• C. 2267 EPUB Proposta di legge presentata il 3 aprile 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2267 Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2267


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZAMPA, PICCOLI NARDELLI, IORI, ZANIN, GIANCARLO GIORDANO, NARDUOLO, GHIZZONI, SGAMBATO, COSCIA, MANZI, MALPEZZI, BLAZINA, ROCCHI
Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole
Presentata il 3 aprile 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Con questa proposta di legge si intende promuovere la diffusione della lettura presso le generazioni più giovani. Non esiste prospettiva più importante per assicurare all'Italia la piena realizzazione di un futuro migliore per tutti i suoi cittadini di quella che ponga al centro il benessere, la crescita, lo sviluppo e l'educazione dei nostri bambini. Dove i bambini stanno meglio, tutti stanno meglio.
      «Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d'esperienze, d'informazioni, di letture, d'immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili» (Italo Calvino).
      La crisi economica e finanziaria che ha attraversato l'Europa e l'Italia ha prodotto effetti davvero gravi che si ripercuotono, ormai da troppo tempo, sulle scelte di vita delle famiglie e di tutti i cittadini italiani. A preoccupare sono gli allarmi sulla povertà minorile e in particolare sulla povertà educativa che insiste in modo peculiare su tutto il nostro territorio nazionale, così come rilevato anche dal rapporto «La lampada di Aladino» – di recente pubblicazione – di Save The Children (gruppo CRC/ONU).
      Il numero di bambini e di adolescenti costretti a vivere in condizione di povertà assoluta, ovvero impossibilitati ad accedere a un paniere minimo di beni, è passato da 500.000 nel 2007 a oltre 1 milione nel 2012. Ancora una volta è il sud d'Italia a far registrare i dati peggiori. Lì dove anche le reti del welfare e gli investimenti di spesa sociale sono più deboli le condizioni di povertà si concentrano. Il 4,7 per cento delle famiglie residenti vive in condizioni di povertà assoluta.
      Se si assume come metro di misura l'indicatore utilizzato in Europa per analizzare il rischio di povertà economica e di esclusione sociale (un indicatore basato su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione), si può attribuire questa condizione a ben il 34 per cento dei bambini e degli adolescenti italiani, ossia oltre 3 milioni e mezzo di minori. Una delle percentuali più alte dell'Unione europea, inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri come Bulgaria, Romania, Ungheria e Lituania o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia. In confronto al resto dell'Europa, l'Italia si caratterizza fortemente anche per una maggiore esposizione, pari al 5 per cento, alla povertà della popolazione minorile rispetto a quella adulta.
      Il solo dato economico, soprattutto quando si tratta di minori, non è tuttavia l'unico parametro. La povertà educativa incide profondamente nella definizione stessa di povertà minorile: pregiudicando il rendimento scolastico e rischiando di arrestare sul nascere talenti e aspirazioni dei più piccoli si pregiudica non solo il presente dei bambini, ma si ipoteca il loro futuro e quello del Paese, che attende e che ha bisogno, per il suo continuo progresso e sviluppo, di ricevere nuovi impulsi e nuove energie, nuove prospettive e nuove idee che solo i giovani, se preparati e competitivi, possono assicurare consentendoci di costruire un Paese a sua volta più competitivo, più solidale e più ricco. Un Paese migliore per tutti.
      I libri e la lettura sono strumenti insostituibili di crescita, innanzitutto personale, ma anche sociale e civile (come testimoniato da uno studio degli anni ’60 condotto a Ypsilanti nel Michigan, dove a fronte di 15.000 dollari investiti nelle politiche di scolarizzazione e di educazione fu possibile ottenere, dopo quaranta anni, un risparmio di 224.000 dollari). Se si vogliono creare domanda e competenza sul versante della lettura occorre rivolgersi soprattutto alle giovani generazioni perché prima si investe e maggiore è il ritorno.
      La povertà educativa è particolarmente insidiosa. Spesso le istituzioni, l'opinione pubblica e anche le famiglie tendono a sottovalutarne gli effetti. È necessario, invece, per un Paese moderno come l'Italia, che i bisogni educativi di ogni bambino vengano considerati bisogni primari e che l'impegno per rafforzarli ed estenderli a tutti divenga una priorità delle istituzioni e della comunità civile.
      Per povertà educativa gli esperti indicano: «privazione della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare liberamente capacità, talenti e aspirazioni nei primi stadi del processo vitale, periodo in cui il capitale umano è più malleabile e recettivo». Per un bambino significa essere escluso dalla possibilità di accedere alle competenze necessarie per affrontare un mondo che invece si fonda sulla conoscenza, sulla rapidità dello scambio delle conoscenze e sulla continua innovazione tecnologica, sociale ed economica. Significa restare escluso dai processi della vita adulta, non poter diventare mai veramente un adulto consapevole della complessità nella quale dovrà muoversi, vivere e lavorare. Significa privarlo di uno suo diritto inalienabile secondo tutti i trattati nazionali e internazionali, come la Convenzione di New York per la tutela dei diritti del fanciullo, che sovraintendono alla sua tutela. L'enunciazione di un diritto non basta. Un grande Paese come il nostro deve renderlo vivo, concreto, possibile promuovendo azioni che mettano tutti, soprattutto i soggetti più deboli e i meno abbienti, nelle condizioni di accedere alla cultura. I minori hanno diritto allo studio, ad una vita che soddisfi i loro bisogni, anche quelli che non sono ancora in grado di esprimere appieno perché nati in condizioni di povertà economica, culturale o in luoghi disagiati e difficili. Anche se fragile e impotente un bambino ha il diritto di impossessarsi di tutti gli strumenti che gli offrano l'opportunità di migliorare le condizioni di partenza. Così anche secondo il dettato della Carta costituzionale che all'articolo 34 recita «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Ma le capacità cui fa riferimento la nostra Costituzione non sono unicamente riferibili al patrimonio genetico di una persona: esse si sviluppano e si accrescono a seconda degli stimoli e degli incentivi che si ricevono fin dalla più tenera età. I bambini imparano a leggere prima ancora di camminare: questo il parere di molti psicologi e studiosi dell'età infantile e dello sviluppo cognitivo. Il loro sviluppo motorio e la libera esplorazione stimolano e favoriscono lo sviluppo intellettivo e la scoperta della lettura come fonte.
      La lettura è, a tutti gli effetti, un punto qualificante nella costruzione del patrimonio culturale della persona e concorre a contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico. Il 17 per cento dei giovani italiani non consegue il diploma di scuola secondaria di secondo grado ponendoci fra gli ultimi Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La lettura rappresenta uno strumento adeguato al contrasto alla povertà educativa ed economica. È infatti acclarato che i progetti destinati all'accrescimento culturale dei minori producono effetti di straordinario miglioramento per l'intera società (in tutti i suoi segmenti, compresi quelli economici e finanziari) del Paese che ha saputo progettare e investire sui più piccoli e sulla loro educazione. Gli indici di lettura sono infatti strettamente correlati a quelli che segnalano il benessere economico e il livello di qualità civile di un Paese o di una regione. Leggere più libri non è solo la conseguenza di un maggior livello di reddito ma anche la sua causa. Attraverso la lettura di un libro si coltivano e si sviluppano alcune capacità essenziali dell'uomo: la sua fantasia e la sua comprensione del mondo. Ma quasi il 90 per cento dei giovani italiani, tra i tre e i diciassette anni, guarda la televisione tutti i giorni, mentre solo uno su due ha letto un libro.
      La presente proposta di legge si propone di diffondere, a cominciare dalla primissima infanzia, l'abitudine e l'interesse alla lettura anche attraverso i nuovi sistemi che le nuove tecnologie mettono e metteranno a disposizione delle giovani generazioni. È necessario intervenire perché la lettura divenga per tutti, istituzioni, scuola e famiglia, una possibilità di crescita sociale oltre che individuale.
      I bambini imparano a leggere il mondo prima di leggere i libri associando gli oggetti concreti a un simbolo astratto, la parola. Imparano a leggere ascoltando le storie racchiuse nei libri. E, infine, imparano a leggere osservando gli adulti leggere, poiché l'esempio resta sempre una forma efficace di insegnamento. Una preparazione alla lettura si costruisce nel corso degli anni con il concorso della famiglia, dell'ambiente che circonda il bambino, della scuola, dell'offerta culturale che le istituzioni sapranno esprimere, della qualità e della quantità di biblioteche pubbliche con reparti dedicati all'infanzia e capaci di stimolare le sue creatività e curiosità.
      Il noto scrittore per ragazzi, Daniel Pennac, sostiene, giustamente, che «Il verbo leggere non sopporta l'imperativo». Compito allora degli adulti e degli educatori è favorire con sollecitudine e con ogni modalità la lettura presso i più piccoli l'interesse per il libro come strumento di crescita che richiede un ruolo di protagonista. Per questa ragione è importante e strategico che le istituzioni svolgano un ruolo di diffusione della lettura come offerta fruibile da tutti e gratuita per tutti i minori. Alla scuola, di ogni ordine e grado, spetta il compito di presentare la lettura come una scelta libera, ispirata dalla curiosità di sapere, svincolata dagli obblighi dello studio strettamente inteso. Questo ruolo va incentivato e favorito dallo Stato.
      Questa proposta di legge intende altresì promuovere la Settimana nazionale della lettura nelle scuole, intesa come possibilità offerta a tutti gli studenti, non di vacanza, ma di un tempo condiviso con insegnanti, compagni, istituzioni e mondo della cultura, durante la quale sperimentare nuovi percorsi di avvicinamento alla lettura e superare ostacoli dettati da preconcetti. Una Settimana che vede coinvolte anche le istituzioni locali e che non esclude le possibilità offerte dalla rete internet di nuovi approcci alla lettura. Non va dimenticato e trascurato, infatti, che ai soggetti che vivono in condizioni svantaggiate, di disabilità, o in località remote, e che hanno dunque difficoltà a raggiungere librerie o biblioteche, l'accesso ai libri deve poter essere garantito dalla rete internet e dalla radio e televisione pubbliche. È infatti ormai assodato che i più giovani accedono a queste nuove forme di diffusione dell'informazione e della cultura con maggior interesse rispetto alla generazioni dei non nativi digitali. Non vanno poste preclusioni in questo senso poiché la lettura è una risorsa, rappresenta una possibilità preziosa di arricchimento della persona, un'azione di conoscenza, libera, un piacere e non un rito legato alla carta. Ciò che dobbiamo saper trasmettere alle nuove generazioni è non solo la nostra capacità di adulti di saper accettare il cambiamento, quando questo segna un progresso, ma la consapevolezza che le società si dividono tra quelle che promuovono il progresso e lo cercano con tutti i mezzi, aiutano e sostengono il rinnovamento culturale, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, e le società che li temono.
      Attraverso la lettura è infatti possibile non solo veicolare la memoria storica che unisce una nazione e il suo popolo, ma allo stesso tempo favorire la costruzione di una nuova identità, prima di tutto quella europea.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Promozione della lettura negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia).

      1. Al fine di promuovere l'interesse alla lettura nei bambini che frequentano gli asili nido e la scuola dell'infanzia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura (CEPELL) e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), prevede appositi momenti dedicati alla lettura e all'importanza del linguaggio orale.
      2. Il MIUR, in collaborazione con il CEPELL, organizza corsi di formazione per gli educatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, in particolare per fornire loro adeguate competenze in merito alla scelta dei libri da proporre ai bambini da 0 a 6 anni di età e alla loro capacità di trasferire tali competenze alle famiglie dei bambini.

Art. 2.
(Settimana nazionale della lettura nelle scuole).

      1. È istituita la «Settimana nazionale della lettura nelle scuole», di seguito denominata «Settimana», da celebrare annualmente, dal lunedì al sabato, nelle scuole, statali e non statali, di ogni ordine e grado.
      2. La Settimana è individuata dal MIUR, in collaborazione con il CEPELL, tenendo conto di analoghe iniziative a livello di Unione europea.
      3. La Settimana costituisce un momento di riflessione per i bambini, i ragazzi, le famiglie e i docenti nonché di sensibilizzazione sull'importanza della necessaria interazione tra genitori, scuole e comunità locale, ai fini dell'educazione e della formazione dei singoli e della collettività.

Art. 3.
(Festa della lettura nelle scuole).

      1. È istituita la «Festa della lettura» nelle scuole, di seguito denominata «Festa», da celebrare il primo giorno della settimana.
      2. Qualora il primo giorno della settimana sia festivo, la Festa è celebrata il primo giorno della settimana.

Art. 4.
(Iniziative della Settimana).

      1. Durante la Settimana ogni istituzione scolastica organizza iniziative di promozione alla lettura, in rete con altre scuole del territorio, aperte alle famiglie e con il coinvolgimento attivo delle stesse, in collaborazione con istituzioni locali, organizzazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.
      2. In occasione della Settimana le istituzioni scolastiche sono aperte al territorio e organizzano le iniziative di promozione alla lettura anche fuori dagli edifici scolastici, in luoghi pubblici quali ospedali, centri per anziani, mercati, teatri, musei, oratori e impianti sportivi.
      3. Le iniziative di promozione della Settimana possono comprendere incontri nelle scuole o aperti al pubblico, scambi di libri, letture ad alta voce, concorsi, mostre fisse o itineranti di libri, visite nelle biblioteche, librerie e case editrici del territorio ovvero inviti alle stesse a far conoscere i propri libri all'interno delle scuole, e riguardano preferibilmente tematiche e generi diversi di libri.
      4. La settimana può articolarsi giornalmente su tematiche e generi diversi, quali la fiaba, il racconto, il romanzo, la divulgazione, la poesia, il giallo, il rapporto con il cinema e altri media, il fumetto o il quotidiano.
      5 Nel corso della Settimana le istituzioni scolastiche organizzano un concorso al termine del quale gli studenti premiano il libro più bello che hanno letto.


      6. La Settimana coinvolge le scuole in ospedale e negli istituti di pena per minori e i centri che accolgono minori stranieri non accompagnati.
      7. Il giorno della Festa ha inizio con la presentazione di un libro o di una narrazione da parte di autorità comunali o locali ovvero di personaggi pubblici individuati in ciascuna comunità, anche d'intesa con l'ANCI.
Art. 5.
(Raccolta delle buone prassi di promozione della lettura nelle scuole).

      1. Il MIUR, in collaborazione con il CEPELL, raccoglie e promuove le buone prassi realizzate nelle scuole sul territorio nell'ambito della promozione della lettura e le diffonde attraverso il proprio sito internet istituzionale.
      2. Le buone prassi di cui al comma 1 sono selezionate da un comitato di esperti presieduto da un rappresentante del CEPELL e sono presentate annualmente durante la Fiera internazionale del libro per i ragazzi.

Art. 6.
(Promozione della multiculturalità).

      1. La Settimana valorizza la dimensione multiculturale e plurilingue delle istituzioni scolastiche del territorio, anche attraverso la presentazione di libri nelle lingue d'origine, libri bilingui e plurilingui, nonché storie e narrazioni presentate da studenti stranieri e dalle loro famiglie.
      2. La promozione multiculturale e plurilingue di cui al comma 1 avviene anche attraverso testi facilitati, dizionari, video, musiche e altri prodotti delle nuove tecnologie, delle diverse lingue e culture, con il coinvolgimento attivo delle associazioni e delle comunità di immigrati e dei mediatori culturali.

Art. 7.
(Promozione della lettura in favore dei minori ospedalizzati).

      1. Il MIUR, d'intesa con il Ministero della salute e con l'Associazione culturale pediatri, promotrice del programma «Nati per leggere», individua annualmente azioni di promozione della lettura, al di fuori della Settimana e degli specifici programmi legati alte attività scolastiche, da realizzare negli ospedali in favore dei minori ospedalizzati in lunga degenza, al fine di favorire il loro coinvolgimento nella vita sociale.

Art. 8.
(Promozione della lettura negli istituti di pena).

      1. Il MIUR, d'intesa con il CEPELL, con il Ministero della giustizia e gli operatori sociali, individua annualmente azioni di promozione della lettura al di fuori della Settimana e tenuto conto dei programmi didattici esistenti, volti al recupero dei minori detenuti negli istituti di pena, al fine di contribuire alla loro crescita umana e culturale.

Art. 9.
(Formazione degli insegnanti).

      1. Il MIUR, d'intesa con il CEPELL, promuove incontri e programmi di formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla promozione della lettura, della letteratura per bambini e per ragazzi, della lettura digitale e della multimedialità, nonché sull'organizzazione di biblioteche scolastiche, prevedendo in particolare, un seminario nazionale in occasione della Fiera internazionale del libro per ragazzi e seminari nelle regioni d'Italia a più basso indice di lettura.


      2. Costituisce credito per gli insegnanti di cui al comma 1 la partecipazione a sessioni di lettura a voce alta durante la Settimana e comunque durante l'anno scolastico in momenti individuati dal MIUR, d'intesa con le istituzioni scolastiche del territorio.
Art. 10.
(Promozione delle librerie nei piccoli centri).

      1. Il CEPELL promuove e valorizza le librerie, anche itineranti, operanti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle aree del Paese con i più bassi indici di lettura.
      2. Le librerie di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere al Fondo di cui all'articolo 16, in particolare per progetti che promuovano la lettura, la cultura della legalità e la conoscenza della Costituzione presso i bambini e i ragazzi.

Art. 11.
(Agevolazioni fiscali per le librerie indipendenti e di qualità).

      1. Sono previste agevolazioni fiscali per le librerie indipendenti e di qualità.
      2. Sono definite librerie indipendenti i punti vendita che ricavano almeno l'80 per cento del proprio fatturato dalla vendita di libri e che non hanno parte di catene di librerie con più di cinque punti vendita.
      3. Sono definite librerie di qualità quelle in possesso dei seguenti requisiti: svolgere come attività principale la vendita al dettaglio di libri, disporre di un'offerta di libri ampiamente diversificata, e di locali aperti al pubblico, impiegare personale qualificato e realizzare iniziative di promozione culturale.
      4. Ai proprietari che affittano i locali a librerie di qualità è applicata la detrazione del 19 per cento sulla tassazione legata ai canoni d'affitto. Per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione si applica a condizione

che sia un'equivalente riduzione del canone di affitto.
      5. Le librerie di cui al presente articolo sono coinvolte nella preparazione della Settimana.
Art. 12.
(Agevolazioni per la produzione di libri per ragazzi).

      1. Quota parte del Fondo di cui all'articolo 16, unitamente a quota parte del fondo previsto per il programma dell'Unione europea Connecting Europe Facility – CEF) è destinata a finanziare l'editoria per bambini e per ragazzi, con particolare riguardo alle opere realizzate su supporti digitali.

Art. 13.
(Biblioteche scolastiche).

      1. Il CEPELL, d'intesa con il MIUR, promuove un programma di istituzione e di ampliamento delle biblioteche scolastiche di ogni ordine e grado, statali e non statali, anche attraverso l'utilizzo di supporti multimediali e la possibilità del prestito on line.
      2. L'utilizzo dei supporti multimediali di cui al comma 1 è finalizzato anche all'aggiornamento bibliografico degli insegnanti.
      3. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche si organizzano in rete tra loro e, ove possibile, con le biblioteche del territorio al fine di realizzare azioni integrate o complementari. Ciascuna rete individua una o più scuole capofila denominate scuole polo.
      4. A ciascuna scuola polo è preposto almeno un bibliotecario scolastico, esperto e costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede.
      5. Il MIUR, in collaborazione con il CEPELL, organizza periodici corsi di formazione, finalizzati alla migliore

fruizione delle risorse della biblioteca scolastica, rivolti al personale dirigente, direttivo e docente delle scuole e alle famiglie degli studenti.
      6. Le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato che utilizzino insegnanti o bibliotecari in pensione come volontari affiancati anche da studenti volontari per la gestione delle biblioteche scolastiche.
Art. 14.
(Acquisto di volumi on line da parte delle biblioteche scolastiche).

      1. Le biblioteche pubbliche e le biblioteche scolastiche possono acquistare volumi anche on line avvalendosi delle modalità di pagamento elettronico previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 15.
(Fondo per la promozione del libro e della lettura nelle scuole).

      1. Nello stato di previsione del MIUR è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura nelle scuole, di seguito denominato «Fondo» finalizzato alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
      Tenendo conto della qualità delle proposte e dei risultati attesi e dando priorità alle iniziative delle scuole realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento alle biblioteche e librerie indipendenti presenti nel territorio, nei centri di minori dimensioni e nelle aree del Paese a più basso tasso indice di lettura.
      3. Una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo è riservata per il finanziamento

delle iniziative di istituzione e di ampliamento delle biblioteche scolastiche.
      4. La quota del Fondo destinata al finanziamento delle biblioteche indipendenti e di qualità e delle biblioteche scolastiche di cui all'articolo 16 può essere incrementata anche da finanziamenti privati per i quali sono previste specifiche agevolazioni fiscali.
      5. Le azioni di promozione della lettura di cui all'articolo 8 sono finanziate utilizzando quota parte della cassa delle ammende.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Art. 16.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
      2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione e da diritto d'autore, nonché a tutela della famiglia, dell'istruzione, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, dei libri e degli altri prodotti editoriali della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le

modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.