• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00671 il 5 agosto la sezione feriale penale della Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per Nicola Cosentino, relativa alle accuse di concorso esterno in associazione...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00671presentato daD'ALESSANDRO Lucatesto diMercoledì 10 settembre 2014, seduta n. 287

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
il 5 agosto la sezione feriale penale della Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per Nicola Cosentino, relativa alle accuse di concorso esterno in associazione camorristica e reimpiego di capitali illeciti;
la Corte ha quindi rigettato il ricorso di Nicola Cosentino contro l'ordinanza con cui il riesame di Napoli aveva ripristinato la misura cautelare, richiesta dalla procura di Napoli. Era stata la stessa Cassazione, nel gennaio 2014, ad accogliere il ricorso dei pm contro la scarcerazione di Cosentino e a trasmettere nuovamente gli atti al riesame. Nicola Cosentino, che era già detenuto a Secondigliano nell'ambito di un'altra inchiesta, resterà in carcere probabilmente, a questo punto, fino alla fine del processo Eco4, processo che è a metà della sua trattazione dopo oltre tre anni e mezzo;
come sottolineato dai legali di Nicola Cosentino, che è sottoposto a misure cautelari da oltre dieci mesi, è necessaria, a parere degli interpellanti, una riflessione sulla «presunzione di pericolosità (codicistica) che ha azzerato la presunzione di innocenza (costituzionale) in uno scenario che assiste allo scadimento dell'Italia-penale nel ranking delle nazioni civili per la durata dei processi con imputati preventivamente detenuti per anni e poi assolti»;
si tratta di dichiarazioni particolarmente forti, che però richiamano l'attenzione sull'utilizzo spesso distorto e sull'applicazione giurisprudenziale molto spesso censurabile della misura del carcere preventivo. Vale la pena ricordare che si è davanti ad una delle misure cautelari previste dall'ordinamento come garanzia per il funzionamento della giustizia, e che la sua corretta applicazione permette il regolare svolgimento del processo, proteggendolo da pericoli provenienti dall'indagato. Per espressa previsione del codice di procedura penale, il ricorso allo strumento della custodia cautelare è però da considerarsi «extrema ratio», spendibile soltanto laddove ogni altra misura appaia inutile. Inteso in questo modo è sicuramente un aiuto efficace, ed in molti casi indispensabile, per poter assicurare i colpevoli alla giustizia; troppo spesso però, si ricorre alla carcerazione preventiva in assenza di reali esigenze cautelari e senza rispettare il principio dell'assoluta indispensabilità, con inevitabili ripercussioni sull'annosa questione del sovraffollamento carcerario, senza considerare i gravissimi danni e le dolorose ripercussioni che questa può avere nel momento in cui si trasforma in una vera e propria forma di anticipazione della pena, in particolare davanti ad una sentenza di non colpevolezza, con conseguente e grave violazione dei diritti civili ed umani dei cittadini privati ingiustamente della libertà;
le vicende contestate a Nicola Cosentino partono dal 2000, e le esigenze cautelari, negli ultimi cinque anni di battaglie legali (la prima inchiesta che lo coinvolge vede una richiesta di arresto inoltrata alla Camera nel 2009), sono state analizzate con decisioni «divergenti» prese da almeno una ventina di giudici;
i processi sono caratterizzati dall'accusa per un reato, quello del «concorso esterno», che è di derivazione giurisprudenziale, che non ha confini delineati e che in sostanza è un «non reato» che si può contestare a tutti e a nessuno, a seconda dell'orientamento di questa o quella procura della Repubblica (non a caso, proprio per la vicenda di Nicola Cosentino, il concorso esterno è entrato e uscito dal processo);
l'accusa a Cosentino era stata mossa dallo stesso pentito che recentemente è stato ritenuto insufficiente e inaffidabile come accusatore di un altro deputato, l'onorevole Luigi Cesaro;
l'uso distorto della misura della custodia cautelare è, ad avviso degli interpellanti, in evidente contrasto con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza –:
se il Ministro interpellato:
a) ritenga di dover valutare la possibilità di attivare il proprio potere ispettivo al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare;
b) intenda assumere le iniziative di competenza per restituire alla custodia cautelare la sua funzione di rimedio eccezionale da adottare in situazioni di effettivo inquinamento probatorio o di estrema pericolosità.
(2-00671) «D'Alessandro, Brunetta».