Testo DDL 1485
Atto a cui si riferisce:
S.1485 Delega al Governo per l'introduzione dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici dei territori di riferimento, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado situate nei Piccoli Comuni
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2014
Delega al Governo per l'introduzione dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici dei territori di riferimento, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni e per listituzione della Giornata nazionale non festiva della Festa dei Popoli, per valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali
Onorevoli Senatori. -- I patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei nostri piccoli comuni rappresentano una risorsa da salvaguardare e da mettere a disposizione del sistema Paese. Costituiscono i territori del Made in Italy fatti di borghi e paesaggi con specifiche vocazioni e identità, che rendono famosi i nostri territori nel mondo.
Nella vita dei piccoli comuni un punto di forza particolare è rappresentato dalle tipicità del luogo, dalla qualità delle produzioni locali e dalle tradizioni che coinvolgono profondamente la vita quotidiana delle famiglie e dell'intera comunità, tanto da costituire fattore di democrazia e valore sociale e culturale insostituibile.
In questo ambito si inserisce la funzione didattica delle istituzioni scolastiche che rappresentano, infatti, un formidabile tessuto connettivo nei processi di costruzione e di conservazione dell'identità delle persone e delle comunità. La coesione sociale e la forza dei territori è al tempo stesso alla base di un'economia di qualità in grado di competere nel mercato globale.
Occorre pertanto valorizzare il ruolo strategico delle tradizioni culturali e delle tipicità locali nei piccoli comuni anche attraverso un percorso scolastico che affronti con logiche adeguate i bisogni delle comunità locali.
Le scuole dei piccoli comuni rappresentano una ricchezza umana e una risorsa culturale, dove spesso si incontrano situazioni di eccellenza educativa. Occorre quindi assicurare non solo una continuità istruttiva ed organizzativa, un numero adeguato di alunni tale da scongiurare la diffusione delle pluriclassi, nonché l'adeguatezza delle strutture scolastiche, ma bisogna impegnarsi affinché vengano avviati percorsi di formazione fondamentali nell'attività didattico/educativa dei territori, con le loro differenze e peculiarità.
Sono pertanto opportune, in un Paese come il nostro, ricco di tradizioni locali e di artigianato, politiche mirate e risorse che consentano di valorizzare la funzione sociale della scuola, vista come luogo di aggregazione e di crescita culturale per bambini, ragazzi e famiglie nei piccoli comuni, nonché presidio culturale da preservare attraverso un legame forte con l'intera comunità.
Con il presente disegno di legge si intende delegare il Governo all'emanazione di norme volte a favorire una didattica che consenta ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di approfondire la conoscenza dei prodotti tipici dei singoli territori, di tradizioni artigianali e di costumi sociali, attraverso un percorso che consente di evidenziare il legame che unisce il cibo, la comunità, l'ambiente e la salute informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti, consumi alimentari e tradizioni culturali.
La scuola dovrà essere vista anche come centro di educazione alimentare, ambientale e artigianale, luogo da esplorare e vivere attraverso esperienze che stimolano la curiosità, per orientare e promuovere intelligenze attraverso laboratori didattici e attività pratiche (preparazione del pane, del formaggio, ecc., nonché di prodotti manifatturieri tipici dei territori), anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani che mettono a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi.
La scuola e i sistemi educativi dovranno essere posti al centro delle politiche di sviluppo, attraverso iniziative quali: percorsi di aggiornamento per gli insegnanti (non sempre originari dei luoghi dove lavorano), percorsi educativi e didattici per i ragazzi, scambi con altre realtà in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio, delle sue vocazioni economiche, della sua identità culturale, anche per far emergere i talenti nascosti, le intelligenze inespresse, le risorse umane, le abilità e i saperi locali.
Sarà fondamentale poter attivare collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari.
Grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie sarebbe importante costruire un rapporto di collaborazione, continuo e permanente con le altre scuole, in rete, per praticare in modo associato percorsi di crescita e valorizzazione integrata del territorio e delle comunità locali e promuovere azioni idonee a conseguire gli obiettivi comuni.
Infine, listituzione di una Giornata nazionale, non festiva, per celebrare la Festa dei Popoli contribuisce e rafforza le identità dei cittadini che si sentono discendenti di una storia, accomunati dagli stessi usi e costumi.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante l'introduzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici degli stessi e listituzione della Giornata nazionale della Festa dei Popoli, non festiva, per valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone «dal campo alla tavola», che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;
b) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la creazioni dei manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;
c) creazione di percorsi di aggiornamento per gli insegnanti, percorsi educativi e didattici per i ragazzi, scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;
d) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;
e) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire un rapporto di collaborazione, continuo e permanente con le altre scuole, in rete.
Art. 2.
(Procedura)
1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso il termine previsto per l'emissione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque emanato.
Art. 3.
(Oneri finanziari)
1. Dal decreto legislativo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.