• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03549 la Commissione VII della Camera dei deputati, al termine di un approfondito dibattito, ha approvato il 18 giugno 2014, con il parere favorevole del Governo, la risoluzione n. 8/00064 «Sui...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03549presentato daGHIZZONI Manuelatesto diMartedì 16 settembre 2014, seduta n. 291

GHIZZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
la Commissione VII della Camera dei deputati, al termine di un approfondito dibattito, ha approvato il 18 giugno 2014, con il parere favorevole del Governo, la risoluzione n. 8/00064 «Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari»;
la premessa n. 13 della risoluzione osservava che «i risultati della prima tornata dell'ASN sono gravati da centinaia di ricorsi ai tribunali amministrativi, in buona parte motivati dall'intrico e dal sovrapporsi di norme e indicazioni non sempre chiare e univoche, nonché dalla loro applicazione da parte delle commissioni giudicatrici»;
la considerazione n. 7 della risoluzione osservava ancora che «non va peraltro sottaciuto il problema di comportamenti delle commissioni giudicatrici tesi a far prevalere considerazioni di tipo accademico-corporativo su considerazioni prettamente scientifico-culturali, ottenendo risultati di abilitazione che sono apparsi talora contrari ai principi della qualità scientifica e del merito personale tanto da sollevare forti polemiche, con riflessi addirittura internazionali»;
l'impegno n. 9, accolto dal Governo, prevedeva infine l'impegno a «valutare l'opportunità di alleggerire il contenzioso in atto sui risultati della prima tornata di abilitazione consentendo il riesame da parte delle commissioni dei curricula dei candidati non abilitati i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori o lacune presenti nelle banche dati internazionali utilizzate, nonché la loro ammissione alle nuove procedure di abilitazione a sportello»;
i tribunali amministrativi stanno via via pronunciando ordinanze sui ricorsi presentati in tema di lavori delle commissioni giudicatrici dell'abilitazione scientifica nazionale;
in alcune di tali ordinanze, ad esempio l'ordinanza N. 05427/2014 REG.RIC, del TAR Lazio in data 10 settembre 2014, si esprimono le seguenti considerazioni: (1) che non appaiono prima facie infondate alcune delle censure proposte nell'articolato ricorso di parte ricorrente, con particolare riferimento all'asserita illegittima formazione della Commissione nazionale (omissis) ed alle carenze nella motivazione del giudizio negativo espresso; (2) che tali elementi sono da approfondire e le esigenze cautelari di parte ricorrente sono adeguatamente tutelabili (omissis) attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito;
sulla base di tali considerazioni molte delle ordinanze considerate concludono fissando direttamente l'udienza per la trattazione del merito del ricorso, ma in data non anteriore a oltre un anno dopo l'ordinanza;
sono già in corso in molte università i concorsi per la chiamata di professori ordinari e associati per la cui partecipazione è condizione necessaria il possesso della relativa abilitazione scientifica nazionale;
a tali concorsi non possono quindi partecipare i candidati non abilitati che hanno presentato i ricorsi ai quali si riferiscono le ordinanze sopra citate –:
quali provvedimenti il Ministro intenda assumere in autotutela, relativamente alle ordinanze citate in premessa, in particolare nell'ipotesi che un'eventuale sentenza del TAR riconoscesse l'illegittimità della formazione della commissione giudicatrice e quindi presumibilmente la nullità dell'intera procedura di conseguimento dell'abilitazione per tutti i candidati, sia quelli abilitati e possibilmente vincitori di concorso e titolari di un posto presso le università, sia quelli non abilitati e quindi impossibilitati a partecipare ai medesimi concorsi;
quali provvedimenti il Ministro intenda assumere in autotutela nell'ipotesi che un'eventuale sentenza del TAR riconoscesse la carenza nella motivazione del giudizio espresso dalla commissione su singoli candidati, col risultato che sarebbe stato loro ingiustamente impedito di partecipare ai concorsi banditi dalle università;
se il Ministro non ritenga opportuno valutare la possibilità, come previsto nella risoluzione citata in premessa e tenendo conto delle ordinanze pronunciate, di attivare motivatamente in specifici casi la procedura di riesame da parte delle commissioni giudicatrici dei curricula dei candidati non abilitati. (5-03549)