Testo DDL 1557
Atto a cui si riferisce:
S.1557 Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2014
Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione
negli anni dal 1983 al 1991
Onorevoli Senatori. -- In materia di formazione dei medici specialisti e di corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (sistematicamente coordinate con la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993), hanno prescritto che le attività di formazione - sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto -- devono costituire oggetto di «adeguata remunerazione»; l'articolo 16 della richiamata direttiva 82/76/CEE, in ossequio agli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CEE), indicava agli Stati membri -- quale termine ultimo per l'adeguamento della normativa nazionale ai princìpi in essa statuiti -- la data del 31 dicembre 1982.
Di contro, il legislatore italiano sino al 1991 ha disatteso tale perentoria disposizione: i medici specializzatisi in varie discipline ed iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991 hanno continuato a non percepire alcuna remunerazione durante l'espletamento delle attività di formazione ed in dipendenza delle stesse e delle correlate prestazioni mediche; tant'è che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana), dichiarava che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
Soltanto con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 2571 il legislatore nazionale, riordinando l'accesso alle scuole di specializzazione e le relative modalità di formazione, stabiliva in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.0001 prevedendo però -- al secondo comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 257 del 1991 -- un'applicazione limitata delle disposizioni introdotte, e cioè unicamente In favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-92. Proprio in ragione della ritardata el comunque, parziale attuazione delle direttive comunitarie sopra richiamate, i provvedimenti adottati dall'amministrazione sono stati dichiarati illegittimi (conseguendone l'annullamento) per contrasto con le richiamate direttive comunitarie, sia dai tribunali amministrativi regionali che dal Consiglio di Stato, a definizione del contenzioso instaurato da alcuni medici esclusi.
Con la successiva legge 19 ottobre 19991 n. 370, veniva attribuita una borsa di studio annua onnicomprensiva di tredici milioni di lire ai soli medici destinatari delle sentenze amministrative passate in giudicato, e ciò forfetariamente per tutta la durata del corso (articolo 11); anche in tal caso si è trattato di un provvedimento legislativo non perfettamente in linea con i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che, con la sentenza del 25 febbraio 1999 (causa C131/97), ha statuito che l'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione del medici specialisti deve considerarsi incondizionato e sufficientemente preciso, sicché il giudice nazionale è tenuto -- nell'applicazione delle disposizioni nazionali precedenti o successive alla direttiva -- ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello spirito della summenzionata sentenza; in buona sostanza, la Corte individuava un'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva proprio al fine di porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua tardiva attuazione (sempre che questa fosse stata regolarmente recepita).
Alla stregua di quanto ha costituito oggetto delle direttive comunitarie e delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, appare indiscusso il riconoscimento ai medici specialisti di un vero e proprio diritto alla remunerazione; d'altra parte, il suddetto principio si rinviene nel nostro diritto interno, e precisamente nell'articolo 36 della Costituzione, per il quale «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».
Sta di fatto che né lo Stato italiano, né le singole amministrazioni (centrali o periferiche) si sono ancora attivate per dare attuazione alle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee o alle direttive comunitarie sopra richiamate nel confronti del medici specialisti (iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni 1982 e 1991). In capo allo Stato italiano, quindi, persiste l'obbligo morale e giuridico di attuare pienamente le direttive comunitarie e di adeguarsi alle decisioni dei supremo organo di giustizia comunitario, senza, peraltro, poter opporre l'intervento di presunte decadenze o prescrizioni di tali diritti che, per giurisprudenza consolidata sia comunitaria che interna, sono sempre esercitabili sino a che lo Stato membro non attui correttamente e completamente tali direttive.
Il presente disegno di legge è volto, quindi, a risolvere definitivamente la questione esposta, mediante l'adegua mento completo alle indicazioni provenienti dalle direttive e dalle sentenze comunitarie ed interne, contestualmente evitando che dall'imponente contenzioso promosso dai medici interessati, nonché da quello che sarà promosso alla luce dei richiamati precedenti giurisprudenziali positivi, possano derivare a carico dello Stato oneri finanziari eccessivi. Questo disegno di legge rappresenta una risposta concreta ad un problema che interessa migliaia di cittadini medici che hanno prestato il loro servizio durante il periodo di formazione e che con tale attività hanno contribuito sensibilmente ed in maniera positiva allo svolgimento dell'attività sanitaria delle strutture presso cui hanno svolto l'attività di specializzazione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento economico retroattivo
dei periodo di formazione)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 15.000 euro ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.
3. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;
b) avere conseguito Il diploma di specializzazione.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.