• Testo DDL 1536

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Atto a cui si riferisce:
S.1536 Modifiche in materia di competenza penale del giudice di pace


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1536
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa della senatrice GAMBARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2014

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza penale del giudice di pace

Onorevoli Senatori. -- L'aumento delle competenze al giudice di pace in materia penale risponde all'esigenza di prevenire il sovraffollamento carcerario e di perseguire compiutamente la ratio sottesa all'articolo 1, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui il trattamento penitenziario deve essere conforme ai principi di umanità e dignità della persona e deve portare alla rieducazione del condannato, in un concetto riabilitativo e non vendicativo della pena.

Anche il cosiddetto decreto sul sovraffollamento delle carceri, che amplia la possibilità di applicare la pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) per il giudice, al momento della comminazione della condanna, non risolve, a monte, il problema della carcerazione preventiva, dei tempi dei processi, e della prescrizione di una enorme numero di procedimenti, aventi soprattutto ad oggetto i cosiddetti reati predatori, che destano maggior allarme sociale.

È pertanto, possibile ottenere il molteplice risultato di dare una risposta di giustizia alle vittime, di celebrare tempestivamente i processi, di non appesantire il sistema carcerario e di riabilitare e rieducare il condannato, semplicemente aumentando la competenza in materia penale al giudice di pace, per quei reati con pena detentiva sino a quattro anni.

La modifica avrebbe un effetto immediato su tutti i detenuti in attesa di giudizio, con una benefica ripercussione sullo svuotamento carcerario ma, nel contempo, con la tempestiva comminazione di una condanna riabilitativa.

Il rito penale per i reati di competenza del giudice di pace potrebbe, inoltre, determinare un'ampia deflazione del carico giudiziario pendente ed evitare una impunità di fatto per i reati minori, che colpiscono in particolare i cittadini.

Il sistema sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace è caratterizzato dal fatto di non prevedere misure detentive.

La sanzione prevista per tutti i reati è quella pecuniaria, salva la possibilità per il magistrato, in tutti i casi in cui la condotta posta in essere si caratterizza per particolare gravità nella fase esecutiva o nell'elemento soggettivo del reato, di applicare (Corte costituzionale, Sentenza n. 2 del 18 gennaio 2008) al caso di specie le pene «para-detentive» della permanenza domiciliare limitatamente ad alcuni giorni della settimana -- oppure, su richiesta del condannato, in via continuativa -- o il lavoro di pubblica utilità.

Per quanto attiene ai moduli introduttivi del giudizio il processo penale avanti il giudice di pace si caratterizza per prevedere accanto al procedimento c.d. ordinario disciplinato dall'articolo 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (quattro mesi di indagini di polizia giudiziaria, quattro mesi di indagini preliminari e, in caso di esercizio dell'azione penale, emissione del decreto di citazione a giudizio) due procedimenti acceleratori ossia il giudizio a seguito di ricorso immediato di cui al successivo articolo 21 (ricorso immediato, imputazione formulata dal pubblico ministero e decreto di convocazione del giudice), previsto per i reati perseguibili a querela, ed i procedimenti di presentazione immediata e citazione contestuale di cui agli articoli 20-bis e ter e 32-bis, per quelli procedibili d'ufficio.

Con riguardo a questi ultimi procedimenti, gli stessi si caratterizzano per trovare applicazione in caso di evidenza della prova o di flagranza del reato (comma 1 dell'articolo 20-bis).

Nelle suddetti ipotesi, la polizia giudiziaria può chiedere al pubblico ministero di presentare immediatamente l'imputato innanzi al giudice di pace; la medesima autorità inquirente, poi, qualora ricorrono i presupposti autorizzerà la citazione avanti al giudice di pace o darà parere negativo, disponendo la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari di cui all’articolo 20.

Appare evidente l'enorme vantaggio di un procedimento che, oltre a caratterizzarsi per un'estrema rapidità ha l'ulteriore effetto di sgravare gli uffici delle procure da un notevole lavoro in fase di indagini preliminari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, primo comma, n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, comma primo, 647 e 651 del codice penale»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale»;

2) al secondo comma, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"».

2. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 186, il comma 2-ter è abrogato;

b) all’articolo 187, il comma 1-ter è abrogato.