• Relazione 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A

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Atto a cui si riferisce:
S.893 Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1428, 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312, 1409-A

Relazione Orale

Relatore Sacconi

TESTO PROPOSTO DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 19 settembre 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (n. 1428)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2014

CON ANNESSI TESTI DEI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia
di età pensionabile (n. 24)

d’iniziativa dei senatori ZELLER e BERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (n. 103)

d’iniziativa dei senatori GATTI, FEDELI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ALBANO, BERTUZZI, CIRINNÀ, DE MONTE, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FILIPPI, FORNARO, GIACOBBE, MATTESINI, ORRÙ, PADUA, PEZZOPANE, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI e SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi
delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria,
del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura (n. 165)

d'iniziativa della senatrice BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione
e della conciliazione familiare (n. 180)

d’iniziativa dei senatori Rita GHEDINI, BERTUZZI, LO GIUDICE, GATTI, BROGLIA, FEDELI, GRANAIOLA, PINOTTI, SANTINI, D’ADDA, DIRINDIN, FAVERO, FORNARO, MATURANI, MOSCARDELLI, SPILABOTTE e BENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto
al fenomeno delle dimissioni in bianco (n. 183)

d’iniziativa dei senatori Rita GHEDINI, BROGLIA, FEDELI, GRANAIOLA, PINOTTI, SANTINI, LO GIUDICE, BERTUZZI, D'ADDA, FAVERO e SPILABOTTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Misure per favorire l’invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani e per l’incremento della domanda di lavoro (n. 199)

d’iniziativa dei senatori ICHINO, DELLA VEDOVA, D’ONGHIA, GIANNINI, LANZILLOTTA, MARAN, Mario Walter MAURO, MERLONI e ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto
di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore,
nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera (n. 203)

d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale (n. 219)

d'iniziativa dei senatori COMAROLI, CONSIGLIO e MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese (n. 263)

d’iniziativa dei senatori SANGALLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, FEDELI, AMATI, CANTINI, D’ADDA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FAVERO, LIUZZI, Luigi MARINO, MARTINI, MICHELONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, SCALIA, SOLLO, STEFANO e TOMASELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013

Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefìci economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità (n. 349)

d’iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2013

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap (n. 482)

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori (n. 500)

d’iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Misure sperimentali per la promozione dell’occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione (n. 555)

d’iniziativa dei senatori ICHINO, OLIVERO, Mario Walter MAURO, GIANNINI, ALBERTINI, DALLA ZUANNA, DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, D’ONGHIA, LANZILLOTTA, MARAN, Luigi MARINO, MERLONI, ROMANO, Maurizio Giuseppe ROSSI e SUSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2013

Disciplina del documento unico di regolarità contributiva (n. 571)

d’iniziativa del senatore BITONCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2013

Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale
in agricoltura (n. 625)

d'iniziativa dei senatori BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO e LANIECE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati (n. 716)

d’iniziativa del senatore NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2013

Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (n. 727)

d’iniziativa dei senatori BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS e DE PIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2013

Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (n. 893)

d’iniziativa dei senatori PAGLINI, CATALFO, BENCINI, PUGLIA, MORRA, AIROLA, BATTISTA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, ORELLANA, PEPE, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione
del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione
che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento
(n. 936)

d'iniziativa dei senatori DI MAGGIO, GAMBARO, Luigi MARINO, MARAN, MERLONI, ROMANO, Eva LONGO, DI BIAGIO, LIUZZI, BORIOLI, SCALIA, OLIVERO, SANTINI e FRAVEZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2013

Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo (n. 1100)

d'iniziativa dei senatori FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PAGLIARI, GAMBARO, SONEGO, DE PIN, COMPAGNONE e VILLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2013

Istituzione del reddito minimo garantito (n. 1152)

d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013

Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni
(n. 1221)

d’iniziativa dei senatori ICHINO, RICCHIUTI, BERGER, BONFRISCO, FUCKSIA, GIANNINI, ROMANO, TONINI, SUSTA, ALICATA, ASTORRE, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, DELLA VEDOVA, DI GIORGI, FAVERO, IDEM, LANZILLOTTA, LEPRI, LO GIUDICE, MARAN, MINEO, OLIVERO, PEZZOPANE, PUPPATO, RUTA, SANTINI e VACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2013

Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro (n. 1279)

d’iniziativa dei senatori SACCONI, ALBERTINI, BERGER, CASINI, AIELLO, CHIAVAROLI, CONTE, D’ALÌ, DALLA TOR, DI GIACOMO, D’ONGHIA, Giuseppe ESPOSITO, GUALDANI, MANCUSO, MARINELLO, MASTRANGELI, MUSSOLINI, PAGANO, PANIZZA e SCAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2014

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione (n. 1312)

d’iniziativa dei senatori Mariarosaria ROSSI, SERAFINI, MUSSOLINI, PICCINELLI, PAGNONCELLI, ZUFFADA, MALAN e PELINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (n. 1409)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 marzo 2014,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati VENDOLA, NICCHI, DI SALVO, MIGLIORE, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, Franco BORDO, COSTANTINO, DURANTI, Daniele FARINA, Claudio FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, Giancarlo GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO e ZAN (254), BELLANOVA, ANTEZZA, BIFFONI, BIONDELLI, BLAŽINA, BOCCIA, BOSSA, CARRA, CENNI, COCCIA, COSCIA, FABBRI, FIANO, Cinzia Maria FONTANA, GHIZZONI, GINOBLE, GNECCHI, GRASSI, LENZI, MADIA, MAESTRI, MARCHI, MARTELLA, MURER, NACCARATO, NARDUOLO, PES, ROSATO, RUBINATO, SBROLLINI, TARICCO, TULLO, VILLECCO CALIPARI e ZAMPA (272)

(V. Stampati Camera nn.254 e 272)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 marzo 2014


dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 1428

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge

26 giugno 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, si invita a valutare se la revisione dei limiti di durata dell'ammortizzatore sociale sia da rapportare al singolo lavoratore o anche ad altri parametri, che tengano conto della tipologia del lavoro svolto;

all'articolo 2, si rileva che la materia «servizi e politiche attive per il lavoro» è riconducibile alla competenza legislativa generale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Di conseguenza, la legge statale può considerarsi legittima solo in quanto la disciplina possa essere riconducibile alla materia «tutela del lavoro», attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente e si limiti, pertanto, alla previsione di norme generali e di principio. Quindi, al comma 2, si segnala: alla lettera a), la necessità di chiarire i contenuti del criterio direttivo ivi previsto, soprattutto in riferimento all'espressione «caratteristiche osservabili»; alla lettera c)¸ si invita a formulare la norma di delega in modo tale che, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, con la partecipazione di Stato, regioni e province autonome, sia in ogni caso salvaguardata l'autonomia finanziaria e organizzativa riconosciuta alle regioni; alla lettera e), appare necessario coordinare il criterio direttivo ivi previsto con quello di cui alla lettera p), con particolare riferimento alle competenze in materia di politiche attive del lavoro; alle lettere f) e g), il sistema di razionalizzazione di enti e uffici, volto ad assicurare l'invarianza di spesa sancita alla lettera c), non agisca in modo diretto sull'organizzazione amministrativa delle regioni, salvaguardando l'autonomia ad esse riconosciuta in materia; alla lettera o), si osserva che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere in ogni caso compiuta con atto normativo;

all'articolo 3, comma 2, lettera a), appare eccessivamente dettagliato il criterio ivi previsto, con particolare riferimento all'obiettivo di "dimezzare" il numero degli atti di gestione, annullando in tal modo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato. Conseguentemente, si ritiene necessario sostituire il termine «dimezzare» con il termine «ridurre»;

all'articolo 5, comma 2, lettera a), appare opportuno valutare se la formulazione del principio in esame indichi con chiarezza le ulteriori categorie di donne lavoratrici a cui si fa riferimento; alla lettera b), si segnala l'opportunità che, nel rispetto del principio di uguaglianza, il principio di automaticità ivi previsto, in riferimento al diritto alla prestazione assistenziale, sia esteso anche ai casi in cui spetti l'indennità di paternità al lavoratore parasubordinato.

su emendamenti

1° luglio 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 1.98, 1.101 e 5.48 parere contrario, in quanto, limitando ai soli cittadini italiani l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 6, e della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), determina una violazione del principio di uguaglianza, nonché del diritto dell'Unione europea;

sugli emendamenti 2.21, 2.42, 2.43, 2.44, 2.46 e 2.47 parere non ostativo, invitando a chiarire – in modo inequivoco – che il presupposto per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica è l'espletamento di un pubblico concorso appositamente bandito per la funzione richiesta, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;

sull'emendamento 5.0.6 parere non ostativo, segnalando che la disposizione di delega ivi prevista, avente ad oggetto le collaborazioni familiari occasionali, è irragionevolmente circoscritta alle piccole imprese dedite alla panificazione;

sull'emendamento 5.0.7 parere contrario, in quanto la disposizione, nell'introdurre una nuova delega in materia processuale, risulta priva dell'indicazione dei princìpi e dei criteri direttivi, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

sugli emendamenti 6.1 e 6.2 parere contrario, in quanto finalizzati a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;

sui restanti emendamenti parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni espresse sul testo.

su ulteriori emendamenti

23 luglio 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

9 settembre 2014

La Commissione, esaminato l'emendamento 5.41 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

18 settembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Sangalli)

sul disegno di legge e su emendamenti

2 luglio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto delle risposte fornite dal Governo e rilevato che:

la genericità della maggior parte dei princìpi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega comporta, per la Commissione, l'obiettiva difficoltà di valutare compiutamente le conseguenze finanziarie del provvedimento;

numerosi princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega risultano potenzialmente produttivi di maggiori oneri;

l'articolo 6, comma 2, del disegno di legge prevede che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe recate dal provvedimento in esame siano trasmessi, in via preliminare, al Parlamento, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari. Si rileva, tuttavia, che l'efficacia di tale parere non è della stessa portata di quello espresso su un disegno di legge e che, pertanto, risulta più debole il monitoraggio del Parlamento;

l'articolo 6, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento; inoltre, si prevede che, per gli adempimenti dei decreti attuativi, le amministrazioni competenti provvedano attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni;

risulta di particolare criticità, dal punto di vista finanziario, l'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), per quanto attiene allo stato giuridico ed economico del personale della costituenda Agenzia nazionale per l'occupazione;

sono stati acquisiti dal Governo chiarimenti sull'articolo 4, comma 1, lettera d), riguardante la possibile estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 2, lettera g), dopo la parola: «confluire», si inseriscano le seguenti: «, in via prioritaria,»;

all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g), si inseriscano le seguenti: «g-bis) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; g-ter) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima»;

all'articolo 4, comma 1, lettera d), si inseriscano, dopo la parola: «previsione», le seguenti: «, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,»;

all'articolo 6, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi,», si inseriscano le seguenti: «corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,»;

all'articolo 6, comma 3, si inserisca, in fine, il seguente periodo: «In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.55, 1.56, 1.60, 1.61, 1.62, 1.87, 1.109, 1.4, 1.7, 1.8, 1.16, 1.21, 1.27, 1.29, 1.30, 1.53, 1.58, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.84, 1.86, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.118, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.24, 2.27, 2.28, 2.43, 2.44, 2.46, 2.47, 2.51, 2.52, 2.65, 2.91, 2.10, 2.12, 2.16, 2.39, 2.84, 2.86, 2.90, 3.9, 3.31, 3.43, 3.51, 3.0.1, 3.0.6, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.28, 3.33, 3.34, 3.37, 3.45, 3.50, 3.0.2, 4.0.1, 4.0.2, 4.57, 4.58, 4.64, 4.37, 4.38, 4.61, 5.71, 5.0.2, 5.1, 5.2 (limitatamente alla lettera h)), 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.27, 5.30, 5.36, 5.37, 5.50, 5.51, 5.52, 5.58, 5.59, 5.62, 5.63, 5.70, 5.73, 5.74, 5.75, 5.0.1, 5.0.4, 5.0.5, 5.16, 5.23, 5.26, 5.31, 5.32, 5.68, 5.72, 6.3, 6.4, 6.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.39, 1.80, 1.81, 2.42, 2.6, 2.45, 2.59, 2.87 e 5.60.

Sull'emendamento 2.85 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera s-ter), mentre è di semplice contrarietà sulle lettere s-bis) ed s-quater).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

9 luglio 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.71 (testo 2), 1.89 (testo 2), 1.91 (testo 2), 1.106 (testo 2), 2.23 (testo 2), 2.28 (testo 2), 2.90 (testo 2), 3.25 (testo 2), 3.31 (testo 2), 3.37 (testo 2), 3.43 (testo 2), 3.45 (testo 2), 4.0.3 (già 6.0.1), 4.0.4 (già 6.0.2), 5.12 (testo 2), 5.16 (testo 2), 5.18 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.24 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.27 (testo 2), 5.30 (testo 2), 5.36 (testo 2), 5.37 (testo 2), 5.73 (testo 2), 5.51 (testo 2), 5.74 (testo 2), 5.75 (testo 2), 5.0.4 (testo 2), 5.0.5 (testo 2), 1.0.7 (già 6.0.3), 2.21 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 2.0.7 (testo 2), 2.0.8 (testo 2), 2.0.9 (testo 2) e 5.0.1 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.52 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.30 (testo 2), 1.53 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.86 (testo 2), 1.104 (testo 2), 1.109 (testo 2), 1.118 (testo 2), 2.10 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.65 (testo 2), 2.85 (testo 2), 2.87 (testo 2), 3.28 (testo 2), 5.5 (testo 2), 5.32 (testo 2) e 5.70 (testo 2).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

Rileva, altresì, che, qualora venissero approvati gli emendamenti del relatore 6.100 e 6.200, volti a recepire le condizioni formulate nel parere sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si devono considerare assorbite le analoghe clausole di copertura contenute in taluni degli emendamenti esaminati e non sanzionati con l'articolo 81 della Costituzione.

9 settembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.87 (testo 3) e, a rettifica del parere precedentemente reso, sulla proposta 1.87 (testo 2).

Sull'emendamento 2.51 (testo 3) esprime un parere non ostativo, rilevando, tuttavia, che esso interviene sulle modalità di utilizzo di risorse allocate presso fondi regionali.

Il parere è di nulla osta sulle proposte 1.1000, 1.107 (testo 2), 1.108 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.83 (testo 3), 3.30 (testo 2) e 5.41 (testo 2).

18 settembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, in merito all’emendamento 4.1000, un parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, alla lettera f), dopo la parola: «previsione» delle seguenti: «, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,». Il parere di nulla osta sull’emendamento in esame è altresì reso osservando che, con riferimento alla lettera h), i relativi decreti di attuazione dovranno definire con precisione le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali, nonché la provenienza e la consistenza delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, fermo restando che i decreti recanti oneri finanziari dovranno essere preceduti ovvero accompagnati dall’entrata in vigore dei provvedimenti recanti l’adeguata copertura.

In merito ai subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1000/5, 4.1000/51, 4.1000/52, 4.1000/58 e 4.1000/60.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 4.1000/59.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Cantini)

sul disegno di legge

9 luglio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge:

rilevato in particolare che:

l'articolo 2 – che reca una delega legislativa al Governo per il riordino della normativa in materia di servizi e politiche attive per il lavoro – incide su una pluralità di materie, riconducibili sia a competenze legislative esclusive dello Stato (e in particolare quella riguardante l'ordinamento civile, nel cui ambito rientra il rapporto di lavoro, e quella per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione), sia a competenze legislative concorrenti dello Stato e delle regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione (e in particolare quella sulla tutela del lavoro, nel cui ambito la Corte costituzionale ha ricondotto i servizi per il lavoro e il collocamento), sia infine a competenze legislative residuali delle regioni ai sensi del quarto comma del citato articolo 117 (quali le politiche attive per il lavoro, che comprendono, tra l'altro, la formazione professionale e l'apprendistato);

il coinvolgimento delle regioni nell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 2 è assicurato dalla previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega medesima;

nel nuovo sistema di servizi per il lavoro e politiche attive, il coinvolgimento delle regioni è perseguito attraverso la costituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione cui partecipano, oltre allo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 2, comma 2, lettera c)); attraverso la previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e gli enti che, anche a livello territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (articolo 2, comma 2, lettera n)), ferma la razionalizzazione degli stessi incentivi con la previsione di una cornice giuridica nazionale unitaria che costituisca il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere dalle regioni; è inoltre previsto il mantenimento in capo alle regioni della programmazione delle politiche attive del lavoro (articolo 2, comma 2, lettera p));

rilevato che:

l'articolo 3, comma 2, lettera g) prevede che, nell'ambito della delega in materia di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, il Governo riveda, tra l'altro, gli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, vale a dire del libretto personale in cui (come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 276 del 2003) vengono registrate, tra l'altro, le competenze acquisite dal lavoratore durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni;

il libretto formativo del cittadino è stato previsto dall’Accordo tra Stato e regioni del 18 febbraio 2000 e il suo schema è stato oggetto di una specifica intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata il 14 1uglio 2005;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

si valuti l’opportunità di rafforzare il coinvolgimento delle regioni nel nuovo sistema di servizi per il lavoro e per le politiche attive, affidando alle regioni, oltre alla programmazione, anche l'organizzazione e la gestione sul territorio delle politiche attive in materia di occupazione (in modo da non frammentare le competenze in materia di politiche attive e di gestione del mercato del lavoro, comprese le funzioni autorizzatorie in materia di prestazioni di disoccupazione e la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro) e prevedendo la creazione, in luogo di un'unica agenzia nazionale per il lavoro (come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c)), di un sistema a rete formato da un'agenzia nazionale e da agenzie regionali;

all'articolo 2, comma 2, si modifichi la lettera f) in modo da escludere che la razionalizzazione ivi prevista degli enti e uffici che operano in materia di politiche attive del lavoro riguardi direttamente anche gli enti e uffici che operano all'interno delle regioni e delle province autonome in quanto a quadro costituzionale invariato si rischierebbe un conflitto di competenza;

all'articolo 3, comma 2, lettera g), si preveda l'acquisizione dell'intesa con le regioni sulla revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.

DISEGNO DI LEGGE N. 1428

DISEGNO DI LEGGE N. 1428

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

Capo ICapo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI, SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI, SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE
Art. 1.Art. 1.
(Delega al Governo in materia
di ammortizzatori sociali)
(Delega al Governo in materia
di ammortizzatori sociali)

1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:

a) identica:

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;

1) identico;

2) semplificazione delle procedure burocratiche, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione;

2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili;

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro;

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;

4) revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori e alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato;

4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;

5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;

5) identico;

6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

6) identico;

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi;

8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:

b) identica;

1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;

3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali.

c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche;

d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c).

Art. 2.Art. 2.
(Delega al Governo in materia di servizi
per il lavoro e politiche attive)
(Delega al Governo in materia di servizi
per il lavoro e politiche attive)

1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3.

1. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;

a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto;

b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l’autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;

b) identica;

c) istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

c) identica;

d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;

d) identica;

e) attribuzione all'Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;

e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;

f) razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizioni e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;

g) possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;

h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;

i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;

l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;

h) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

m) identica;

i) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

n) identica;

o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;

p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

l) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;

q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;

m) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;

r) identica;

n) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

s) identica;

o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

p) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;

u) identica;

q) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

r) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;

z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;

aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;

s) completamento della semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'ausilio delle tecnologie informatiche, allo scopo di reindirizzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive.

bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

Capo IICapo II
MISURE IN MATERIA DI RIORDINO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DI SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
MISURE IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO, DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO
Art. 3.Art. 3.
(Delega al Governo in materia
di semplificazione delle procedure
e degli adempimenti)
(Delega al Governo in materia
di semplificazione delle procedure
e degli adempimenti)

1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

a) identica;

b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

b) identica;

c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, quali in particolare gli infortuni sul lavoro, e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;

d) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

e) identica;

e) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

f) identica;

g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;

f) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

h) identica;

g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

i) identica;

l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).

Art. 4.Art. 4.
(Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali)(Delega al Governo in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva)

1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi che tengano altresì conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità:

1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

a) identica;

b) redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;

b) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio;

c) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale in caso di processi di rioganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento;

d) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

c) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l’elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

f) previsione, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l’elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

e) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo di cui alla lettera b), al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;

h) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Art. 5.Art. 5.
(Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)(Delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)

1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

a) identica;

b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

b) identica;

c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

d) identica;

e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

f) integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

f) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese;

g) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

h) identica.

Capo IIICapo III
DISPOSIZIONI COMUNIDISPOSIZIONI COMUNI
Art. 6.Art. 6.
(Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)(Disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)

1. I decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ovvero al comma 4 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1 degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ovvero al comma 4 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

3. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

3. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. Identico.

5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili agli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Disegni di legge nn. 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409

Per i testi dei disegni di legge nn. 24, 103, 165, 180, 183, 199, 203, 219, 263, 349, 482, 500, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279, 1312 e 1409, dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1428, si vedano i corrispondenti stampati