Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
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nell'ambito delle alternative agli interventi militari armati, se pur definiti «di Pace» va facendosi strada la possibilità di interventi non armati e non violenti, con...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02598-AR/037presentato daGRANDE Martatesto diMercoledì 17 settembre 2014, seduta n. 292
La Camera,
premesso che:
nell'ambito delle alternative agli interventi militari armati, se pur definiti «di Pace» va facendosi strada la possibilità di interventi non armati e non violenti, con la costruzione di corpi civili di pace, detti anche «caschi bianchi». L'Italia e l'Europa hanno già approfondito la fattibilità dell'utilizzo di questo tipo di modello di difesa alternativa a quella armata;
il Corpo Civile di Pace si configura come strumento civile permanente, composto di volontari e professionisti della società civile, finanziato e gestito da un'autorità centrale legittima (nel caso europeo una commissione esecutiva, nel caso nazionale un'agenzia pubblica), con compiti di:
a) monitoraggio,
b) interposizione,
c) network building,
d) confidence building,
e) comunicazione;
a livello europeo già da vari anni il Parlamento europeo ha approvato ordini del giorno e commissionato studi di fattibilità su un Corpo Civile di Pace. Nel 1999 ci fu una raccomandazione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 sulla istituzione di un Corpo Civile di Pace europeo e la risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione europea del 13 dicembre 2001 per l'istituzione di un Corpo Civile di Pace europeo nell'ambito del meccanismo di reazione rapida;
del 2004 è la redazione di due studi di fattibilità, il primo del Parlamento europeo, in gennaio, «On the European Civil Peace Corps» e il secondo della Commissione europea del novembre 2005 «On the Establishment of a European Civil Peace Corp»;
in Italia, nel 2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha nominato un Comitato di consulenza per la Difesa civile non armata e non violenta (rinominato più volte);
nel 2007 ci fu l'adozione del cosiddetto «strumento per la stabilità», funzionale a conferire organicità, effettività ed efficacia agli strumenti di intervento civile dell'Unione europea nei contesti di crisi e di conflitto;
la Commissione europea ha effettuato nel 2006 uno studio di fattibilità sul Corpo Civile di Pace europeo cui, tuttavia, non ha fatto seguito alcun follow-up né alcuna indicazione agli Stati membri;
nell'ambito del Tavolo per i Corpi Civili di Pace istituito nel 2007 ed operativo sino al 2008, con la fine della XV Legislatura, presso il Ministero degli affari esteri sono stati presentati due lavori sperimentali in questa direzione: 1) una ricerca-azione per il monitoraggio delle esperienze sviluppate; 2) azione di educazione alla pace in Italia, fruendo di canali di finanziamento differenziati, afferenti alle erogazioni degli enti locali e ai fondi presso il MAE;
nel giugno 2012 è stato istituito il Tavolo ICP (Interventi Civili di Pace), sia attraverso il programma di costruzione di Corpi Civili di Pace in Kosovo sviluppato nell'ambito di IPRI – Rete CCP (2011-2012);
il Corpo Civile di Pace resta definito come un contingente civile composto da personale civile non armato impegnato in contesti di conflitto, con un mandato che dipende sia dai livelli di escalation della violenza, sia dal compito attinente al contesto di destinazione;
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 253, prevede l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale autorizzando la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
impegna il Governo:
a riattivare il Tavolo per i Corpi Civili di Pace istituito nel 2007 e operativo sino al 2008;
ad attivare, nelle aree previste dall'articolo 9 del decreto in esame, il personale di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 253, tenendo conto del lavoro del Governo sulla riforma del servizio civile e di quanto previsto dalla legge del 28 agosto 2014 n. 125.
9/2598-A-R/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Grande.