• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00196 BUEMI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: tra pochi giorni migliaia di consiglieri e di sindaci dei Comuni interessati dalla costituzione delle Città metropolitane parteciperanno...



Atto Senato

Interpellanza 2-00196 presentata da ENRICO BUEMI
martedì 16 settembre 2014, seduta n.311

BUEMI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

tra pochi giorni migliaia di consiglieri e di sindaci dei Comuni interessati dalla costituzione delle Città metropolitane parteciperanno alla elezione dei Consigli metropolitani che avranno il compito di redigere lo statuto delle Città metropolitane, come previsto dalla legge n. 56 del 2014;

le democrazie costituzionali garantiscono elezioni libere e plurali garantendo l'effettiva possibilità di scegliere tra diverse proposte nell'ambito del procedimento elettorale, ancorché costituente;

è necessario conoscere le diverse proposte di indirizzo statutario proposte dalle liste e dai candidati;

definire la composizione del Consiglio metropolitano, che ha il compito di redigere lo statuto, attraverso elezioni di secondo grado costituisce un limite per la partecipazione democratica dei cittadini, già oggi distanti dalle istituzioni attraverso una marcata astensione elettorale;

ridurre la partecipazione al processo costituente delle Città metropolitane, da parte dei consiglieri e dei sindaci dei Comuni coinvolti, alla sola manifestazione di voto limita e preclude l'esercizio della potestà affidata al corpo elettorale di determinare la formazione della volontà nella definizione dello statuto delle Città metropolitane;

l'esercizio del diritto di voto non può essere assoggettato a limiti e modalità di espressione da parte della legge ordinaria oltre a quelli previsti dalla Costituzione (si veda l'art. 1, comma secondo, della Costituzione);

considerato che:

la circolare del Ministero dell'interno n. 32 del 2014 recante ad oggetto «Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle provincie e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale»;

all'art. 9 informa che «La legge n. 56 del 2014 non detta delle norme in materia di propaganda elettorale; per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui la legge n. 212 del 1956 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati di tutto il corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette. Si ritiene, pertanto, di non dover dettare particolari prescrizioni sulle forme di propaganda elettorale, tanto più che i candidati sono nella quasi totalità (fatti salvo "consiglieri provinciali uscenti") sindaci o consiglieri in carica, nei confronti dei quali opera il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle in forma impersonale, di cui l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze»;

premesso che, per quanto risulta all'interpellante:

questo tipo di disposizione, con l'accezione assolutamente ambigua secondo la quale sarebbe ammessa soltanto comunicazione "in forma impersonale" contrasta nel modo più totale con il diritto di informazione, di trasparenza e di partecipazione democratica dei cittadini, dei candidati e degli elettori impliciti con la vita democratica del Paese;

questo tipo di dispositivo assunto attraverso circolare sta generando discriminazioni tra liste e candidati, tanto che persino il sito web del Comune capoluogo della Città metropolitana di Milano alla luce della circolare ha tratto la seguente indicazione operativa: «Pertanto visto che questo sito è promosso dal Comune di Milano qualunque commento o post pubblicati dai candidati al consiglio metropolitano verrà prontamente cancellato»;

questo non giustifica un'interpretazione autoreferenziale e oligarchica della legge n. 56 del 2014 preclusiva del diritto ad una partecipazione informata al processo elettorale, peraltro in netto contrasto con le regole sulla par condicio stabilite dalla legge n. 28 del 2000,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Governo per garantire e tutelare il diritto fondamentale di informazione e libertà di espressione per evitare possibili strumentalizzazioni del flusso di informazioni da parte di terzi, per garantire il rispetto e l'applicazione della legge n. 28 del 2000 sulla par condicio, nonché per favorire un processo deliberativo frutto dell'interazione positiva tra i candidati e il corpo elettorale.

(2-00196)