro, il matrimonio è un diritto fondamentale e non sopporta lingerenza dello Stato, che imponga a due persone lo scioglimento del vincolo al quale si sono liberamente determinate. In assenza della volontà di almeno uno dei coniugi che richieda il divorzio, si tratterebbe anche di una inaccettabile violazione della vita privata e familiare, protette dallarticolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani.
Larticolo 9 afferma il diritto della persona ad ottenere il rilascio di documenti che riportino il nuovo sesso attribuito e il nome modificato. Ai sensi del comma 1, lufficiale di stato civile, a seguito dellannotazione nellatto di nascita, provvede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale e, al fine di evitare rischi di mancato coordinamento tra uffici pubblici, comunica lavvenuta modificazione allAgenzia delle entrate per il rilascio di un nuovo codice fiscale e una nuova tessera sanitaria, nonché allUfficio della motorizzazione civile per il rilascio di una nuova patente di guida (comma 2).
Il comma 3 prevede che, con regolamento del Ministro dellinterno, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie e duplicati debitamente corretti dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti in esame che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità o istituzioni pubbliche e private. Si pensi, per esempio, ai titoli di studio, come il certificato di laurea, che dovranno riportare il nuovo nome e, laddove riportato, il sesso delezione della persona. Anche in questo caso il comma 4 prevede che il rilascio della predetta documentazione sia esentato da qualsiasi costo.
Larticolo 10 impone, come già in parte previsto dalla legge n. 164 del 1982, che in seguito alla correzione degli atti dello stato civile, non sia fatta menzione dellattribuzione di sesso e del nome precedenti, sia da parte di soggetti pubblici che di soggetti privati. Quindi, in ottemperanza alle norme in materia di protezione dei dati personali, e in particolare dei dati sensibili, la violazione di tale obbligo è punita ai sensi delle disposizioni in materia di trattamento illecito dei dati personali.
Larticolo 11 stabilisce che con regolamento del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e transgender, sono stabiliti, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari. Tale regolamento deve essere adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 2 stabilisce altresì che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca e dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e linformazione in materia di identità di genere promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso lintegrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e lintervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.
Larticolo 12 contiene una disciplina specifica per la modificazione dellattribuzione di sesso al minore, prevedendo che in questo caso lautorizzazione provenga dal giudice. La ratio di questa differenziazione consente di assicurare che la scelta di modificare il sesso attribuito alla nascita provenga effettivamente dal minore e sia supportata dalla documentazione medica che ne attesti la disforia di genere. Il comma 1 stabilisce che la competenza è del giudice tutelare del luogo di residenza del minore secondo il procedimento camerale. Il giudice ha la competenza ad autorizza anche la sottoposizione del minore a trattamenti per la modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari mediante il ricorso a terapie ormonali e, laddove richiesto, la loro modificazione mediante il ricorso a trattamenti medico-chirurgici. In base al comma 2, listanza al giudice tutelare è presentata dal genitore esercente la patria potestà o da un curatore speciale, allegando idonea documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, contenente una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere. Il comma 3 stabilisce che il giudice raccolga direttamente la volontà di modificare il proprio sesso del minore che abbia compiuto i quattordici anni, mentre la volontà del minore di quattordici anni può essere raccolta mediante lausilio di un consulente tecnico dufficio. I commi 4 e 5 precisano che le modifiche agli atti dello stato civile sono richieste sulla base del provvedimento del giudice che autorizza la modificazione dellattribuzione di sesso del minore e che possono essere eseguite anche prima della sottoposizione ad eventuali trattamenti medico-chirurgici a cui il minore sia stato autorizzato. Infatti, la persona minore di età, a differenza di quella maggiorenne, deve essere autorizzata dal giudice a sottoporsi a qualunque trattamento per la modificazione dei caratteri sessuali, primari o secondari, mediante il ricorso a terapie ormonali o interventi medico-chirurgici. Tuttavia, parte di questi interventi sono di elezione e non indispensabili per conseguire la modificazione dellattribuzione di sesso, anche nel caso del minore che deve esservi autorizzato.
Larticolo 13 afferma il principio fondamentale allautodeterminazione delle persone che alla nascita presentano caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili. Ancora oggi, usualmente, quando un neonato presenta queste caratteristiche viene sottoposto ad interventi medico-chirurgici per lattribuzione ad uno dei due sessi, in genere sulla base della scelta che i medici suggeriscono ai genitori. Tuttavia, il bambino, crescendo e diventando adulto, spesso vive con disagio una scelta di altri che lo condizionerà per tutta la vita negli aspetti più peculiari ed anche intimi della sua vita. Si verifica, in ogni caso, una situazione nella quale alla persona non è stato consentito di autodeterminarsi. Il comma 1, pertanto, prevede che non possa esserci lassegnazione di caratteri sessuali di un solo sesso mediante trattamenti medico-chirurgici, se il neonato non presenti un pericolo di vita o ricorrano esigenze di salute che impongano lintervento.
Il comma 2 prevede, tuttavia, che i genitori, nella dichiarazione di nascita, attribuiscono al figlio il sesso e un nome a questo corrispondente, anche sulla base delle informazioni ricevute dai medici su quello che potrebbe essere il probabile sesso nel quale la persona potrebbe svilupparsi. Il comma 3, infine, consente alla persona che alla nascita presentava caratteristiche anatomo-fisiologiche sia maschili che femminili, quando sarà in grado di intendere e di volere, di domandare lattribuzione di un sesso e di un nome diversi da quelli che gli furono assegnati dai genitori al momento della nascita e di sottoporsi, qualora lo ritenga necessario, anche a modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari. La modifica dellattribuzione di sesso deve essere richiesta al prefetto, seguendo le stesse procedure disposte dal disegno di legge per le persone transessuali. Infine larticolo 14 contiene alcune modifiche e abrogazioni di disposizioni vigenti. Il comma l aggiunge un comma allarticolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, stabilendo che non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore per adeguare il proprio genere di appartenenza anagrafica alla propria identità di genere. In questo modo si vuole porre fine alla discriminazione subìta dalle persone trans che di frequente sono sanzionate dalle forze dellordine per mascheramento, in base allarticolo 85 del testo unico citato. Il comma 2 modifica la lettera g) del numero 2) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante norme in materia di divorzio, coordinandola con il disegno legge. Il comma 3 abroga la legge 14 aprile 1982, n. 164, in materia di rettificazione di sesso, mentre il comma 4 abroga le disposizioni in tema di rettificazione di sesso contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2011, risultando incompatibili con il presente disegno di legge.
Larticolo 15, infine, contiene le coperture finanziarie per gli interventi previsti dal disegno di legge. La trattazione dei dati personali rientra nelle spese generali delle pubbliche amministrazioni.
Per coprire gli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, per i presidi medici e i trattamenti farmacologici, nonché per ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari, si ricorre allaccantonamento stabilito dallannuale legge di stabilità relativo alle spese correnti con riferimento al Ministero della salute.
Calcolando -- sulla base dei dati disponibili -- circa 200 persone lanno che si rivolgono al servizio pubblico ed un costo medio mensile di 250 euro per almeno 24 mesi si arriva ad una spesa annua pari a circa 1,2 milioni di euro a regime.
Si può, inoltre, ipotizzare unulteriore spesa di circa un milione di euro annui per coprire le spese relative alla formazione e allinformazione in materia di identità di genere tramite la promozione, nei limiti delle risorse disponibili, di programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso lintegrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e lintervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender. Laumento di spesa complessivo è di 2,2 milioni di euro lanno.
Il presente disegno di legge nasce dal lavoro dellassociazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. In attuazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la presente legge assicura ad ogni persona che, in ragione della propria identità di genere, senta di non appartenere al sesso attribuitole alla nascita, ladeguamento tra identità fisica e identità psichica, mediante la modifica dellattribuzione di sesso e del nome indicati nellatto di nascita.
Art. 2.
(Istanza di modificazionedellattribuzione di sesso)
1. Ai fini di cui allarticolo 1, chiunque intenda modificare il sesso indicato nellatto di nascita, deve farne istanza al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato lufficio dello stato civile dove si trova latto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
2. Nella istanza, il richiedente espone le ragioni a fondamento della richiesta, allegando la documentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, consistente anche solo in una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.
3. Qualora il richiedente si sia già sottoposto alladeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico, in Italia o allestero, la documentazione da allegare allistanza di cui al comma 2 può consistere nella cartella clinica relativa allintervento o idonea documentazione medica che attesti la sua esecuzione.
Art. 3.
(Modificazione dei caratteri sessuali)
1. Le persone di cui allarticolo 1, qualora lo ritengano necessario per il proprio equilibrio psicofisico, possono modificare o adeguare i loro caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici, terapie ormonali o trattamenti di carattere estetico.
2. Gli interventi di cui al comma 1, a cui la persona si sia liberamente determinata, incluse le modificazione dei caratteri sessuali primari, non costituiscono atti contrari a norme civili o penali
3. In nessun caso la modificazione o ladeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico è un requisito necessario per lattribuzione di un sesso diverso da quello indicato nellatto di nascita.
Art. 4.
(Modificazione del nome)
1. Nellistanza di cui allarticolo 2, le persone di cui allarticolo 1 indicano le modifiche che intendono apportare al nome attribuito alla nascita oppure il nome che intendono assumere.
2. Listanza per la modifica del nome è presentata al prefetto in qualsiasi momento, anche indipendentemente dalla presentazione dellistanza per la modificazione dellattribuzione di sesso, allegando documentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, che attesti la presenza di una disforia di genere.
Art. 5.
(Decreto del prefetto)
1. Il prefetto che riceve le istanze di cui agli articoli 2 e 4, ne verifica la regolarità e provvede entro trenta giorni con decreto che autorizza la modifica degli atti dello stato civile.
2. Il richiedente, ricevuto il decreto del prefetto, lo notifica al coniuge e ai figli, laddove esistenti, presentando al prefetto prova dellavvenuta notificazione. Il prefetto rilascia apposita attestazione dellavvenuta notificazione.
3. Il decreto è presentato allufficiale di stato civile per le annotazioni di cui allarticolo 6, trascorsi trenta giorni dalla data della sua adozione o, quando è necessaria la notifica di cui al comma 2, dalla data dellavvenuta notificazione.
4. Avverso il decreto del prefetto che respinga le istanze di cui agli articoli 2 e 4, il richiedente può proporre, entro un anno, ricorso al tribunale ordinario, che decide con il rito camerale. È fatto salvo, in ogni tempo, il diritto di presentare una nuova istanza diversamente motivata o corredata da ulteriori documenti.
5. Il tribunale ordinario è altresì competente a decidere, nelle forme del rito camerale, ogni altra controversia che dovesse sorgere a seguito della presentazione dellistanza al prefetto o in conseguenza del suo decreto.
Art. 6.
(Annotazioni ed altre formalità)
1. Il decreto che autorizza la modificazione dellattribuzione di sesso e la modificazione del nome deve essere annotato, su richiesta dellinteressato, nellatto di nascita del richiedente, nellatto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita dei figli. Lufficiale dello stato civile del luogo di residenza della persona autorizzata a modificare lattribuzione di sesso e il nome, se la nascita o il matrimonio della suddetta persona è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso delle modificazioni allufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino alladempimento delle formalità indicate nel comma 1, che devono essere eseguite entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di cui al medesimo comma 1.
Art. 7.
(Esenzione fiscale)
1. In tutti i casi di modificazione dellattribuzione di sesso e di nome di cui allarticolo 1, le istanze e i provvedimenti, anche quelli delle autorità amministrative o giudiziarie, indicati nella presente legge, le copie relative, le attestazioni di ricevimento, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dallinteressato sono esenti da ogni spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati.
Art. 8.
(Effetti della modificazionedellattribuzione di sesso sul matrimonio)
1. Il matrimonio contratto dalla persona prima della modificazione dellattribuzione del sesso non si scioglie automaticamente.
2. È facoltà dei coniugi richiedere lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, numero 2), lettera g), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Rilascio di documenti)
1. In seguito alle annotazioni di cui allarticolo 6, lufficiale di stato civile del comune di residenza della persona che ha ricevuto il decreto che autorizza la modificazione dellattribuzione del proprio sesso e del proprio nome, procede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale.
2. Lufficiale di stato civile comunica prontamente lavvenuta modificazione dellattribuzione di sesso e del nome allAgenzia delle entrate che provvede a rilasciare un nuovo codice fiscale e una nuova tessera sanitaria. Analoga comunicazione è fatta allUfficio della motorizzazione civile del luogo di residenza della persona che ha modificato lattribuzione del proprio sesso e il proprio nome, che provvede a rilasciare una nuova patente di guida.
3. Con regolamento del Ministro dellinterno, sentito il parere delle associazioni delle persone trans, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie o duplicati debitamente corretti, a seguito della modificazione della attribuzione di sesso e del nome, dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità pubbliche e private.
4. Il rilascio di nuovi documenti o di duplicati a seguito della modificazione della attribuzione di sesso e del nome è esente da ogni onere, spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati, a carico della persona interessata.
Art. 10.
(Trattamento dei dati personali)
1. Le attestazioni di stato civile e ogni altro documento di identità personale rilasciati da qualsiasi soggetto pubblico o privato e riferiti a persona della quale siano stati modificati lattribuzione di sesso e il nome, sono rilasciati con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome.
2. La violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi dellarticolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 11.
(Interventi del Servizio sanitario nazionale. Formazione del personale sanitario)
1. Con regolamento del Ministro della salute, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e transgender, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari, i cui oneri, sia in forma diretta che indiretta, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca e dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e linformazione in materia di identità di genere promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, nonché dei servizi sociali, anche attraverso lintegrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professioni psicologiche e socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e lintervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.
3. Le aziende sanitarie locali possono valutare, anche su richiesta delle associazioni delle persone transessuali e transgender, la istituzione di consultori pubblici, adeguatamente formati sulle tematiche della transessualità e della intersessualità, per rispondere alle esigenze delle persone transessuali e transgender, anche di minore età, nonché delle loro famiglie.
Art. 12.
(Modificazione dellattribuzione di sesso del minore)
1. La modificazione dellattribuzione di sesso della persona minore detà è autorizzata dal giudice tutelare del luogo di residenza del minore. Il giudice autorizza, altresì, il trattamento per la modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari mediante il ricorso a terapie ormonali e, laddove richiesto, la loro modificazione mediante il ricorso a trattamenti medico-chirurgici.
2. Listanza al giudice tutelare è presentata dallesercente la potestà genitoriale o, nel caso di dissenso rispetto alla volontà del minore, da un curatore speciale, allegando idonea documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, contenente una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.
3. La volontà del minore che ha compiuto i quattordici anni di età è raccolta direttamente dal giudice tutelare, mentre quella del minore di quattordici anni di età può essere raccolta da uno psicologo nominato dal giudice tutelare.
4. Il provvedimento del giudice tutelare che autorizza la modificazione dellattribuzione di sesso del minore è presentato allufficiale di stato civile per le annotazioni di cui allarticolo 6.
5. Il provvedimento del giudice può essere presentato allufficiale di stato civile per le annotazioni di cui allarticolo 6, anche prima che il minore, a ciò autorizzato, si sottoponga a trattamenti medico-chirurgici per la modificazione dei caratteri sessuali primari.
Art. 13.
(Diritto allautodeterminazione del sesso)
1. Chi alla nascita presenta condizioni congenite nelle quali lo sviluppo del sesso cromosomico, gonadico o anatomico è atipico non può essere sottoposto a trattamenti medico-chirurgici per lassegnazione di caratteri sessuali di un solo sesso, tranne che vi siano pericolo di vita o esigenze attuali di salute fisica che escludano la possibilità di rinviare lintervento.
2. Al momento della dichiarazione di nascita, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, i genitori attribuiscono al figlio il sesso da indicare nellatto di nascita.
3. Le persone di cui al comma 1 possono domandare lattribuzione di un sesso e di un nome diversi da quelli indicati nellatto di nascita, sulla base delle procedure previste dalla presente legge, anche in seguito a intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari ad opera di terapie ormonali, di trattamenti di carattere estetico o di adeguamento dei caratteri sessuali medesimi mediante trattamenti medico-chirurgici, alle quali si siano autodeterminate.
Art. 14.
(Modifiche e abrogazioni)
1. Allarticolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore durante il percorso medico, psicologico e legale al fine dellattribuzione di un sesso diverso da quello indicato nellatto di nascita».
2. La lettera g) del numero 2) del comma 1 dellarticolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:
«g) è ottenuta la modifica dellattribuzione di sesso nellatto di nascita.».
3. La legge 14 aprile 1982, n. 164, è abrogata.
4. Larticolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è abrogato.
Art. 15.
(Coperture finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dallanno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.