Testo DDL 413
Atto a cui si riferisce:
S.413 Disposizioni in materia di rilascio del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013
Disposizioni in materia di rilascio del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli
Onorevoli Senatori. -- La legge 24 dicembre 1969, n. 990, le cui disposizioni sono ora confluite nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, obbliga ad assicurare i veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile. Pertanto tutti gli autoveicoli per potere circolare su strada devono essere muniti di assicurazione.
L'obiettivo delle citate disposizioni è quello di garantire la sicurezza della circolazione degli autoveicoli, obiettivo comune sia della normativa nazionale sia di quella comunitaria, con la direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, in materia di revisione periodica dei mezzi stessi.
Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di accertare, appunto mediante le imprese di assicurazione, che le revisioni delle automobili siano state in concreto effettuate. Non si tratta però solo di una questione di accertamento. Infatti, la finalità precipua del disegno di legge è quella relativa alla sicurezza stradale. Non vi sono dubbi sul fatto che la sicurezza comincia proprio dall'efficienza tecnica del mezzo. Del resto, l'Unione europea, con la risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea Programma 1997-2001» (COM(97)0131 -- C4 -- O 180/97), ha individuato nel controllo tecnico dei veicoli (specialmente di quelli immatricolati da più anni, spesso coinvolti in incidenti a causa delle loro carenze di funzionamento), un aspetto fondamentale per la sicurezza stradale. Si ritiene che un coinvolgimento delle compagnie di assicurazione possa contribuire al raggiungimento di una maggiore sicurezza stradale in quanto la stessa sicurezza costituisce un impegno per tutti. L'Unione europea ha avviato già nel 2001 la lotta per una maggiore sicurezza stradale, trasformandola in una delle priorità politiche degli Stati membri, alla luce delle circa 50.000 vittime della strada nel 2001 nei Paesi che formano l'Unione. Grazie a questo impegno, le vittime della strada sono notevolmente calate, ma sono ancora tante (30.000 circa nel 2012)!
Il 2 novembre 2006 è stata presentata la Carta europea della sicurezza stradale, che invita, al di là delle frontiere dei singoli Stati, a contribuire a ridurre il numero di vittime degli incidenti stradali.
Si ritiene, quindi, che il disegno di legge risponda all'invito fatto da Bruxelles agli Stati membri di rafforzare costruttivamente la reciproca collaborazione in materia di sicurezza stradale anche in considerazione dello sviluppo del mercato interno e dell'aumento del traffico intracomunitario.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione)
1. Il rilascio del certificato di assicurazione previsto dall'articolo 127 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da parte delle imprese autorizzate ai sensi della legislazione vigente ad esercitare la responsabilità civile verso i terzi per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del veicolo, di apposita documentazione che attesta l'avvenuta revisione periodica del veicolo o l'avvenuta prenotazione presso le strutture autorizzate ad effettuare la revisione stessa.
2. Qualora il certificato di assicurazione di cui al comma 1 sia rilasciato in difformità da quanto previsto dal medesimo comma l'assicuratore è responsabile, in solido con l'assicurato, delle sanzioni pecuniarie eventualmente comminate ai sensi della legislazione vigente.
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.