Testo DDL 1411
Atto a cui si riferisce:
S.1411 Disposizioni in materia di partecipazione alle procedure di abilitazione scientifica nazionale
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2014
Disposizioni in materia di partecipazione alle procedure di abilitazione scientifica nazionale
Onorevoli Senatori. -- Con l'attuale testo dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, l'abilitazione scientifica nazionale dei docenti universitari è l'unica forma di abilitazione professionale che sanziona il mancato conseguimento in una tornata concorsuale con l'impossibilità di accedere ai bandi successivi per due anni. Tale pesante sanzione non è giustificabile in alcun modo. Risultano incomprensibili le ragioni per cui dovrebbe essere precluso il diritto del candidato a poter essere nuovamente riesaminato in un successivo e diverso bando. La norma in oggetto che si propone qui di emendare, oltre a violare il principio di eguaglianza di accesso alle diverse abilitazioni professionali, è discriminatoria perfino rispetto alle precedenti modalità di reclutamento universitario che consentivano ad un docente di «riabilitare» l'eventuale mancata ammissione ad una fascia, con la possibilità di presentarsi alla fascia successiva o comunque di potere ripresentare domanda accedendo ad un bando successivo, se in possesso di ulteriori titoli. La portata discriminatoria è stata oltremodo amplificata dalla successione delle riforme in materia, infatti l'attuale blocco di accesso all'abilitazione per un intero biennio diventa addirittura di ben tre anni, dato che non sono state considerate le proroghe della tornata 2012 che hanno di molto allungato i lavori delle commissioni incaricate. Così, ai candidati non ammessi nel 2012 verrebbe addirittura consentito di poter presentare domanda solo nel 2015. Vi è di più: la norma rischia di essere eccessivamente punitiva proprio nei confronti dei ricercatori universitari che il sistema universitario vorrebbe al contrario tutelare, perché nell'ipotesi di mancata abilitazione diventerebbe praticamente impossibile per loro accedere al piano triennale vincolato di reclutamento delle chiamate di seconda fascia. Ciò può essere compreso più facilmente se si ricorda che il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato è stato messo ad esaurimento dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240. Purtroppo, il mancato raccordo delle norme finirebbe di fatto per precludere irreversibilmente (stando ai dati normativi vigenti) l'accesso a tale piano triennale (soprattutto per gli esclusi della tornata 2013 in corso, e ancor di più per quelli che presenteranno la prima domanda nel 2014 e nel 2015 secondo il calendario approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed attualmente in vigore). La questione è resa ancor più complessa dall'infelice formulazione adottata che si presta a due possibili e opposte interpretazioni di computo del biennio di preclusione. La proposta di modifica o l'integrale abrogazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, eviterebbero tutti i problemi precedentemente considerati.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il mancato conseguimento dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, preclude la partecipazione alla procedura di abilitazione indetta nell'anno successivo alla presentazione della domanda per il medesimo settore concorsuale.
2. Allarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, il comma 4 è abrogato.