• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03624 la Corte costituzionale con sentenza dell'11 dicembre 2012 ha sostanzialmente diviso in due gli stage, attribuendo competenza legislativa in materia di stage curriculari (svolti durante il...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03624presentato daROSTELLATO Gessicatesto diMartedì 23 settembre 2014, seduta n. 296

ROSTELLATO, BECHIS, COMINARDI, TRIPIEDI, BALDASSARRE, RIZZETTO, CIPRINI e CHIMIENTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
la Corte costituzionale con sentenza dell'11 dicembre 2012 ha sostanzialmente diviso in due gli stage, attribuendo competenza legislativa in materia di stage curriculari (svolti durante il periodo di studi) allo Stato e in materia di stage extracurriculari (svolti dopo aver terminato gli studi) alle regioni;
gli stage extracurriculari sono stati normati ad hoc nel corso del 2013 da tutte le regioni, in ossequio alle linee guida precedentemente concordate in sede di Conferenza Stato-regioni attraverso un documento approvato in data 24 gennaio 2013, e praticamente tutte prevedono due possibilità:
a) stage extracurriculari di formazione e orientamento, se attivati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio;
b) stage extracurriculari di inserimento/reinserimento lavorativo, se attivati dopo i 12 mesi;
così come hanno evidenziato organi di stampa, prima fra tutte la testata online Repubblica degli Stagisti, vi sono amministrazioni pubbliche che stanno promuovendo programmi di tirocini di inserimento, esplicitamente o implicitamente, prevedendo al loro interno l'inquadramento in stage di persone che hanno conseguito l'ultimo titolo di studio da oltre 12 mesi: per esempio alla regione Calabria con un bando che ha messo in palio lo scorso giugno ben 500 posti di stage;
per l'attivazione di tali tirocini extracurriculari di «inserimento/reinserimento lavorativo» vengono utilizzati cospicui fondi pubblici, principalmente per l'erogazione di una indennità mensile obbligatoria a favore dei tirocinanti, e che dunque tali programmi di tirocinio sono onerosi per lo Stato;
però la finalità principale di tali esborsi – permettere ai tirocinanti l'inserimento o reinserimento lavorativo – non è possibile, a priori, per la impossibilità degli enti pubblici di assumere personale al di fuori delle procedure concorsuali e per il blocco del turnover nella gran parte delle amministrazioni pubbliche;
la terminologia «di inserimento e reinserimento lavorativo» può invece ragionevolmente generare, nella popolazione alla ricerca di un impiego e dunque potenzialmente interessata a questo tipo di iniziative, l'aspettativa di venire poi inserita al termine del tirocinio in quella data amministrazione pubblica dove ha svolto il tirocinio «di inserimento/reinserimento lavorativo» attraverso un vero e proprio contratto di lavoro;
vi sono evidenti precedenti – anche in questo caso riportati da organi di stampa tra cui la testata online Repubblica degli Stagisti ma anche le principali testate cartacee nazionali – della pericolosità insita nell'attivazione di questi percorsi di tirocinio destinati a persone non più giovani, con una finalità ambigua, che finisce con il creare una aspettativa di stabilizzazione come è successo ancora una volta in Calabria con il «caso» dei «superstage» attivati nel 2008 che ancora oggi si trascina, con continue richieste da parte degli ex stagisti di venire assunti e continue promesse più o meno mantenute dai politici locali di assicurare una continuità, anche mediante contratti parasubordinati al di fuori di ogni procedura –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione esposta in premessa;
se non intendano assumere iniziative in sede di Conferenza Stato-regioni per fornire una chiara e inequivoca modalità di interpretazione della terminologia utilizzata per differenziare e catalogare i tirocini, in particolare quelli extracurriculari «di inserimento/reinserimento lavorativo»;
se non intenda assumere iniziative per chiarire anche nelle linee guida citate in premessa come tali tirocini, per loro espressa natura finalizzati all'assunzione, possano essere utilizzati in un contesto di amministrazione pubblica, ove risulta chiaramente impossibile l'immediata assunzione post stage. (5-03624)