• Testo DDL 1612

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Atto a cui si riferisce:
S.1612 [Decreto Processo Civile] Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1612
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e del Ministro della giustizia (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2014

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Onorevoli Senatori. -- Il presente intervento normativo introduce nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe: si tratta della procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Complementari finalità di contrazione dei tempi del processo civile fondano le misure per la funzionalità del medesimo processo, quali: la limitazione delle ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del processo e la previsione di uno speciale tasso moratorio a carico del debitore, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale.

Il medesimo obiettivo di spinta nel senso della funzionalità del sistema giudiziario è perseguito dalle ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

Quanto ai presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento illustrato, ancorché debba essere considerato che, per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, nel rapporto Doing Business della Banca Mondiale l'Italia ha scalato ben 37 posizioni nella classifica sull'efficienza della giustizia («ranking enforcing contracts») passando dal 140º al 103º posto, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Si aggiunga che l'attuale gravissimo contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile ed impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, così trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica.

L'intervento proposto, con l'obiettivo di superare le criticità sopra indicate, prende le mosse dalla scelta politica di valorizzare quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell'Avvocatura, quale attore primario nel contesto dell'amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediate gli strumenti allo scopo introdotti.

Di seguito l'illustrazione delle singole misure proposte che sono contenute in un articolato strutturato in sette capi e che si compone di ventitre articoli.

Il capo I reca disposizioni riguardanti il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria con finalità di eliminazione dell'arretrato.

Si valorizza in tal modo la natura propriamente giurisdizionale e sostitutiva dell'arbitrato in particolare rituale, come di recente sottolineata anche dalle Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione (Cassazione, Sezioni unite, n. 24153 del 25 ottobre 2013).

Viene previsto (articolo 1) che, sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti possano congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).

Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

È quindi introdotto un requisito temporale che scrimina le cause interessate dall'istituto: il trasferimento in sede arbitrale è possibile solo ove la causa non sia stata assunta in decisione.

Al giudice che riceve la richiesta congiunta delle parti è rimessa la sola valutazione sulla sussistenza dei presupposti ora esaminati. Egli, effettuata tale verifica, trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine circondariale forense in cui si trova l'ufficio giudiziario innanzi al quale è incardinato il giudizio per la nomina di un collegio arbitrale, ove le parti non provvedano esse stesse alla loro designazione. Gli arbitri devono essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell'ordine circondariale.

Trasmesso il fascicolo all'arbitro, il procedimento prosegue dinanzi allo stesso e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale, mentre, in via generale, è previsto che il lodo abbia gli stessi effetti della sentenza.

Nell'ipotesi in cui la traslatio sia disposta in grado d'appello, è previsto un tempo di centoventi giorni, entro il quale la soluzione stragiudiziale della controversia deve avvenire; in mancanza il processo deve essere riassunto entro i successivi sessanta giorni. Solo quando il processo è riassunto il lodo non può più essere pronunciato. è espressamente prevista l'estinzione del processo ove, nel caso di mancata pronuncia del lodo, non si faccia luogo alla riassunzione. Sono quindi richiamati, sempre nell'ipotesi in cui la traslatio in sede arbitrale avvenga in appello, il regime degli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione sulla sentenza impugnata di cui all'articolo 338 del codice di procedura civile. Ancora, è specificamente fissato in sessanta giorni il termine per la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria del lodo pronunciato a seguito del trasferimento. Naturalmente la previsione è riferita al caso in cui alla declaratoria di nullità del lodo non si accompagni una decisione nel merito della controversia. Il previsto termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la nullità del lodo arbitrale.

In chiave di incentivo si è previsto che nei casi in parola, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, e non si applicherà la solidarietà stabilita dall'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Il capo II dello schema regola la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Rifacendosi all'esperienza di istituto noto dell'ordinamento francese, viene regolata una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall'altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Per talune materie, essa è tuttavia strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.

L'articolo 2 del decreto-legge definisce quindi la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato come un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.

Contenuto essenziale del predetto accordo è costituito dal termine per l'espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore ad un mese) e dall'oggetto della controversia. È previsto in generale che l'accordo, analogamente a quanto previsto per l'arbitrato, non possa riguardare diritti indisponibili.

Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, va considerata la rilevante disposizione (articolo 2, comma 6) che conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista (comma 4), a pena di nullità, la forma scritta.

La convenzione di negoziazione assistita può essere stipulata esclusivamente con l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo, ivi inclusi gli avvocati stabiliti a norma del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

L'articolo 3 della proposta normativa illustrata detta il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie.

In particolare, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei predetti casi e di quelli previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di mediazione obbligatoria), costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. In forza di quanto disposto dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cosiddetta. direttiva ADR per i consumatori) che esclude che il consumatore coinvolto in una procedura di ADR debba essere assistito da un difensore, dall'operatività della norma sono escluse le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, posto che l'articolo 8 della predetta direttiva prevede che le parti che hanno accesso alla procedura di ADR non possono essere obbligate a ricorrere ad un avvocato o a un consulente legale.

Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità, anche d'ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità qui regolata e sul meccanismo di differimento dell'udienza in caso di negoziazione non ultimata o da espletare.

La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il tempo concordato dalle parti.

Sono sempre procedibili, per l'evidente esigenza di assicurare tutela in tali procedimenti, azioni monitorie, cautelari, ex articolo 696-bis del codice di procedura civile, possessorie, di convalida di sfratto o licenza, opposizioni esecutive, camerali e azioni civili nel processo penale. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la trascrizione della domanda giudiziale. Anche questa norma trova nell'ordinamento un precedente nell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione.

È stabilita la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposizione in linea con l'articolo 17, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010).

In chiave sistematica e in coerenza con la natura conciliativa dell'istituto, viene previsto, quindi, che il procedimento di negoziazione assistita non possa essere obbligatorio quando la parte può stare in giudizio personalmente.

In chiave transitoria si prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 3 acquistino efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Col comma 5 si adegua il regime della normativa (di cui agli articoli 49 e 69 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) delle annotazioni negli atti di nascita e degli atti di matrimonio al nuovo istituto della separazione personale e divorzio consensuali, derivanti da un accordo contenuto in una convenzione di negoziazione assistita. Invece, la modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 risponde a specifiche esigenze di conservazione degli atti con cui si producono gli effetti della separazione e del divorzio consensuali.

L'articolo 4 regola gli effetti dell'invito a stipulare la convenzione (non seguito da risposta o rifiutato).

È previsto che l'invito a stipulare una convenzione che l'avvocato di una parte rivolge all'altra debba contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. Si tratta di norma finalizzata con evidenza a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell'accordo.

Poteri di certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito e di certificazione della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione.

È previsto che l’accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisca titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 5). Agli avvocati che hanno assistito le parti è dato il potere di attestazione dell'autografia delle firme e di verifica e attestazione della conformità dell'accordo stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Inoltre, per gli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile necessita invece autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'articolo 6 regola le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

È esclusa l'applicazione della procedura di negoziazione assistita, nei predetti casi, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap grave (con parificazione di regime ai figli minorenni analogamente a quanto previsto all'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile).

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all'autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 2, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Venuto meno, nei casi ora illustrati, ogni rapporto con l'ufficio giudiziario, nella più volte evidenziata finalità di valorizzazione della funzione dell'avvocatura, viene previsto che l'avvocato, il quale, mediante la convenzione di negoziazione assistita, abbia dato luogo all'accordo in tema di separazione o divorzio, è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell'accordo. Per la violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'articolo 69 dell'ordinamento dello stato civile.

La mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone la modifica dell'articolo 3 della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.

È quindi inserito nell'articolo 69, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, la lettera d-bis) al fine di prevedere l'annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.

L'articolo 7 contiene una specifica disciplina della conciliazione che ha per oggetto diritti del prestatore del lavoro, prevedendo che non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile, quando l'accordo è concluso a seguito della procedura di negoziazione assistita. Per effetto di detta norma, quindi, questo tipo di conciliazione è equiparato alla conciliazione giudiziale (articolo 185 del codice di procedura civile), a quella conclusa innanzi alla commissione di conciliazione (articolo 410 del codice di procedura civile), a quella disciplinata dai contratti collettivi (articolo 412-ter del codice di procedura civile) e, infine, a quella che ha luogo innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale disciplinato dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile. L'equiparazione si giustifica perché gli avvocati, a norma dell'articolo 5, comma 2, hanno l'obbligo di verificare «la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico».

All'articolo 8 del decreto-legge sono regolati gli effetti sulla prescrizione del diritto fatto valere determinati dall'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, equiparando il predetto invito alla domanda giudiziale. Dalla stessa data della comunicazione dell'invito, e per una sola volta, è impedita la decadenza dall'azione. Tuttavia, se l'invito non è accettato nel termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, o è rifiutato, la domanda giudiziale, perché non operi la decadenza prevista dalla legge, deve essere proposta entro il medesimo termine decadenziale, che decorre dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla certificazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

L'articolo 9 individua gli obblighi specifici dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita (divieto di essere nominati arbitri e obblighi di riservatezza).

Con la norma contenuta nell'articolo 10 è modificato l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di antiriciclaggio nel senso di escludere in capo all'avvocato l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, imposto ai professionisti dalla predetta legge, anche nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita come illustrata.

L'articolo 11 reca norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita illustrate. è previsto in particolare:

-- che i difensori siano tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo stesso è stato raggiunto ovvero al consiglio a cui è iscritto uno degli avvocati che hanno prestato assistenza nella convenzione di negoziazione assistita, al fine di coprire il caso in cui l'accordo venga concluso fuori dal territorio nazionale;

-- che il Consiglio nazionale forense provveda, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, al fine di una compiuta valutazione dell'efficacia dell'istituto.

Il capo III contiene un unico articolo (articolo 12) che prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.

Si prevede cioè che i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza dei difensori non è obbligatoria.

Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi che intendano consensualmente separarsi o porre fine al vincolo matrimoniale, apprestata dall'ordinamento per alcuni casi ben delimitati. In primo luogo, la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile (e non davanti al tribunale) può aver luogo solo quando non vi sono figli minori, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La insussistenza di tali condizioni ostative sarà rappresentata dalle parti all'ufficiale dello stato civile innanzi al quale si concluderà l'accordo nelle forme dell'autodichiarazione a norma degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Un'ulteriore condizione richiesta per la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile è costituita dal fatto che l'accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali: questa limitazione si giustifica con la considerazione che sono estranee al bagaglio professionale dell'ufficiale dello stato civile le conoscenze tecniche necessarie per compiere le attività richieste dal complesso sistema normativo che regola la circolazione dei beni.

In presenza dei predetti presupposti, per la separazione o il divorzio o la modifica delle relative condizioni i coniugi potranno avvalersi delle seguenti facilitazioni. In primo luogo, potranno (come già detto) comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile, senza difensore. Inoltre, potranno scegliere il Comune che preferiscono (purché sia il medesimo per entrambi). Infine, e soprattutto, gli effetti dell'accordo avranno luogo (anche ai fini del triennio necessario per il divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo tra i coniugi, e non più dalla comparizione innanzi al tribunale.

Col comma 5 si adegua il regime della normativa (di cui agli articoli 49 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) delle annotazioni negli atti di nascita e degli atti di matrimonio al nuovo istituto dell'accordo di separazione personale e di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Invece, la modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 risponde a specifiche esigenze di conservazione degli atti con cui si producono gli effetti della separazione e del divorzio consensuali.

Con altra disposizione, contenuta nel comma 6, viene modificata la tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, stabilendo che il diritto fisso spettante ai comuni per la ricezione degli accordi di separazione o divorzio non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

Il capo IV contiene misure per la funzionalità del processo civile di cognizione

Compensazione delle spese (articolo 13)

Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione.

Con la funzione di disincentivare l'abuso del processo è previsto che la compensazione possa essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza.

Stante il particolare affidamento che la parte che introduce il giudizio fa nel regime delle spese, si è ritenuto opportuno stabilire che la previsione in parola si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione (articolo 14)

L'intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un'istruttoria semplice, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione, che, secondo la vigente disciplina processuale, è consentita, per le cause ad elevato tasso di complessità, esclusivamente nel senso inverso a quello proposto.

Dichiarazioni rese al difensore (articolo 15)

Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (prospettiva che si assume complementare all'ampio spazio concesso nel presente intervento normativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), si propone di introdurre -- nel capo II del titolo I del libro sul processo di cognizione del codice di procedura civile -- una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l'onere di provare.

Queste dichiarazioni, che possono essere rilasciate al difensore anche (ed auspicabilmente soprattutto) prima del giudizio, sono destinate all'utilizzazione nel processo, fermo il potere del giudice di esercitare sempre il suo prudente apprezzamento e di disporre l'escussione del dichiarante come teste.

Nel quadro di un intervento tendente a valorizzare la professionalità dell'avvocato, il nuovo articolo 257-ter del codice di procedura civile rimette al difensore che raccoglie la dichiarazione il compito di identificare il teste, ai sensi dell'articolo 252 del codice di procedura civile, e di attestare l'autenticità della dichiarazione resa.

Così configurate, le dichiarazioni scritte al difensore trovano sostanziale corrispondenza, pur nella diversità del contesto ordinamentale, nell'affidavit, quale istituto consolidato ed impiegato con successo non solo nelle procedure ispirate alla common law, ma praticato anche in altri ordinamenti continentali (come per l'istituto delle attestations regolato dall'articolo 200 e seguenti, nel Titolo dedicato alla «administration judiciaire de la preuve» dal Nouveau code de procédure civile francese).

L'entrata in vigore della norma è retta dal principio generale del tempus regit actum.

L'articolo 16 riduce, al comma 1, il termine di sospensione feriale dei termini processuali, portandoli dagli originari 45 giorni (dal 1ª agosto al 15 settembre) agli attuali 25 giorni (e cioè dal 6 agosto al 31 agosto).

Il medesimo articolo, al comma 2, che modifica la legge 2 aprile 1979, n. 97, che reca disposizioni riguardanti il personale di magistratura e gli avvocati dello Stato, fissa il periodo annuale di ferie per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato in trenta giorni. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono, per tutti i dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni, il recupero delle festività soppresse.

Il comma 3 dell'articolo in parola reca una disposizione transitoria in forza della quale si prevede che la riduzione del termine di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato produrranno effetto a decorrere dall'anno 2015.

Ne consegue, quanto alle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, quale precipitato necessario del principio costituzionale di tutela dei diritti quesiti, che il montante ferie maturato nell'annualità 2014 va computato secondo la disciplina previgente.

È stata infine introdotta specifica disposizione che rimette agli organi di governo delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato l'adozione delle misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo illustrato, in particolare quelle volte ad assicurare l'effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede.

Il capo V contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, oltre alle misure finanziarie e relative all'entrata in vigore delle norme (articoli 17-20).

Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti (articolo 17)

Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, si prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recentemente modificato), uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite. Allo scopo è integrato l'articolo 1284 del codice civile con l'aggiunta di due nuovi commi: il primo prevede che, laddove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso d'interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle richiamate disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali; l'ulteriore comma aggiunto specifica che alla domanda giudiziale è equiparato l'atto con il quale si promuove il procedimento arbitrale.

Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (articolo 18)

Si introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo.

La ragione di tale innovazione è la seguente.

La formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da sempre il primo, rilevante «collo di bottiglia» nell'attività dei tribunali. Le cancellerie a ciò deputate devono infatti far fronte ad un numero rilevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente all'iscrizione a ruolo della procedura. È sufficiente considerare che a livello nazionale il numero complessivo dei procedimenti per espropriazione forzata sopravvenuti è stato pari a 491.165 (nel 2009), 510.915 (nel 2010) e 527.304 (nel 2011), e quindi notevolmente superiore a quello delle cause di contenzioso ordinario (pari, rispettivamente, a 488.647, 446.283 e 389.390).

Il personale di cancelleria adibito alle esecuzioni individuali è, però, minore di quello destinato alle sezioni civili.

In considerazione dell'imminente obbligatorietà del deposito telematico degli atti (a partire dal 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), sembra indifferibile un adeguato intervento normativo sul piano processuale.

Infatti, sia per le esecuzioni immobiliari che per quelle mobiliari presso il debitore, il codice di procedura civile dispone che il pignoramento sia trasmesso direttamente dall'ufficiale giudiziario in cancelleria. Ne consegue che il fascicolo dell'esecuzione deve essere formato dal cancelliere, che, come già rilevato, deve quindi provvedere anche all'iscrizione nell'apposito registro informatico.

Avviene di frequente, peraltro, che, per i motivi più disparati (pagamento satisfattivo o accordo per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento), il creditore decida di non dare corso all'esecuzione, non depositando l'istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo. Ciò comporta che alla iniziale iscrizione nel registro del procedimento non segue alcuna ulteriore attività e, conseguentemente, neanche alcuna annotazione.

Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di importanti risorse di personale di cancelleria è indispensabile avvalersi sia delle potenzialità dello strumento informatico, sia della collaborazione del creditore procedente.

Va pertanto introdotta la nota di iscrizione a ruolo (che attualmente è disciplinata solo nel processo di cognizione: articolo 168 del codice di procedura civile), prevedendo (articolo 159-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile) gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione (articoli 71 e 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile).

È però anche necessario modificare le disposizioni che prevedono che il pignoramento (atto con cui inizia l'esecuzione: si veda l’articolo 491 del codice di procedura civile) sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrivendo che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) è previsto che sino al deposito dell'istanza di vendita l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato.

Con gli interventi normativi proposti, si consentirà alla cancelleria di iscrivere a ruolo automaticamente i processi esecutivi, quando il creditore trasmette telematicamente la nota di iscrizione a ruolo, su un apposito atto strutturato (XSD). A norma, infatti, dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 a decorrere dal 30 giugno 2014 l'obbligo di deposito telematico riguarderà tutti gli atti endoprocessuali nei procedimenti incardinati dopo la predetta data. In forza della modifica che col presente provvedimento si introduce all'articolo 16-bis, comma 2, si dispone quindi il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo a partire dal 31 marzo 2015. Fino a tale data, l'intervento normativo comunque spiegherà effetti, posto che la nota di iscrizione sarà oggetto di lettura automatica (col sistema del codice a barre) con conseguente, immediato sgravio dell'attività di cancelleria.

È previsto che la non tempestiva iscrizione a ruolo dell'esecuzione ad opera del creditore procedente determina l'inefficacia del pignoramento (tale disposizione mutua la logica propria del processo di cognizione, ove è previsto che la ritardata costituzione delle parti determina la cancellazione della causa dal ruolo: si veda l’articolo 171 del codice di procedura civile). Il termine all'uopo assegnato al creditore procedente è di dieci giorni per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e l'espropriazione immobiliare, mentre è di trenta giorni per l'espropriazione presso terzi al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato (fuori dai casi in cui la stessa deve essere resa in udienza) prima di valutare se procedere all'iscrizione a ruolo della procedura.

L'ambito applicativo dell'intervento non comprende l'esecuzione per consegna o rilascio e quella degli obblighi di fare e non fare, posto che in tali procedure l'intervento del giudice dell’esecuzione (GE) è eventuale, essendo previsto:

dall'articolo 610 del codice di procedura civile, quando «sorgono difficoltà»;

dall'articolo 611 del codice di procedura civile, quando è necessaria la liquidazione delle spese.

Il procedimento di ricorso al GE è peraltro del tutto deformalizzato (l'articolo 610 del codice di procedura civile prevede che la parte possa rivolgersi al GE «anche verbalmente»), e, come tale, non compatibile con l'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

In considerazione del numero e della eterogeneità degli elementi ai quali occorre dare rilievo anche ai fini di elaborazione statistica degli stessi, con riguardo in particolare alla complessità dei dati identificativi dei beni pignorati (soprattutto dei beni immobili, identificati sulla base delle coordinate catastali), è previsto che con proprio decreto, avente natura non regolamentare, il Ministro della giustizia possa individuare elementi della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 159-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

La disposizione contiene poi due norme transitorie:

a) con la prima, si dispone che l'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo (e in generale tutte le modifiche normative conseguenti) si applicano «ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»;

b) con la seconda, si prevede che il deposito della nota di iscrizione a ruolo deve essere effettuato con modalità telematiche a decorrere dal 31 marzo 2015.

Considerato che il creditore deve allegare alla nota di iscrizione a ruolo alcuni atti (precetto, titolo esecutivo e pignoramento) e dovendo trasmetterli telematicamente, si è espressamente conferito al difensore, in coerenza con le più recenti scelte legislative, il potere di attestare la conformità all'originale delle copie informatiche dei predetti atti e documenti, da inviare con modalità telematiche.

Modifica dei criteri di competenza territoriale per l'espropriazione di crediti (articolo 19)

La proposta è volta in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti, attualmente governato dalla regola inderogabile dell'articolo 26 del codice di procedura civile.

È evidente che l'interesse tutelato dal criterio dettato dal citato articolo 26 va identificato con quello del terzo chiamato a rendere la dichiarazione: l'interesse di un soggetto, cioè, che non è parte dell'espropriazione.

Già con la riforma dell'esecuzione forzata del 2006, è previsto che il terzo, nell'assoluta maggioranza dei casi, può rendere la dichiarazione a mezzo lettera raccomandata indirizzata al creditore procedente. Con l'intervento in esame viene definitivamente eliminato l'obbligo del terzo di comparire in udienza anche per i crediti retributivi: in tal caso la dichiarazione sarà resa a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata.

Per i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene meno dunque ogni funzione del criterio di competenza territoriale connesso al luogo di residenza del terzo debitore (articolo 26 del codice di procedura civile). Ne consegue che tale criterio può essere sostituito con una regola che garantisca la simultaneità del processo di espropriazione di crediti, a prescindere dal luogo di residenza dei terzi pignorati.

La concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori muove dall'esigenza di garantire un adeguato livello di tutela dell'esecutato consentendogli un pieno ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell’articolo 546, secondo comma, del codice di procedura civile, che presuppone la pendenza dei procedimenti espropriativi presso un unico giudice. Tale esigenza è destinata ad acuirsi a seguito dell'introduzione della ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile, introdotto dell’articolo 19 del presente decreto-legge, perché aumenteranno le fonti di informazione del creditore procedente.

Inoltre, il simultaneus processus nell'espropriazione forzata di crediti evita ulteriori inconvenienti, quali la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito.

L'esposta modifica dei criteri di competenza territoriale dell'espropriazione di crediti non intercetta in alcun modo il tema del riparto della giurisdizione esecutiva tra giudici apparenti a Stati diversi, posto che il criterio della residenza del terzo di cui all'articolo 26 del codice di procedura civile non rileva quale indice di collegamento ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, tenuto conto che il terzo pignorato non è colui che subisce l'azione esecutiva. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 5827 del 5 novembre 1981, relatore Schermi, ha stabilito che nel settore dell'esecuzione forzata il modo di localizzazione territoriale è, per i crediti, quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Con la conseguenza che la giurisdizione italiana sussiste «se il credito oggetto dell'obbligazione è sorto o deve essere soddisfatto, con l'adempimento dell'obbligazione, nel territorio dello Stato italiano».

Per i motivi che precedono, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti viene radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

A tale regola generale fa eccezione l'ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione: in tal caso rimane invariata la regola vigente che lega la competenza del giudice dell'esecuzione al luogo di residenza del terzo pignorato. La ratio di tale opzione normativa risiede nell'esigenza di evitare che i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di pubbliche amministrazioni, siano gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi. Sono espressamente fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali che fissano diversi criteri di competenza esecutiva per l'espropriazione contro le pubbliche amministrazioni, quali, ad esempio quella di cui all'articolo 14, comma 1-bis, secondo periodo, della legge 31 dicembre 1966, n. 669.

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (articolo 19)

L'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei, tenuto conto che nei Paesi scandinavi i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un'agenzia pubblica appositamente costituita e che in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione (analogamente a quanto si propone in questa sede). In Germania è addirittura previsto il «registro dei debitori» (cosiddetta «Schwarze Liste» o «Lista nera») che crea una «lista di proscrizione» nei confronti del debitore, accessibile da chiunque. Una «lista nera» esiste anche in Belgio, ma in questo caso l'accesso è consentito soltanto a coloro che sono muniti di un titolo esecutivo.

La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest'ultimo.

Tale «deficit» informativo viene controbilanciato consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare. La competenza è radicata nel tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, che costituisce un criterio che prescinde dalla localizzazione territoriale dell'asset da aggredire. Il procedimento ripercorre lo schema già previsto dall'articolo 15 della legge n. 3 del 2012, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore civile, per l'accesso nelle banche dati pubbliche degli organismi di composizione della crisi.

Si prevede che, terminate le operazioni di accesso alle banche dati, l'ufficiale giudiziario acceda ai luoghi appartenenti al debitore nei quali si trovano i beni emersi dall'interrogazione delle banche dati per procedere al pignoramento. Se la consultazione delle banche dati ha fatto emergere l'esistenza di più crediti, la scelta è rimessa al creditore, anche in questo caso replicando il modello generale che governa il pignoramento presso terzi. Spetta al creditore l'individuazione dei beni da sottoporre ad esecuzione nel caso in cui l'accesso alle banche dati ha consentito di rilevare l'esistenza sia di crediti che di cose. A tal fine è previsto che il creditore possa chiedere di partecipare alle operazioni di pignoramento a norma del vigente articolo 165 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e che l'ufficiale giudiziario, concluse le operazioni di ricerca telematica dei beni e prima di accedere ai luoghi, comunichi al procedente il relativo verbale invitandolo ad esercitare la scelta. In caso di inerzia del creditore, la richiesta di pignoramento diviene inefficace.

L'apposizione del vincolo d'indisponibilità sui crediti del debitore o sulle cose di quest'ultimo che sono in possesso di terzi ha luogo per mezzo della notificazione al debitore e al terzo del verbale che dà atto delle operazioni di ricerca e individuazione dei beni. Si introduce in tal modo nell'ordinamento il pignoramento di crediti e cose del debitore nella disponibilità di terzi in forme analoghe a quelle del pignoramento diretto: ciò è qui reso possibile dalle informazioni apprese dalle banche dati consultate, tali da consentire l'individuazione «virtuale» dei beni. Quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto alle predette banche dati non sono funzionanti, viene previsto che il creditore possa, previa autorizzazione da parte del presidente del tribunale, ottenere dai gestori delle predette banche dati le informazioni rilevanti.

La modifica dell'articolo 543 del codice di procedura civile è il precipitato necessario dell'introduzione delle nuove modalità di pignoramento dei crediti e delle cose appartenenti al debitore nella disponibilità di terzi individuate nelle banche dati.

L'introduzione di un nuovo procedimento per l'autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da sottoporre ad esecuzione rende necessaria una specifica previsione relativa al contributo unificato dovuto, nonché l'individuazione del momento procedimentale in cui sorge l'obbligo di versamento. È espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 in tema di anticipazione forfettaria, in considerazione dell'assenza di notificazioni ufficiose da effettuare.

I due commi aggiunti all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, introducono, con finalità incentivanti, una nuova modalità di retribuzione degli ufficiali giudiziari per il caso in cui si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile e mobiliari.

È previsto che una quota pari al 60 per cento delle somme riscosse a detto titolo vengano attribuite, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in favore dell'ufficiale giudiziario o del funzionario che ha concretamente proceduto alle operazioni di pignoramento e che la residua quota del 40 per cento delle medesime somme sia distribuita, in parti uguali e sempre a cura del predetto ufficiale giudiziario dirigente, in favore di tutti gli altri ufficiali giudiziari e funzionari che sono addetti al servizio esecuzioni.

In sostanza all'ufficiale giudiziario o al funzionario che ha apposto il vincolo sulle cose o sui crediti (questi ultimi soltanto se individuati mediante le ricerche nelle banche dati) si riconosce un compenso calcolato in percentuale sul valore di assegnazione o sul prezzo di vendita dei beni pignorati. Tale compenso rientra tra i crediti privilegiati ai sensi dell’articolo 2755 del codice civile ed è a carico della somma ricavata nell'esecuzione iniziata con il pignoramento posto in essere dall'ufficiale giudiziario che beneficerà del compenso. La liquidazione del compenso spetta al giudice dell'esecuzione e il pagamento avverrà in sede distributiva (al pari di quanto ha luogo per il pagamento del compenso del custode e degli altri ausiliari del giudice).

Al fine di contenere i costi dell'esecuzione, è comunque previsto un limite massimo per il compenso dell'ufficiale giudiziario dovuto a norma del novellato articolo 122, ultimo comma, stabilito nella misura del 5 per cento del credito per cui si procede.

Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza (articolo 19)

In materia di espropriazione presso terzi in generale si è provveduto, quale diretta conseguenza dell'introduzione dell'articolo 26-bis, ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura incrementa la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.

Obbligo di ordinare la liberazione dell'immobile con la pronuncia dell'ordinanza di vendita (articolo 19)

Il provvedimento contiene la modifica dell'articolo 560, terzo comma, del codice di procedura civile, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato (non più «quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione», bensì) quando autorizza la vendita.

L'intervento è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di dritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita.

Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione per rilascio (articolo 19)

In merito alle esecuzioni per rilascio viene riformulato l'articolo 609 del codice di procedura civile delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. È previsto che l'ufficiale giudiziario provveda ad intimare alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risulta che i beni appartengono l'asporto entro un termine perentorio all'uopo assegnato. In mancanza si provvederà alla vendita coattiva degli stessi in presenza di una specifica istanza della parte istante e del pagamento anticipato delle spese ad opera di quest'ultima ovvero, in mancanza, alla distruzione e smaltimento dei beni, salvo in caso non sia evidente l'utilità della vendita. Qualora vengano rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale si prevede una specifica modalità di custodia degli stessi. La somma ricavata dalla vendita del bene è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi di custodia e di asporto. L'eventuale eccedenza è impiegata per il pagamento dell'esecuzione per rilascio, quando i beni appartengono alla parte esecutata. Se i beni appartengono ad un terzo che non li ha rivendicati prima della vendita secondo le modalità previste quanto eccede il pagamento delle spese di custodia e trasporto è immediatamente versata al terzo.

Infruttuosità dell'esecuzione (articolo 19)

È introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (articolo 164-bis disp. att. del codice di procedura civile) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Il giudice dell'esecuzione sarà chiamato a compiere una specifica valutazione a riguardo evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati. L'ordinanza di chiusura anticipata per infruttuosità sarà impugnabile nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (articolo 20)

Per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista -- a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale -- l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche.

L'intervento è finalizzato a consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure, evitando le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della trasparenza delle procedure esecutive stesse.

Inoltre si potrà conseguire l'obiettivo di far emergere, sul piano nazionale, di dati statistici indispensabili per una verifica dell'efficienza delle procedure esecutive individuali e concorsuali. In particolare, i rapporti riepilogativi finali e periodici consentiranno di far emergere e di comparare a livello nazionale i tempi di definizione delle procedure, le somme disponibili per la distribuzione ai creditori, il numero e il valore degli incarichi conferiti ai legali, la percentuale di soddisfacimento dei crediti, distinti per tipologie, i costi delle procedure e il rapporto con il ricavato.

Col comma 2 dell'articolo si prevede che un'analoga attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla competente direzione generale di esercitare con efficacia l'attività di controllo dell'operato degli organi delle procedure.

Il capo VI contiene misure per una più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari.

La previsione dell'articolo 21 è infatti diretta a realizzare l'obiettivo di ridurre al massimo i tempi di copertura dei posti vacanti, all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale. Restano quindi fuori dall'ambito applicativo della disposizione che in questa sede si introduce il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, nonché il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina.

Attualmente i magistrati trasferiti prendono possesso del nuovo ufficio non contestualmente, ma di volta in volta, cioè quando i singoli decreti di nomina del Ministro della giustizia sono registrati dal competente organo di controllo e successivamente pubblicati nel bollettino ufficiale. Da ciò consegue che un ufficio dal quale sono stati trasferiti, a fronte del medesimo bando, più magistrati, potrebbe essere destinato a permanere in una condizione di scopertura di organico per tutto il tempo necessario acché i magistrati che hanno ottenuto, in relazione al medesimo bando, il trasferimento presso lo stesso ufficio prendano effettivamente possesso.

Al fine di evitare che gli uffici giudiziari che abbiano una forte scopertura (non inferiore al 35 per cento) aumentino la predetta carenza di personale di magistratura per effetto delle delibere di tramutamento in parola, è previsto che la stessa delibera non abbia effetto sino a quando il Consiglio superiore della magistratura non ha deliberato la copertura del posto lasciato vacante. È comunque stabilito che la sospensione degli effetti cessa decorsi sei mesi dall'adozione della delibera, stabilendo così un termine massimo di inefficacia del provvedimento di trasferimento. Nella stressa logica, è stabilito che la disposizione non si applichi quanto l'ufficio di destinazione ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

Il Capo VII contiene previsioni finanziarie e inerenti alla entrata in vigore.

L'articolo 22 reca in particolare le disposizioni finanziarie.

Infine, l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014.

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;

Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Art. 1.

(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria)

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Capo II

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Art. 2.

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato.

6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 3.

(Improcedibilità)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4.

(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

Art. 5.

(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito
della convenzione e trascrizione)

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Art. 6.

(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Art. 7.

(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

Art. 8.

(Interruzione della prescrizione e della decadenza)

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Art. 9.

(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 10.

(Antiriciclaggio)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Art. 11.

(Raccolta dei dati)

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

Art. 12.

(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile)

1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1º dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente: «d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV

ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Art. 13.

(Modifiche al regime della compensazione delle spese)

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14.

(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)

1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 15.

(Dichiarazioni rese al difensore)

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente:

«257-ter (Dichiarazioni scritte). -- La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».

Art. 16.

(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1º agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). -- Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÈ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 17.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».

2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 18.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). -- Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

«Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). – La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».

Art. 19.

(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;

b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti). -- Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

«Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). -- Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;

e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, la parola “personalmente” è soppressa;

2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;

f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;

g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;

h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;

i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:

«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione). -- Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). -- Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche). -- La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:

«, il verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile»;

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».

5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20.

(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali
e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)

1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.

9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».

b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».

3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali».

4. Per l'attuazione delle disposizioni del commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Capo VI

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Art. 21.

(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). -- Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2014.

NAPOLITANO

Renzi -- Orlando -- Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando