• C. 2531 EPUB Proposta di legge presentata il 9 luglio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2531 Soppressione del rito speciale di cui ai commi da 47 a 69 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e altre disposizioni per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2531


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VENITTELLI, FAMIGLIETTI, GIULIANI, LEVA, MINNUCCI, TARTAGLIONE, VALIANTE
Soppressione del rito speciale di cui ai commi da 47 a 69 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e altre disposizioni per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti
Presentata il 9 luglio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Il procedimento speciale in materia di lavoro introdotto dalla cosiddetta «legge Fornero», legge n. 92 del 2012, ha di fatto dimostrato di non funzionare: il nuovo rito ha infatti sollevato notevoli problemi processuali, sui quali si confrontano quotidianamente giudici e avvocati, con l'effetto di mettere in secondo piano il tema centrale della legittimità o no del licenziamento.
      È necessario, anzi urgente, dunque, intervenire per «rivitalizzare» il rito preesistente con alcune modifiche che riportino il sistema in equilibrio e lo rendano più efficiente. Il testo prevede, all'articolo 1, la soppressione del processo «veloce» (previsto dall'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge n. 92 del 2012), salvandone soltanto due aspetti: la corsia preferenziale riservata alle cause sui licenziamenti intimati in base all'articolo 18 del cosiddetto «Statuto dei lavoratori» (legge n. 300 del 1970), alle quali «sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza», e la vigilanza dei presidenti delle sezioni lavoro dei tribunali sul rispetto di questa priorità. I giudizi già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme continuano a essere definiti secondo il rito previgente.       Infine, la proposta di legge contiene due articoli per chiarire le regole dei processi sui licenziamenti discriminatori e dei soci lavoratori di cooperative, sui quali ci sono molte incertezze applicative. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, se non proposte in base all'articolo 414 del codice di procedura civile, dovrebbero essere introdotte con i riti speciali previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 e dal decreto legislativo n. 150 del 2011: la proposizione nell'una o nell'altra forma precluderà la possibilità di agire poi in giudizio con un rito diverso. Per i licenziamenti che incidono sul rapporto di lavoro subordinato del socio di una cooperativa dovrà decidere il giudice del lavoro (e non quello ordinario).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92).

      1. I commi da 47 a 69 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

Art. 2.
(Trattazione dei giudizi).

      1. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 marzo 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare celerità.
      2. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione del comma 1.

Art. 3.
(Azioni di nullità).

      1. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono proposte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, e 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
      2. La proposizione dell'azione con uno dei due riti speciali previsti dal comma 1 preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con l'altro rito.

Art. 4.
(Azioni relative al licenziamento).

      1. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di una cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono proposte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 5.
(Disciplina transitoria).

      1. I giudizi già introdotti con ricorso depositato prima della data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel testo vigente prima della medesima data di entrata in vigore.