• Testo DDL 1442

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Atto a cui si riferisce:
S.1442 Disposizioni in materia di sessualità assistita per persone con disabilità


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1442
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CIRINNÀ, D'ADDA, GUERRA, ICHINO, MANCONI, MARAN, MASTRANGELI, MATTESINI, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, SPILABOTTE, VALENTINI, BENCINI e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2014

Disposizioni in materia di sessualità assistita per persone con disabilità

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende favorire il pieno sviluppo della persona anche sotto il profilo dell'espressione della sessualità.

I diritti sessuali sono oggi considerati diritti umani, la cui violazione costituisce violazione dei diritti all'uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità e alla salute.

Questo principio va adattato alle diverse necessità e alle differenti condizioni che le persone affrontano nella loro vita. Con la sentenza n. 561 del 18 dicembre 1987 la Corte costituzionale ha precisato che «Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'articolo 2 Cost. impone di garantire».

Ogni persona dovrebbe quindi avere la possibilità, indipendentemente dalla propria condizione di disabilità, di compiere scelte informate e responsabili riguardo alla propria salute sessuale e di disporre di opportunità e di mezzi adeguati a compiere tali scelte.

Molte persone in condizione di disabilità non possono autonomamente intrattenere relazioni interpersonali complete sotto il profilo psicoaffettivo, emotivo e sessuale poiché impedite da una condizione di ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità o a causa di un aspetto fisico lontano dai modelli estetici dominanti e ritenuti attraenti. In certi casi si aggiunge l'impossibilità di pervenire autonomamente a soddisfacenti pratiche di autoerotismo. Nel disabile psichico la difficoltà a vivere la sfera dell'intimità e della sessualità alimenta la perdita di autonomia. Queste situazioni possono produrre uno stato di emarginazione affettiva e relazionale. Si aggiunga a queste difficoltà la persistenza nella nostra cultura del pregiudizio per cui le persone disabili sono percepite come asessuate, prive di una dimensione erotica e senza un desiderio di intimità. L'impossibilità, con questi presupposti, di raggiungere una condizione di benessere psicofisico, emotivo e sessuale, costituisce una limitazione al diritto fondamentale alla salute, limitazione che la normativa ha il dovere di prevenire.

La mancanza di una relazione interpersonale adeguata non può certo essere sostituita da norme legislative ma richiede il superamento di pregiudizi e barriere culturali. Tuttavia, la dimensione della sessualità delle persone con disabilità può e deve essere sostenuta attraverso un intervento di assistenza all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità.

A questo scopo il presente disegno di legge istituisce la figura dell'assistente per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle persone disabili o assistente sessuale. Tale operatore, a seguito di un percorso di formazione di tipo psicologico, sessuologico e medico, dovrà essere in grado di aiutare le persone con disabilità fisico-motoria e/o psichico/cognitiva a vivere un'esperienza erotica, sensuale o sessuale e a indirizzare al meglio le proprie energie interne spesso scaricate in modo disfunzionale in sentimenti di rabbia e aggressività.

La figura dell'assistente o accompagnatore sessuale è presente in Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Austria. Con questo disegno di legge ci si propone di conseguire anche in Italia questo obiettivo di civiltà.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo. Il comma l affida al Ministro della salute la definizione, con proprio decreto, delle linee guida per la promozione e il coordinamento degli interventi regionali della legge. Il comma 2 prevede l'istituzione presso ogni regione e presso le province autonome di Trento e di Bolzano di un elenco di assistenti per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle persone con disabilità o assistenti sessuali. Il comma 3 definisce gli elementi necessari ad essere inseriti nell'elenco suddetto: il raggiungimento della maggiore età, l'adempimento dell'obbligo scolastico, l'idoneità psico-fisica, la sottoscrizione del codice etico, l'espletamento della procedura di accreditamento prevista. Il comma 4 affida alle Regioni e alle province di Trento e Bolzano la determinazione dei criteri e delle procedure di accreditamento, la definizione di un percorso formativo finalizzato all'inserimento nell'elenco, la predisposizione e l'aggiornamento periodico dell'elenco stesso, l'adozione di misure che garantiscano la protezione dei dati sensibili, la predisposizione di un codice etico per gli assistenti sessuali e per gli utenti; le modalità per il monitoraggio dell'equilibrio psicofisico e dello stato di salute degli assistenti sessuali, la definizione delle condizioni di disabilità che rendono funzionale l'intervento professionale degli assistenti. Il comma 5 stabilisce che l'attività di assistenza sessuale rappresenta un'attività autonoma che può essere esercitata in forma cooperativa ma non può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato né di un contratto di appalto.

L'obiettivo che ci si propone è di avere operatori e operatrici professionalmente formati che aiutino le persone con disabilità a vivere un'esperienza sessuale ma che siano anche in grado di svolgere un'azione di educazione alla sessualità e all'affettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di tutelare il diritto alla sessualità e al benessere psico-fisico delle persone disabili a ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità, e nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze in materia tra Stato e regioni, il Ministro della salute definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la promozione e il coordinamento degli interventi regionali individuati dalla presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un elenco di persone accreditate a svolgere nel territorio regionale la funzione di assistenti per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle suddette persone, di seguito denominati assistenti sessuali.

3. Costituiscono elementi necessari per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 le seguenti caratteristiche:

a) il raggiungimento della maggiore età;

b) l'avere adempiuto all'obbligo scolastico;

c) la sottoscrizione del codice etico di cui al comma 4;

d) il possesso dell'idoneità psico-fisica all'attività di assistente sessuale certificata dalla ASL competente;

e) l'espletamento della procedura di accreditamento di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono:

a) a determinare i criteri e le procedure di accreditamento e a definire un percorso formativo ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 2;

b) alla predisposizione e all'aggiornamento periodico dell'elenco di cui al comma 2, nonché alla regolamentazione all'accesso a tale elenco;

c) all'adozione di misure che garantiscano la protezione dei dati sensibili relativi agli assistenti sessuali, secondo quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la libertà di ciascun interessato riguardo la pubblicazione del proprio recapito professionale, salva la necessaria pubblicità dell'elenco;

d) alla recezione in un codice etico per gli assistenti sessuali e per gli utenti del contenuto dei codici etici elaborati e sperimentati, in Italia o in altri Paesi, da associazioni professionali o istituzioni competenti per questa materia;

e) a definire il tipo e la gravità della disabilità dell'utente che rende funzionale l'intervento professionale dell'assistente per l'esercizio della sessualità;

f) a definire le modalità per il monitoraggio dell'equilibrio psico-fisico e dello stato di salute di ciascun assistente sessuale.

5. L'attività di assistenza sessuale non può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato, né di un contratto di appalto, costituendo oggetto di una prestazione che deve rimanere caratterizzata da autonomia piena della persona che la esercita. Essa può costituire oggetto di lavoro autonomo cooperativo.