• Testo DDL 1012

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Atto a cui si riferisce:
S.1012 Istituzione e funzionamento delle Camere arbitrali dell'Avvocatura


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1012
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CALIENDO, SUSTA, ALBERTI CASELLATI, BARANI, CARDIELLO, CONTE, FORMIGONI, GENTILE, Eva LONGO, MANDELLI, MESSINA, PAGNONCELLI, RIZZOTTI, SCALIA, SCIASCIA, SCOMA e TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame intende regolare la costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura, come strumento alternativo volontario alla giurisdizione pubblica. La proposta è peraltro anche finalizzata a ridurre, e quindi ad esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile, oltre che di impedirne la nuova formazione.

Essa è rappresentativa di un servizio che l'avvocatura intende offrire ai cittadini; realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori ad un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per le imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali.

La proposta è dunque quella di prevedere che siano costituiti, presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati), una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita, ma per assicurare la terzietà della camera rispetto agli arbitri che saranno di volta in volta designati si è previsto che i componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione ed essere dunque iscritti nell'elenco degli arbitri.

Il Consiglio nazionale forense vigilerà sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento di poterne deliberare lo scioglimento.

All'articolo 2 è previsto che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l’impegno di svolgere gli incarichi loro di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità.

I criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri saranno determinati con regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, adotterà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il regolamento:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco, oltre che per l'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto all'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste nella legge.

I consigli dell'ordine degli avvocati organizzeranno corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

L'articolo 3 specifica che i criteri in base ai quali la camera arbitrale assegnerà gli incarichi arbitrali saranno fissati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3.

Tali criteri valorizzeranno le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; terranno conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicureranno il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro potrà essere designato, nel corso di ciascun anno solare, per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame di oltre venti richieste di pronuncia di decreto ingiuntivo.

Le parti, come precisato nell'articolo 4, potranno fare ricorso alla procedura di cui al presente disegno di legge solo volontariamente, ed a tal fine devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura, in questa prima fase di sperimentazione e non volendosi peraltro nemmeno far sorgere il dubbio che si abbia il proposito di creare una giurisdizione privata in tutto alternativa a quella pubblica, può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

La proposizione della domanda di arbitrato esonererà le parti, in sintonia con quanto previsto nel decreto legislativo n. 28 del 2010 per i giudizi arbitrali, dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità.

Le controversie saranno trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale.

L'arbitro, come regolato nell'articolo 5, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico espressamente dichiarerà:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

In mancanza di tale comunicazione o di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.

L'articolo 6 stabilisce che la sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale e regola compiutamente il compenso per l'arbitro designato.

L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione.

L'arbitro potrà essere ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile e, considerata la gravità dell'evento della ricusazione si prevede che la parte che vi ha dato luogo abbia obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale, e che il Presidente del tribunale comunichi alla stessa l'esito del relativo procedimento.

L'articolo 8 disciplina il procedimento, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; pur avendo le decisioni arbitrali tendenzialmente una maggiore stabilità, per i più contenuti limiti di appellabilità, si ritiene opportuno precisare che sarà comunque possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

Le parti, trattandosi di arbitrato rituale e nel rispetto di quanto previsto nella legge n. 247 del 2012, dovranno essere assistite da un avvocato.

I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente, anticipando così gli effetti -- senza oneri per lo Stato -- di una sorta di processo esclusivamente telematico. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo avranno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli sarà pertanto principalmente telematica e per questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, cosiddetto codice della privacy.

Innovativa e di grande ausilio per le imprese è la possibilità, prevista nell'articolo 9, di riconoscere la possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, ottenendo così in tempi rapidi un provvedimento monitorio di condanna simile a quello dato dal giudice ordinario.

Sarà l'opponente che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione a scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero -- non accettando la stessa -- proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte.

Di converso si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.

Il successivo articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione.

Il lodo ed il verbale di conciliazione, di cui all'articolo 10, saranno resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente, e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.

Con l'articolo 12 si dettano disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio per consentire anche alle parti non abbienti di ricorrere alle procedure previste nel presente disegno di legge.

Si prevede così che, al pari di ogni altro arbitrato, tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono previste anche altre agevolazioni:

-- il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

-- il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione, ma è esente dall'imposta entro il limite di valore di 50.000 euro e, per la quota di valore eccedente, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà;

-- le parti, che non siano soggetti IVA, hanno diritto a dedurre dalle proprie imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui al presente disegno di legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

L'articolo 13 detta altre disposizioni fiscali prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nel presente disegno di legge, sono particolarmente bassi e di servizio si prevede che i compensi saranno soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

Infine si prevede che le camere arbitrali previste nel presente disegno di legge sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

L'articolo 14 detta disposizioni in via transitoria, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dal disegno di legge stesso.

Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

La cancelleria trasmetterà alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

Le parti saranno in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale che sarà liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti dei compensi previsti dall'allegato A del disegno di legge. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

È previsto, per un controllo sulla funzionalità delle camere arbitrali, che i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi del presente disegno di legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumeranno su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nel presente disegno di legge.

Si prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto, ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzionamento delle
camere arbitrali dell'avvocatura)

1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell’avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell’ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell’ordine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell’ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell’ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli dell’ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

7. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell’ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 2.

(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l’impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono assunti dal consiglio dell'ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel sito internet dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 3.

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali nel corso di ciascun anno e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 4.

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come stabilito dall’Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 5.

(Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l’incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.

Art. 6.

(Sede dell'arbitrato, compenso
degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

Art. 7.

(Revoca, rinuncia o ricusazione
degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sua sostituzione. Il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell’arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 8.

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell’arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale. Il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC, firmati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un'ulteriore copia dello stesso in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art. 9.

(Modifiche degli articoli 637 e 645
del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla camera arbitrale costituita nel consiglio dell’ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrale che ha pronunciato l'ingiunzione.».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell’avvocatura costituita nel consiglio dell’ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 10.

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell’arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L’arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 11.

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale ed il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

Art. 12.

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 13.

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del presidente della camera arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell’ordine che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall’Allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

(articolo 6, comma 2)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all’arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all’arbitro:

-- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;

-- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;

-- per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;

-- per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;

-- per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai punti che precedono.

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l’arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell’arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.