• Testo DDL 1616

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Atto a cui si riferisce:
S.1616 Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1616
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MARCUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

Onorevoli Senatori. -- I venti ex Istituti musicali pareggiati, distribuiti più o meno uniformemente sul territorio nazionale, rappresentano circa il 30 per cento dell'offerta formativa musicale di livello superiore sul territorio italiano e contano circa 8000 studenti iscritti e 700 docenti.

La legge 21 dicembre del 1999, n. 508, all'articolo 2, commi 2 e 7, dispose la trasformazione, graduale e su richiesta, degli ex Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali di livello superiore universitario, all'interno del sistema nazionale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Dal 1999 ad oggi, malgrado gli istituti si siano nei fatti trasformati ed equiparati ai Conservatori musicali statali dotandosi di nuovi statuti, degli organi di governo come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508) e degli ordinamenti didattici decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508), non sono ancora stati formalmente «statalizzati». E ciò malgrado il fatto che l'unica vera differenza che oggi corre tra i Conservatori musicali statali e gli Istituti superiori di studi musicali risieda nella scaturigine dei finanziamenti che i secondi attingono dagli enti locali.

Si tratta di una differenza assai rilevante stanti anche i tagli che questi Istituti hanno subito a causa delle ristrettezze economiche e dei vincoli di spesa imposti agli enti locali: la scarsità di finanziamenti sta da alcuni anni compromettendo il buon funzionamento degli ex Istituti musicali che in alcuni casi più gravi vedono messa a rischio la loro stessa sopravvivenza.

In tempi recenti, per rimediare allo stato di grave difficoltà finanziaria degli Istituti superiori di studi musicali, il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca alla spesa di 5 milioni di euro che lo scorso maggio sono stati ripartiti tra i venti istituti.

Ma si tratta solo di un provvedimento che seppure tampona, certo non risolve l'ormai annosa questione di questi Istituti.

La statalizzazione, oltre che soddisfare finalmente una disposizione di legge che ormai conta quasi quindici anni di vita, restituirebbe certezze agli Istituti, ai loro studenti e ai corpi docenti che devono, da anni, subire il clima di incertezza rispetto al loro futuro.

Il provvedimento in esame prevede la graduale statalizzazione degli Istituti su richiesta degli stessi (entro un arco di tempo definito) ed in forza di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca. Con successivo decreto vengono anche definite le modalità di inquadramento nei ruoli dello Stato del personale a tempo indeterminato docente e non docente degli Istituti e fissate norme anche per il personale docente a tempo determinato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli ex istituti musicali pareggiati, già definiti Istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, previa richiesta degli stessi, sono statalizzati come istituzioni autonome ovvero, qualora siano presenti Conservatori di musica statali nel medesimo territorio provinciale, come sedi decentrate degli stessi Conservatori che, in forza di apposite convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, succedono agli Istituti superiori di studi musicali in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e mantenendo la denominazione originaria dell'istituto.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità della statalizzazione di cui al comma 1 che deve comunque concludersi entro il 31 dicembre 2018.

3. Con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri e le modalità per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato presso gli Istituti di cui al comma 1.

4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.