• C. 2382 EPUB Proposta di legge presentata il 14 maggio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2382 Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2382


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARCO MELONI, CARROZZA, PICCOLI NARDELLI
Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola
Presentata il 14 maggio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Il 25 giugno 2013 è stata pubblicata la nuova edizione del rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) «Education at a Glance 2013». Dai dati del rapporto si evince che la percentuale di giovani del nostro Paese che pensa di iscriversi a un programma di studi di livello universitario durante l'arco della vita è aumentata dal 39 per cento nel 2000 al 50 per cento nel 2002 al 56 per cento nel 2006, prima di diminuire al 48 per cento. Nel 2011 (media dell'OCSE: 60 per cento). Solo il 15 per cento degli italiani compresi nella fascia tra 25 e 64 anni possiede un'istruzione di livello universitario, rispetto alla media dell'OCSE del 32 per cento. Nel 2011, circa il 18,1 per cento dei soggetti di età compresa tra 25 e 34 anni dei paesi dell'OCSE, senza istruzione di livello secondario, era disoccupato, rispetto all'8,8 per cento dei soggetti di età compresa tra 55 e 64 anni. Nella coorte di età dei soggetti di età compresa tra 25 e 34 anni con titolo universitario, si registra in media un tasso di disoccupazione del 6,8 per cento, rispetto al 4 per cento dei soggetti di età compresa tra 55 e 64 anni con un livello di istruzione simile.
      La percentuale di laureati nel nostro Paese, nella fascia di età compresa tra 25 e 34 anni, è pari al 21 per cento, mentre tutti i grandi Paesi europei hanno una media più alta; allo stesso tempo, la rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del dicembre 2013 sui Neet, cioè i giovani che non studiano e non lavorano (Not in education, employment or training) ha messo in luce che oltre il 27 per cento delle persone tra 15 e 34 anni sarebbe in questa condizione. La percentuale corrisponde a 3,75 milioni di persone, 300.000 in più rispetto al terzo trimestre del 2012 (quando erano 3,43 milioni). Per l'ISTAT questa condizione riguarda tanto i quindicenni, quanto i trentaquattrenni, praticamente una generazione con persone di età, bisogni e condizioni socio-economiche completamente diversi. Se si guarda agli under 29, cioè a coloro che fino ad oggi sono stati considerati ufficialmente Neet, nel terzo trimestre del 2013 sono stati il 27,4 per cento, a fronte del 24,9 per cento dello stesso periodo del 2012. Con quest'ultima rilevazione l'ISTAT ha cambiato il campione di riferimento dei giovani Neet in Italia, ma aumentare il campione della rilevazione fino ai 34 anni è un'anomalia, soprattutto se si considera l'originaria funzione del concetto di Neet, riservato agli adolescenti di 16-17 anni, come raccomandato dagli esperti che redassero nel 1999 un rapporto contro l'esclusione sociale per il Governo laburista dell'epoca. Non è stato evidentemente così, visto che il termine viene oggi applicato in molti Paesi europei fino ai 29 anni, e fino ai 34 anni in Italia, Grecia e Bulgaria. Questo dipende anche dal fatto che nel nostro Paese, a differenza di altri Paesi europei come la Spagna e la Germania, non è possibile essere iscritti a più corsi di laurea contemporaneamente nello stesso ateneo o ad atenei diversi. Questo limite implica un ritardo all'ingresso nel mondo del lavoro, penalizza lo studente capace e meritevole e lo obbliga a un notevole rallentamento nel conseguimento del titolo finale rispetto ai colleghi europei, con un'ovvia e conseguente perdita economica. Infatti, sempre il rapporto dell'OCSE 2013 dimostra l'incremento di prospettive di guadagno maggiore e la possibilità di trovare lavoro più facilmente dei soggetti in possesso di laurea; coerentemente, nello stesso rapporto, si evince che un laureato porta allo Stato, nell'arco della sua vita, 169.000 dollari in più rispetto a un lavoratore che ha solo il titolo della scuola dell'obbligo.
      La presente proposta di legge muove, per l'appunto, dalla necessità di equiparare il diritto di formazione universitaria italiana a quella degli altri Paesi europei, disciplinando, altresì, le modalità di iscrizione e di conseguimento dei vari titoli universitari previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592).

      1. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente il divieto di iscrizione a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea della stessa facoltà o scuola, è abrogato.

Art. 2.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare un regolamento che stabilisce le modalità per consentire agli studenti l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea del medesimo o di diverso livello di diverse università o di diverse facoltà della stessa università, fermo restando quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.