• C. 750-A/R EPUB NARDELLA Dario, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.750 [Orari Esercizi Commerciali] Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
approvato con il nuovo titolo
"Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 750-947-1042-1240-1279-1627-1809-A-R


PROPOSTE DI LEGGE
n. 750, d'iniziativa dei deputati
DELL'ORCO, ALBERTI, BALDASSARRE, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, BRUGNEROTTO, CANCELLERI, CASTELLI, CATALANO, COLONNESE, COMINARDI, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DE LORENZIS, DELLA VALLE, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FRACCARO, GAGNARLI, GALLINELLA, GHIZZONI, SILVIA GIORDANO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, MANTERO, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PETRAROLI, RIZZETTO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TONINELLI, SIMONE VALENTE, VIGNAROLI, ZACCAGNINI
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
Presentata il 15 aprile 2013
n. 947, d'iniziativa popolare
Abrogazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»
Presentata il 14 maggio 2013

NOTA: Il presente stampato riporta il testo unificato delle proposte di legge nn. 750, 947, 1042, 1240, 1279, 1627 e 1809 approvato il 24 settembre 2014 dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 22 ottobre 2013. Per il testo delle proposte di legge nn. 750, 947, 1042, 1240, 1279, 1627 e 1809 si vedano i relativi stampati.
n. 1042, d'iniziativa dei deputati
BENAMATI, PETITTI, TARANTO, DONATI, CANI, MONTRONI, BINI, SENALDI, BASSO, DEL BASSO DE CARO, FOLINO, MARTELLA
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il piano territoriale degli orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali
Presentata il 23 maggio 2013
n. 1240, d'iniziativa del deputato BARUFFI
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
Presentata il 20 giugno 2013
n. 1279, d'iniziativa dei deputati
ABRIGNANI, POLIDORI
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il miglioramento dell'accesso ai servizi commerciali e artigianali sul territorio
Presentata il 27 giugno 2013
n. 1627, d'iniziativa dei deputati
ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MARGUERETTAZ, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali
Presentata il 25 settembre 2013
n. 1809, d'iniziativa del deputato MINARDO
Disposizioni concernenti la regolamentazione comunale delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali
Presentata il 14 novembre 2013
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 750 Dell'Orco ed abbinate, recante «Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali», come risultante dalla votazione degli emendamenti presso la Commissione di merito;

            considerato che la disciplina degli orari delle attività commerciali è, da un lato, riconducibile alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; dall'altro, presenta profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            rilevato che la Corte costituzionale ha stabilito «che il titolo competenziale delle regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime regioni possono adottare in altre materie di loro competenza» (sentenza n. 299 del 2012, punto 6.1. del Considerato in diritto);

            rilevato in particolare che, con la citata sentenza 299 del 2012, e con le successive sentenze nn. 27 e 38 del 2013, la Corte costituzionale qualifica le norme sugli orari degli esercizi commerciali come norme di tutela della concorrenza, in quanto tale rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e quindi abilitate a disporre, costituendo un limite alla disciplina regionale;

            ricordato, inoltre, che il Garante della concorrenza e del mercato, in data 18 settembre 2014 ha fatto pervenire alla Commissione di merito, in procinto di iniziare l'esame degli emendamenti al testo unificato in esame, una segnalazione sul progetto di legge in oggetto, volta a ribadire la necessità di non modificare l'impianto dell'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui prevede che le attività commerciali non possono essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in quanto «la reintroduzione di vincoli in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi rappresenta infatti un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali» e che la proposta di legge in oggetto «integra una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui contempla l'introduzione di possibili limiti all'esercizio di attività economiche in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione di cui è espressione l'articolo 31 del decreto Salva Italia». Inoltre l'Autorità ha ritenuto che la proposta di

legge si ponesse in contrasto con la normativa comunitaria «in quanto suscettibile di reintrodurre significativi limiti all'esercizio di attività economiche aboliti dal legislatore nazionale in attuazione del diritto comunitario»;

            evidenziato che il nuovo testo, a seguito degli approfondimenti svolti presso la Commissione di merito dopo la suddetta segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato sembra, nel complesso, superare le richiamate obiezioni formulate dall'Autorità;

            rilevato, poi, che l'articolo 2, comma 7, prevede che ciascuna regione istituisce un osservatorio sugli effetti dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali e che, quindi, tale disposizione deve essere valutata alla luce della competenza residuale delle regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale;

            osservato, inoltre, che l'articolo 4 istituisce un Fondo per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese del commercio demandando ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, la definizione dei requisiti di accesso ai contributi e l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'entità degli stessi, e sottolineato che le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

            fatto presente, al riguardo, che la suddetta disposizione sembra corrispondere all'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale, ove non sia possibile individuare con certezza la prevalenza di una materia rispetto ad altre, è necessario ricorrere al principio della «leale collaborazione», che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze. Di qui la nutrita serie di sentenze che hanno riconosciuto l'illegittimità costituzionale di norme statali nella parte in cui non prevedevano idonei strumenti volti ad assicurare il predetto coinvolgimento, ad esempio subordinando l'erogazione delle risorse all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni (cfr. sentenze n. 31/2005, n. 51/2005, n. 162/2005, n. 222/2005, n. 231/2005, n. 242/2005, n. 133/2006),

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere come facoltativa, anziché come obbligatoria, da parte delle regioni, l'istituzione dell'osservatorio di cui all'articolo 2, comma 7, del provvedimento in oggetto.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge n. 750 e abbinate, recante Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato dei progetti di legge n. 750 Dell'Orco e abbinate, recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali;

        ricordato che:

            l'articolo 31, del decreto-legge n. 201 del 2011, modificando l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge n. 223 del 2006, ha reso permanente ed ha esteso a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali prevista in termini sperimentali per i comuni a vocazione turistica e per le città d'arte. La norma (comma 2) ha inoltre sancito, come principio generale dell'ordinamento, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali;

            le proposte di legge nn. 750 e 1042, di iniziativa parlamentare, e la proposta 947, di iniziativa popolare – attualmente unificate nel testo dalla X Commissione – modificano quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva-Italia), per cui l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge n. 223 del 2006 viene riformulato prevedendo che in dodici giorni festivi dell'anno, specificamente individuati dal testo – derogabili per un massimo di sei giorni da parte di ciascun esercente – le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva;

            considerato che tale modifica tra l'altro contribuisce a superare le conflittualità emerse nell'attribuzione di competenza della materia

tra lo Stato e le regioni, con la presentazione di numerosi ricorsi finiti davanti alla Corte costituzionale;

            considerato l'articolo 41 della Costituzione che ha inteso moderare il principio di libera iniziativa economica con un dettato magistrale che recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»;

            valutate positivamente le norme di cui agli articoli 2 e 3, in particolare per il ruolo che viene assegnato: ai comuni per gli accordi territoriali; ai sindaci che possono definire, «per un periodo non superiore a tre mesi», gli orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, per «esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo» in determinate zone del territorio comunale «interessate da fenomeni di aggregazione notturna»;

            giudicata condivisibile l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio;

            ritenendo che la possibilità per i sindaci di emanare norme a tutela dei beni culturali possa offrire l'opportunità di riflettere sul rapporto tra offerta dei servizi commerciali nei centri storici, attrazione turistica, rete commerciale territoriale e sviluppo socio-culturale,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 750 e abbinate, recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali;

            osservato che il testo del provvedimento intende assicurare un contemperamento tra l'esigenza di garantire la libera concorrenza e quella di assicurare un adeguato numero di giornate di chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi;

            considerata, in questa ottica, l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento dei comuni nella procedura prevista dal capoverso 1-bis dell'articolo 1, comma 1, lettera b), per la deroga alle disposizioni relative alle chiusure festive di cui alla lettera a) del medesimo articolo 1, comma 1;

            rilevata, altresì, l'opportunità di assicurare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, maggiore vincolatività agli accordi territoriali di cui all'articolo 2 del provvedimento;

            rilevato che l'articolo 4, comma 4-bis, del provvedimento, al fine di concorrere alla copertura finanziaria degli interventi del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, istituito dal medesimo articolo, prevede l'utilizzo, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, degli stanziamenti riferiti all'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

            considerata l'opportunità di non intaccare stanziamenti di bilancio destinati ad interventi di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della generale limitatezza delle risorse disponibili e della necessità di garantire adeguate disponibilità finanziarie da destinare alla copertura di futuri provvedimenti in materia di lavoro e di politiche sociali;

            osservato che, qualora si procedesse ad una riduzione di tali stanziamenti, si renderebbe in ogni caso necessario assicurare una loro tempestiva reintegrazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un rafforzamento del ruolo dei comuni nella procedura prevista dalla medesima disposizione per la deroga alle disposizioni relative alle chiusure festive introdotte dalla lettera a) del medesimo articolo 1, comma 1;

            con riferimento all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, un più alto grado di vincolatività agli accordi territoriali previsti dalla medesima disposizione per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali;

            con riferimento all'articolo 4, al fine di non intaccare risorse destinate ad interventi di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare una copertura finanziaria alternativa per il finanziamento degli interventi del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, istituito dalla medesima disposizione, relativi

a contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato dei progetti di legge n. 750 Dell'Orco e abbinate, recante «Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali»,

            premesso che l'articolo 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio, e che a tale fondo sono destinati annualmente 15 milioni di euro dal 2015 al 2020;

          evidenziato che a copertura di tali spese il provvedimento utilizza 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, cosiddetta tabella B, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          evidenziata altresì la necessità che, all'articolo 3, siano attribuite maggiori competenze ai sindaci affinché sia loro consentito di ridurre l'orario di apertura delle sale da gioco e dei punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e dei locali dove sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

          all'articolo 4, comma 4-bis, lettera b), sia modificata la copertura finanziaria individuata, in modo da non ridurre gli stanziamenti destinati alle politiche sociali;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il riferimento esplicito alla possibilità di comprendere

tra gli esercizi e attività commerciali di cui il sindaco può limitare gli orari di apertura, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, ecc, lo rendano necessario, anche le sale gioco, i punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e i locali dove sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 750 Dell'Orco e abbinate, recante «Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali»;

            richiamato l'articolo 2 che prevede la facoltà dei Comuni di predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, e in particolare il comma 5, in cui si dispone che le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza, al fine di favorire l'adesione a tali accordi da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

            ritenuto che – avuto riguardo a tali incentivi e agevolazioni fiscali – va garantita la coerenza delle disposizioni nazionali con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare nel provvedimento che le misure di natura fiscale previste all'articolo 2, comma 5, debbono essere definite nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 750 e abbinate, adottato dalla Commissione di merito come testo base, recante «Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali»;

            premesso che:

                il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha pienamente liberalizzato il regime dei tempi di apertura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo che tali attività non siano soggette, tra l'altro, a limiti o prescrizioni concernenti gli orari di apertura e chiusura, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della giornata di chiusura infrasettimanale (in tal senso l'articolo 31, comma 1, del citato decreto-legge n. 201, che ha novellato l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge n. 223 del 2006);

                l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame reintroduce alcune limitazioni rispetto ai tempi di apertura delle attività in questione, sostanzialmente disponendo la loro obbligatoria chiusura in dodici specifici giorni dell'anno, coincidenti con dodici festività nazionali, salva la possibilità per i comuni di sostituire non più dei sei giorni indicati con altri sei giorni a scelta (previo esperimento di una procedura di consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti);

                l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che i comuni – fermo restando l'obbligo anzidetto – possano predisporre (previo esperimento di una procedura di consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, nonché della popolazione residente) accordi territoriali non vincolanti per definire gli orari di apertura e le chiusure degli esercizi commerciali (commi 1-4); che le regioni e i comuni possano stabilire incentivi per favorire l'adesione agli accordi in questione da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio (comma 5); che le regioni debbano definire alcuni aspetti di dettaglio della disciplina del sistema degli accordi territoriali e costituire osservatori per il monitoraggio dell'attuazione del sistema stesso (commi 6 e 7);

                l'articolo 3 del provvedimento conferisce ai sindaci il potere di stabilire – per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, salvo che vi si possa provvedere diversamente – restrizioni agli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali in determinate zone del territorio comunale;

            rilevato che:

                prima della piena liberalizzazione dei tempi di apertura degli esercizi commerciali disposta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto la disciplina di questo aspetto alla materia del commercio, attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

                in particolare, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 288 del 2010 e n. 150 del 2011, ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto a norme regionali che dettavano discipline volte a rendere più liberale, rispetto alla normativa nazionale allora vigente, il regime dei tempi di apertura delle attività commerciali: nella sentenza n. 150 citata, in particolare, la Corte ha evidenziato che «la materia “tutela della concorrenza”, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere “finalistico”, anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza»;

                dopo la piena liberalizzazione disposta dal più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 299 del 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle regioni rispetto alla norma statale di liberalizzazione (articolo 31), stabilendo che la disciplina statale di promozione della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le regioni possono adottare in altre materie di loro competenza; sulla base del medesimo principio, la Corte, con la sentenza n. 27 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale (della Toscana) che stabiliva un regime dei tempi di apertura degli esercizi commerciali più restrittivo di quello introdotto dal decreto-legge n. 201;

            considerato che:

                alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata sembra potersi affermare che la competenza legislativa regionale in materia di tempi di apertura degli esercizi commerciali – che viene compressa dalla prevalenza della competenza legislativa statale a stabilire il principio di piena liberalizzazione in questo campo (prevalenza basata sulla tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) – è destinata a riespandersi nel momento in cui il legislatore statale riduca gli spazi

di libertà (come fa il provvedimento in esame), fissando limiti alla facoltà degli esercizi commerciali di decidere i propri tempi di apertura,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        a condizione che:

            la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 siano riformulati in modo da prevedere che le regioni – al fine di assicurare al regime dei giorni e orari di apertura delle attività commerciali destinatarie del provvedimento la necessaria flessibilità rispetto ai diversi territori – possano adottare proprie discipline in materia, in ogni caso garantendo livelli di concorrenza come previsto, a livello nazionale, dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame;

        e con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità, in modo da tenere conto dell'evoluzione normativa, di fare riferimento nel testo alle città metropolitane, anziché alle aree metropolitane.

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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Art. 1.
(Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

          «d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:

              1) il 1 gennaio, primo giorno dell'anno;

              2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;

              3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

              4) la domenica di Pasqua;

              5) il lunedì dopo Pasqua;

              6) il 1 maggio, festa del lavoro;

              7) il 2 giugno, festa della Repubblica;

              8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;

              9) il 1 novembre, festa di Ognissanti;

              10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;

              11) il 25 dicembre, festa di Natale;

              12) il 26 dicembre, festa di santo Stefano»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio può liberamente derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio secondo termini e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      1-ter. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva».

      1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Accordi territoriali).

      1. Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, secondo le previsioni di cui ai commi da 2 a 5, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dell'interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli

utenti, di promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari degli esercizi relativi a funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti.
      2. Gli accordi territoriali di cui al comma 1 sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono eventualmente aggiornati mediante la procedura di cui al comma 3.
      3. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, almeno sessanta giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, avviano, anche in forma telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente, che deve terminare entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.
      4. Sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali, esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti.
      5. Al fine di favorire l'adesione agli accordi territoriali di cui al comma 1 da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza.
      6. Nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali di cui al comma 1, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie di cui al comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono:

          a) criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati;

          b) i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.

      7. Ciascuna regione istituisce un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché dall'articolo 1 della presente legge. All'osservatorio partecipano rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori. Al funzionamento degli osservatori di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione agli osservatori non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 3.
(Poteri del sindaco e sanzioni).

      1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, definisce inoltre, per un periodo non superiore a tre mesi, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle

attività commerciali e artigianali, in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari.».
      2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 e, in caso di particolare gravità e recidiva, con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio. Tale Fondo è destinato alle imprese rientranti nella definizione di «esercizi di vicinato» di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
      1-bis. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, sono autorizzate la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 2 e la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2.


      2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

          a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la do- tazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

          b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi.

      3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 2 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
      4. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
      4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

          a) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

    «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

      4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.